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Nullità parziale e occultamento del corrispettivo a fini fiscali

in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1/2013, pp. 7-15

Abstract

L'effetto di propagazione, sull'intero contratto preliminare, della nullità della clausola contenente l'impegno delle parti di indicare nel definitivo, in violazione della disciplina dell'imposta di registro, un prezzo inferiore a quello realmente pattuito, non può derivare dal semplice rafforzamento dell'atteso comportamento contra legem mediante la previsione negoziale di un diritto alla risoluzione attivabile dalla parte rimasta fedele alla clausola (previsione anch'essa colpita da nullità), occorrendo, altresì, la prova, a cura della parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale e che invochi il contagio all'intero contratto, che il mantenimento di esso dopo la «depurazione» non sia più giustificato dal senso originario dell'operazione, e ciò per essere la clausola di occultamento in tale rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le altre pattuizioni che queste non possano sussistere in modo autonomo. dal testo: Cass., 11.7.2012, n. 11749 Contratto in genere NGCC 2013 -Parte prima 1 c piuttosto, che si dimostri che quella variazione di prezzo alteri l'equilibrio contrattuale in modo tale da far considerare la vendita fuori degli standard di mercato correnti in un certo momento, tenuto conto che, quanto alle condotte degli altri operatori economici, si deve presumere la generale applicazione della legge, e non l'evasione fiscale. Il venditore deve dimostrare non solo il fatto, ovvio, di realizzare un minor guadagno, ma che, a quel prezzo, non avrebbe venduto affatto, poiché il valore dell'immobile era nettamente diverso, secondo parametri ragionevolmente obiettivi. Nel caso di specie -ha proseguito la Corte d'appellola Fra.Pe Immobiliare si è limitata a prospettare soltanto lo svantaggio economico dell'applicazione corretta delle norme fiscali. La Corte di Milano ha poi osservato, ai fini del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., che la disciplina, ratione temporis applicabile, dettata dal d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), è suscettibile, con le previsioni di cui agli artt. 43, sull'individuazione della base imponibile dell'imposta di registro, e 52, sull'obbligo di rettifica a carico degli uffici, di sostituirsi imperativamente alla pattuizione nulla. 5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la Fra.Pe ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 luglio 2006, sulla base di quattro motivi.