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2024, Annali del Centro studi Filosofici di Gallarate
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ABSTRACT My reflection focuses on the normative meaning of the category of “limit”. Drawing limits and boundaries is a very archetypical act. Respect of limits is the fundamental moral imperative in ancient Greek philosophy. From a legal point of view, the notion plays a crucial role in several senses: to distinguish the law from other forms of social ordering; to capture the inner relationship between law and justice; to define the bounds of political power through law; and to voice the claim for a new notion of sovereignty embodying its own limit. KEYWORDS: Ethics of Limit; Human Finitude; Limits of Law.
Costituisce impegno costante e programmatico di ogni nuovo politico chiamato ad assumere la carico da Ministro delle Politiche agricola, la tutela e la valorizzazione delle nostre eccellenze agroalimentari. Solitamente a queste dichiarazioni si associano i plausi delle Organizzazioni agricole. Quando poi alla denominazione del Ministero dell'Agricoltura si aggiunge la denominazione " e della sovranità alimentare" , il plauso sale ai massimi livelli. Si pensa alle politiche di marchi di origine, di restrizioni all'importazione dei prodotti agroalimentari concorrenti ai nostri, se non addirittura all'autarchia, a politiche di sostegno "dal campo alla tavola", e così via. Come poi questo intento possa declinarsi nella realtà è, in un'agricoltura dalla forte caratterizzazione europea, la sfida da vincere. Questo vale in particolare per il settore risicolo, fortemente legato all'Unione europea, matrigna e benefattrice, e al mercato mondiale, dove viene collocato il 60 % della produzione, del quale in questo lavoro vengono tracciate le vicende in connessione alla politica agricola comune, che, in positivo o in negativo, ne ha segnato il percorso.
Negli ultimi anni è andata prendendo corpo una sorta di "scuola semiotica torinese", la quale più che su presupposti epistemologici dogmatici o dettami metodologici integralisti si fonda su un gusto condiviso, quello di una certa irriverenza nei confronti degli stereotipi della disciplina, ovunque essi si annidino. Un'ansia di rileggere, ridiscutere, riscrivere, che non si àncora alle coordinate contingenti di un tema ma delinea una forma mentis. L'atelier proposto dal gruppo semiotico torinese conferma questa predilezione sabauda per il limite, la frontiera, le prospettive eccentriche ma con vocazione di centralità, lo sguardo in tralice del ricercatore che non scarta i sedimenti concettuali della letteratura precedente ma ha in dispregio le idées reçues. Quando si tratta di soggettività in semiotica, è forte la tentazione di concepire un soggetto pieno, in linea con la grammatica attanziale greimasiana, un soggetto che scoppia cioè d'intenzionalità e non sembra demordere dal suo fine acquisitivo neppure per un istante. Anche la semiotica delle passioni non intacca questo primato in fondo cartesiano della pienezza soggettiva, ma tuttalpiù ne produce una negativa, barometro degli effetti del mondo sull'individualità agente (o paziente). Nella semiotica peirciana, poi, lo studioso di solito rincorre la suggestione della semiosi illimitata solo per bloccarla alla prima occasione di un abito, in una cristallizzazione del senso, fino a lasciare immaginare che questa, e non il susseguirsi evanescente d'interpretanti lungo catene labirintiche e incerte, sia la condizione normale del soggetto. E cosa resta del soggetto in Lotman, se non una coordinata geometrica, frutto sì dell'intersecarsi di mille ascisse, di altrettante ordinate, ma pur sempre bersaglio, centro, punto fermo intorno a cui ruota una semiosfera? L'atelier torinese prova invece a cogliere il senso di una soggettività al confine, nel triplice intento di sorprendere, con Greimas, il farsi e il disfarsi delle posizioni attanziali; con Peirce, il coagularsi e il disciogliersi delle concrezioni interpretative; con Lotman, il discentrarsi e il ricentrarsi delle culture intorno al movimento dei testi. Soggetti di confine, dunque, ma anche soggetti sconfinati, nel senso che la semiotica coltiva sì l'ambizione di delinearne la silhouette, ma pur sempre nell'umiltà, e nella consapevolezza, che non vi è soggetto della modernità che non sia frantumato, perché frantumato è, in fin dei conti, lo sguardo che lo osserva, lo posiziona, lo descrive; che coglie in un riflesso la soggettività dello stesso osservatore. La labilità della condizione di gestante così come si riflette nel mutamento degli abiti e al tempo stesso diviene cornice di strategie di marketing e commercializzazione; l'evanescenza della soggettività e delle sue tracce autobiografiche nel discorso filmico di Nanni Moretti; la dialettica di ordine e disordine nell'improvvisazione musicale; le fluttuazioni dell'identità nazionale nel metadiscorso letterario e giornalistico sul Risorgimento; le ambiguità che segnano la trasposizione di una realtà metropolitana in soggetto di marca; la labilità delle soggettività incarnate nella sensualità dei gusti alimentari; i paradossi della presenza e della rappresentazione dei corpi alle frontiere geopolitiche d'Europa, tra costrizioni di genere e imposizioni geopolitiche: non si tratta che di sfaccettature di uno stesso prisma; di un dispositivo ottico multi-prospettico la cui mira ultima è catturare, proprio in un baluginio iridescente, le irregolarità semiotiche di una soggettività ognora mutevole. (M.L.) 2
Conflitti II. Arte, Musica, Pensiero, Società
A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori o altro. Le fotocopie per uso personale del lettore possono tuttavia essere effettuate, ma solo nei limiti del 15% del volume e dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ogni riproduzione per finalità diverse da quelle per uso personale deve essere autorizzata specificatamente dagli autori o dall'editore.
Le sovranità nell'era della post globalizzazione, 2019
La misura dei fatti e delle azioni appare essenza stessa del ius; vincolo intersoggettivo e obiettivo, il quale non tollera valutazioni arbitrarie o anche semplicemente indimostrabili ma postula e svolge la forza dei significati e la fatica dell’interpretare e definire. L’applicazione del diritto, in che si svolge e risolve l’attività del giurista-giudice, è una forma di potere e non di potenza. Il giurista non decide, nel senso brutale e totale di tagliare il tempo e svolgere la propria volontà di potenza. Ogni volontà di potenza, sovrana e libera, finisce per trovarsi contro la normalità del diritto
versione provvisoria -settembre 2014)
133 MARIA CARLA PAPINI Trasgressori e assassini di bussole: scrittori sul confine 139 SILVIA ALBERTAZZI Mappe transizionali in Shadow Lines. Response a Silvia Albertazzi 155 MARINA GUGLIELMI Frontières du comparatisme 163 ANNE TOMICHE Les "Frontières du Comparatisme" de Anne Tomiche 179 RADHOUAN BEN AMARA Confine orientale: di linee, aree e volumi 191 IVAN VERČ Niente di nuovo sul fronte orientale? Semiosi e struttura profonda del confine triestino. Response a Ivan Verč 211 MATTEO COLOMBI I confini tra linea di demarcazione e porosità 221 SILVANO TAGLIAGAMBE Del reale, dell'immaginario, delle rappresentazioni come forma dell'esperienza. Response a Silvano Tagliagambe 245 MARIO DOMENICHELLI Indice dei nomi 252 186), a partire da abitudini che defi niscono la nostra socialità nel quotidiano non escluderebbe, ma anzi spingerebbe, a partire dalle intuizioni di Raymond Williams nella categoria di «structure of feeling», ad una «etnologizzazione delle arti» (De Certeau 2001: 109
Notizie di Politeia, 2017
Through the concept of “harmful thought” and its comparison with the category of “preparatory action”, Frederick Schauer questions the soundness of the distinction between “thinking” and “doing” and dismantles the traditional account of freedom of thought. Yet some reasons to keep a legally relevant distinction between action and thought seem to attain to the unknowableness of the latter, related to both factual and normative reasons: we don’t have any technical means to discover directly and promptly “thoughts” independently from their manifestations, and anyway a hypothetical direct knowledge of the psyche would be the most serious violation of privacy that we can imagine, with considerable repercussions on individual autonomy. Moreover, keeping a principle of freedom of thought prevents the public authorities from imputing too arbitrarily and irresponsibly legal consequences, even punitive, to what just in a rather uncertain and indirect way can be considered “cause” of harm.
Rivista del diritto della navigazione, 2018
ABSTRACT The author focuses on the legal regime applicable to the limitation of liability for maritime claims of the shipowner of ships of 300 gross tonnage or more. The author points out that Italy has not deposited the instrument of accession of the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims concluded in London on 19 November 1976 as amended by Protocol of 2 May 1996. The author also points out that Legislative Decree No. 111 of 20 June 2012 has amended article 275 of the Navigation Code which now governs the limitation of liability for maritime claims of the shipowners of ships of «less than 300 gross tonnage». A brief review is also made of the insurance regime and the debt limitation of the shipowner of pleasure craft.
Ragion pratica, 2005
Nella filosofia morale contemporanea esiste un profondo dibattito riguardo al carattere particolare o universale delle ragioni giustificative. Nella base di questa discussione si trovano non solo due concezioni incompatibili sulla portata delle ragioni ma, sopra tutto, due visioni opposte della razionalità pratica in generale e di quello che caratterizza un modello plausibile di presa di decisioni. Nella prima parte di questo lavoro, presenterò i due modelli di ragioni per l'azione proposti rispettivamente dall'universalismo ed dal particolarismo. Al riguardo, intendo mostrare il modo in cui essi si collegano con la nozione di norma e di ragionamento pratico basato su norme. Per cominciare, distinguerò tre sensi in cui l'idea di universalità può essere relazionata con le norme e le ragioni. Sulla base di questa distinzione criticherò quelle teorie che riducono la contrapposizione tra ragioni universali e particolari ad una discussione scuisitamente logica riguardante il carattere defettibile o indefettibile delle norme che le esprimono o esclusivamente semantica riguardante il magiore o minore grado di astrattezza dei contenuti normativi. In contrato con queste posizioni, nel seguito cercherò di difendere che la differenza fondamentale tra le posizioni universalista e particolarista risiede nella portata della rilevanza (universale o particolare) che ognuna di esse attribuisce alle ragioni e, a sua volta, che la rilevanza (universale o particolare) delle ragioni non deve confondersi con lo specifico peso assoluto o relativo (pro tanto) che le ragioni possono avere. Nella seconda parte del lavoro, proietterò la tesi dell'universalismo e del particolarismo all'ambito della teoria giuridica. Così facendo si vedrà che, se bene con un linguaggio differente, lì si può identificare una discussione simile a quella svilupata nella filosofia morale. A mio giudizio, così giustamente si può interpretare il dibattito sulla differenza, introdotta da Ronald Dworkin, tra regole e principi giuridici. In relazione a questo dibattito, la distinzione di diversi sensi di universalità permetterà mostrare come alcune posizioni che, in un senso logico o semantico del termine, chiaramente difendono una concezione universalista sono invece impegnate con una posizione particolarista, dal punto di vista della rilevanza assegnata alle ragioni giuridiche. Prima di presentare la discussione fra universalismo-particolarismo vale la pena dire alcune parole rispetto al tipo di disaccordo che questa oposizione rappresenta. Una precisazione del genere diventa fondamentale nella misura in cui da essa dipende il tipo di argomenti che saranno considerati pertinenti nell'avallare o screditare una o l'altra tesi. Inoltre, bisogna notare che se non vi fosse accordo su questo punto i partecipanti alla discussione starebbero sostenendo un dialogo senza senso. L'attuale dibattito tra universalismo e particolarismo nell'ambito della filosofia pratica è, in larga misura, una discussione metafisica sulla possibilità di stabilire relazioni "nomológiche" tra determinate proprietà naturali, da una parte, e determinate proprietà morali dall'altra, o, inoltre, riguardo alla fonte della rilevanza morale di certe proprietà naturali. Da questa prospettiva, la discussione particolarismo-universalismo non sembrarebbe direttamente applicabile o rilevante nell'ambito giuridico. Tuttavia, è anche indubbio che la riflessione sulla natura delle ragioni per l'azione, in generale, è di sommo interesse per le teorie giuridiche contemporanee, che vedono nella nozione di ragione giustificativa un concetto chiave per
Giustizia Civile, 3, 2019
Would the obligation to not claim be conceivable? Paper assesses some theoretical issues related to the category of the reduced obligation. Pacta de non petendo do not consist in the creditor’s promise not to act against the debtor, nor establishes a waive of the creditor’s cause of action. Instead, the Author argues that while before the pactum both the creditor is entitled to claim the performance of the obligation and the debtor is obliged to perform it, by virtue of this clause the creditor is no longer entitled to claim for the fulfillment of the obligation, whereas the debtor is not obliged, but can nontheless perform its obligation. The Author defines this particular legal effect as “reductive effect” (“effetto riduttivo”), which may also only concern the enforcement proceedings (pactum de non exequendo): in the latter case the creditor, although maintaining the entitlement to act in order to ascertain the existence and extent of the obligation, would be subject to the...
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Obbligazioni e Contratti, 2011
Beyond Limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, 2016
Authorea (Authorea), 2021
lacan-con-freud.it, 2018
Euroconference Legal, 2020
In: Raffaele De Giorgi (ed.), Limiti del diritto. Prospettive di riflessione e analisi. Lecce, Pensa Multimedia, pp.323-333
Le impugnazioni penali tra legislatore e giudici , 2019
Roma e America. Diritto romano comune on line 1 (2023), 31-42 , 2023
Giurisprudenza per principi e autonomia privata. A cura di S. Mazzamuto e L. Nivarra, 2016
Indagine sulla gestione del territorio in provincia di Venezia secondo i criteri della Centuriazione romana.
Cahiers d’études italiennes, 2019
A. Spadaro (cur.), Istituzioni e proposte di riforma (Un «progetto» per la Calabria), Jovene, Napoli , 2010
IL LIMITE DELL'INDEBITAMENTO: R.O.T.A. VS MOLTIPLICATORE FISCALE, 2020