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2006, La Costituzione della Repubblica Italiana. Un classico giuridico
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A sessant'anni dalla proclamazione della Repubblica e a cinquanta dall'entrata in funzione della Corte costituzionale, la Costituzione italiana è più viva che mai. Questa lettura si propone di dimostrarlo. La Costituzione è un ponte tra passato e avvenire. Le sue disposizioni contengono la memoria di momenti tragici che sono stati superati grazie al sacrificio, all'entusiasmo di uomini che sono arrivati a riconoscersi in valori comuni, pur partendo da punti di vista molto diversi. La Costituzione è fonte di ragionamenti che impegnano lo Stato e i cittadini nella ricerca di soluzioni miti, efficaci e condivise ai problemi di una convivenza sempre più complessa e drammatica. Riforme di parte non devono interrompere questo colloquio
La Costituzione che verrà. Forse. Dopo una brevissima premessa sull'iter delle leggi di revisione costituzionale, nelle pagine seguenti ho riportato nella colonna di sinistra gli articoli della Costituzione che sono sottoposti a revisione e nella colonna di destra le modifiche che sono state approvate in prima votazione sia dalla Camera sia dal Senato.
IL REGNO UNITO 1. Premessa. Formazione dello Stato britannico e natura della sua costituzione Formazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord tramite alcuni fondamentali atti legislativi: ACT OF UNION anglo-scozzese del 1707 dal quale nacque il Regno Unito di GB; ACT OF UNION britannico-irlandese del 1801 che formò il Regno Unito di GB e Irlanda (dal 1921 solo Irlanda del Nord). Il Galles era integrato al Regno inglese già dal 1284 per effetto dello STATUTUM WALLIAE che inaugurava un processo di assimilazione giuridica e politica completata nel 1536 dall' ACT FOR THE GOVERNMENT OF WALES. È inesatto considerare la costituzione britannica di mera natura consuetudinaria o convenzionale. Le conventions of the Constitution e gli usi e costumi del Parlamento sono parte essenziale dell'organizzazione del potere, ma le fonti scritte abbondano e non sono meno essenziali per l'edificazione costituzionale (es. antichi documenti come la Magna Charta libertatum, decreti legge, atti politici parlamentari come il Bill of Rights o vere leggi (Acts of Parliament) appartenenti alla categoria della statute law). La statute law si differenzia dalle altre fonti di common law aventi origine giurisprudenziale. Anche le fonti comunitarie producono importanti precetti costituzionali in un Regno Unito che non è più così insulare come in tempo passati (es. European Communities Act del 1972 e lo Human Rights Act del 1988). La costituzione inglese si è formata attraverso il progresso di un sistema di governo il cui sviluppo storico è il prodotto di una costante dialettica politica e della sedimentazione di pratiche istituzionali → inesistenza di una carta scritta nella quale si condensano i principi fondamentali della forma di Stato e di governo → natura fondamentalmente procedimentale su cui si fonda il carattere della FLESSIBILITA'.
introduziomne al manuale di filosofia del diritto
ANNO XCI VOL. XCI -Fasc. 1 amministrazione della rivista di storia del diritto italiano torino FONDAZIONE SERGIO MOCHI ONORY PER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO -ROMA
Giornale di Storia costituzionale, 2008
Introduzione Il campo di osservazione del manuale è rappresentato dalla ricostruzione della mentalità giuridica medievale, in particolare nell'ottica del diritto privato, di quegli istituti (adozioni, tutele, vendite, locazioni, testamenti e donazioni) maggiormente espressivi di idealità, manifestazioni del corpo sociale meno condizionati da ingerenze autoritative nel mondo medievale. Il diritto medievale deve essere in quest'ottica concepito come un pianeta giuridico separato e conchiuso, segnato da una discontinuità con il classico e il moderno, dunque da una sua compiutezza. La media aetas non deve dunque essere percepita come un qualcosa di meramente transitorio, di non autonomo, di debole come momento storico. L'età del maturo diritto medievale coincide con il cd diritto comune, gran parte dell'opera dei giuristi in quest'epoca si compie sul Corpus iuris giustinianeo, ma deve essere smentita quella tendenza che concepisce il diritto comune come diritto romano ammodernato: il testo romano è spesso utilizzato come copertura autoritativa, come "vaso vuoto", momento di validità di una costruzione giuridica che in realtà è autonoma e trova la sua fonte sostanziale nei nuovi assetti e eventi che caratterizzano la nuova era. Dato di partenza per l'effettiva analisi dell'epoca in esame è la concezione del diritto non come mero fatto autoritativo, non come insieme di comandi promananti dall'autorità munta di poteri di coazione, ma piuttosto concepito nella sua storicità, nel suo essere una dimensione stessa del vivere associato. Partendo da una simile concezione, che non separa il diritto dal complesso della realtà sociale e considerandolo dunque come privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale, appare naturale rifarsi al pluralismo degli ordinamenti teorizzato dal Santi Romano: il diritto non è solo prodotto dall'entità statuale, ma da un fascio illimitato di strutture sociali. Il diritto è dunque percepito come forma vitale del corpo sociale nella storia. strumento idoneo per la comprensione storica è quello dell'esperienza giuridica, cioè di quel peculiare modo di vivere il diritto nella storia, di percepirlo, concettualizzarlo, applicarlo in connessione a una determinata visione del mondo sociale, a determinati presupposti culturali. per quanto attiene nello specifico l'esperienza giuridica medievale va detto come qualsiasi datazione rigida sia artificiosa, la fissazione dei termini è sicuramente elastica ma effettiva in tal senso si è soliti circoscrivere tale epoca entro due avvenimenti 476, certificazione anagrafica del crollo dell'impero romano e 1520. L'esperienza
Riassunto Capitolo I:giudizio diffuso e giudizio accentrata di legittimità costituzionale Il controllo giudiziario di legittimità costituzionale delle leggi puo' svolgersi secondo due meccanismi: il giudizio diffuso e il giudizio accentrato. Il giudizio diffuso nasce per la prima volta negli Sati Uniti e comporta l'attribuzione a qualunque giudice del sindacato sulla costituzionalità della legge. È evidente che ciò possa determinare situazioni d'incertezza del diritto: il rimedio a tale inconveniente risiede, nell'ordinamento nord-americano, nel principio dello stare decisis, secondo il quale le decisioni della Corte Suprema sono formalmene vincolanti nei confronti di tutti i giudici. Esso è incidentale, cioè si tratta di un controllo concreto, che avviene nel momento in cui la legge ha da essere applicata a un caso della vita; è dichiarativo, poiché poiché la sentenza con la quale viene disapplicata una legge incostituzionale si limita a dichiarare l'invalidità, ab origine, della legge in quanto incompatibile con la Costituzione, senza annullarla, facendo applicazione diretta della Costituzione: gli effetti della pronuncia sono retroattivi, ex tunc (in quanto hanno efficacia " fin dall'inizio " , rimuovendo gli effetti della legge anteriore) e inter partes (cioè validi per le parti in causa). Il giudizio accentrato sottrae ai giudici il potere di verificare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, affidandolo invece ad un organo chiamato Corte costituzionale. Esso è esercitato indipendentemente da una concreta applicazione della legge e le pronunce della Corte costituzionale con le quali viene accertata l'incostituzionalità della legge ne determinano l'abrogazione, ex nunc (" da quel momento " in poi, senza efficacia retroattiva) ed erga omnes (nei confronti di tutti e non soltanto delle parti). I motivi della preferenza accordata in Italia ad un sistema di tipo accentrato sono molteplici: a) innanzitutto, l'inesistenza in Italia del principio dello stare decisis, vale a dire che le sentenze della Corte di cassazione non sono formalmente vincolanti nei confronti degli altri giudici; b)inoltre, va segnalata anche la preoccupazione di non contrapporre al potere positivo del Parlamento un potere negativo alla magistratura, con il rischio di un'eccessiva crescita dell'influenza, anche politica, di quest'ultima. Infine, poiché tra le competenze della Corte costituzionale italiana, oltre al giudizio di legittimità costituzionale, v'è anche la funzione di decidere sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, certamente
Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo
Il saggio esamina l’affermazione della scienza giuridica italiana agli inizi del Novecento. Il processo di affermazione prende avvio con la crisi del modello liberale fondato sul codice civile, verso la fine dell’Ottocento, ma è soprattutto nel decennio della Grande Guerra che giunge a maturazione. Le diverse discipline giuridiche si rendono autonome dalla civilistica e si specializzano dandosi strumenti espressivi propri (riviste di settore; manuali). Mentre si specializzano, le diverse discipline predicano di essere accomunate dal metodo, che si asserisce essere scientifico perché depurato dalla storia e dalle ideologie. Perciò se ne accredita anche la neutralità. E però l’asserita neutralità della scienza giuridica non toglie, ed anzi implica, che il giurista si rivolga alla pratica e sia impegnato civilmente e nella politica (si teorizza anzi che compito del giurista sia quello di proporsi come legislatore, per incidere nel sociale). Queste linee generali di emersione della sci...
La vita nelle forme. Tra diritto ed estetica Eligio Resta * Dalle parole di Federico Vercellone emergono numerosissimi spunti nei quali io mi riconosco fino in fondo, tanto che con un'azione un po' discutibile cercherò di tradurre, e quindi di tradire, com'è nella migliore tradizione, il discorso che è stato fatto sin qui. Bene. C'è, a partire dal discorso estetico, una sorta di consonanza involontaria con la storia del diritto che funziona più o meno così: se il discorso estetico-la grande riflessione non soltanto della modernità, ma in particolare della modernità-è sulla morfo-logia, prendendo come punto di riferimento il concetto di mostro, cioè il concetto di contro-natura, allora appare chiaro il riferimento a che cos'è normale e che a cos'è patologico operato dal diritto. Anzi, ci troviamo nel cuore segreto del diritto: in fondo, parlare di che cos'è una norma e di che cosa significa deviare da essa, ci riporta proprio a questo, alla norma e all'anormalità. Ora, noi sappiamo bene quali siano gli scivolamenti semantici messi in atto dal diritto: infatti, la norma prodotta giuridicamente è lontana dalla normalità statistica, si discosta da tale semantica. Eppure riemerge una traccia non completamente cancellata: la norma è, al tempo stesso, canone che regola una serie indefinita di casi e che, nel far ciò, riproduce una certa omogeneità. Vi è la norma perché vi è la sua eccezione e viceversa. Storicamente la stessa questione torna nell'interrogativo: cos'è dike e cos'è a-dike. Ce lo insegna, oltre al pensiero greco delle origini, Amleto, quando indentifica l'ingiustizia con "l'essere fuori dai cardini". The time is out of joint: il tempo è fuori dai cardini, è capovolto; il mondo è sottosopra. E l'eroe shakespeariano maledice la sorte che gli ha assegnato il compito di rimettere il tempo sul diritto cammino, di rendere giustizia alla storia ("O cursed spite. That ever I was born to set it right!"). Nella tragedia di Amleto lo scardinamento è rappresentato dall'uccisione del padre, dalla presenza di una vittima da vendicare. Se questo è il gioco, risulta che il pensiero occidentale porta avanti una riflessione in cui la giustizia deve fare i conti con l'esistenza: con che cosa è normale e che cosa è patologico. La giustizia si è pensata sempre come relazione indissolubile fra il normale e il patologico ed ha incrociato da subito l'ontologia della vita. La grande morfologia della giustizia è una morfologia che ha a che fare con la vita. Ed è così anche nel Detto di Anassimandro, in uno dei testi più complessi e fondativi dell'antichità. Forse è in quel frammento che l'idea del vivente trova la sua più chiara evidenza e non è un caso che, raccontando della vita, si riferisca alla questione dell'origine della giustizia. "Principio degli enti è l'infinito, dove infatti essi hanno origine lì hanno anche la fine secondo necessità poiché essi pagano l'uno all'altro il fio dell'ingiustizia secondo l'ordine del
L'interpretazione costituzionale dipende dalla teoria della costituzione e dalla teoria dell'interpretazione. Non esiste un grado zero dell'interpretazione, le interpretazioni costituzionali sono sempre plurime, storicamente determinate e in continua trasformazione. L'interpretazione giudiziaria della costituzione è il luogo privilegiato della concretizzazione del significato delle norme costituzionali, ma non l'unico. Con il passaggio dallo stato legislativo allo stato costituzionale, e dalla centralità delle regole a quella dei principi, cambiano il ruolo e la funzione dell'interpretazione. Vengono riassunti i principali indirizzi dogmatici delle culture giuridiche dominanti, la tedesca e la statunitense.
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La Nuova Giuridica - Florence Law Review, 2024
La Bibliofilia, 2023
Note sull'iniziativa legislativa popolare nell'ordinamento costituzionale italiano, 1970
Processo e Costituzione. Omaggio a Nicolò Trocker, a cura di A. Chizzini, V. Varano, C. Silvestri, Milano, 2023,., 2023
Santangeli (a cura di), Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 2023
Archivio di diritto civile, n. 1, 2024
Società e diritti - rivista elettronica anno 2020, V n. 10, 2020
Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 2015
Revista de Direito Brasileira, 2019
Reti Medievali Rivista 15, 1 (2014), p. 1-37 con tavv., 2014