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2012
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Giurisprudenza italiana, 2020
Quel che resta dell'accertamento del nesso causale ha ragione non recupera le spese fino al passaggio in giudicato della sentenza?), in Foro it., 2001, I, 159 ss. Sull'esecutorietà dei capi di condanna conseguenziali rispetto a statuizioni costitutive, cfr. Consolo, sub art. 282 cod. proc. civ., cit., 263; Balena, op. cit., 197; Luiso, op. cit., 208; contra, Monteleone, voce «Esecuzione provvisoria», nel Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ., Agg., I, Utet, 2000, 367. Sulla questione concernente l'esecutività dei capi di condanna nell'ambito della sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ., cfr. Guizzi, Inadempimento a preliminare di compravendita ed effetti della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 cod. civ. non ancora coperta dal giudicato: un equilibrio difficile, in Corr. giur., 2008, 350 ss., in senso critico rispetto a Cass., 3.9.2007, n. 18512, cit.; con precipuo riferimento al caso del preliminare (non concluso), v. Gabrielli-Franceschelli, voce «Contratto preliminare», in Enc. giur. Treccani, IX, Ed. Enc. it., 1988, 4 ss.; in senso critico rispetto a Cass., sez. un., 22.2.2010, n. 4059, cit., in quanto a favore dell'immediata esecutività anche delle pronunce costitutive, v. Marelli, Un passo indietro nella direzione della tutela giurisdizionale effettiva: la condanna accessoria ad una pronuncia costitutiva non è provvisoriamente esecutiva, in Riv. dir. proc., 2010, 180 ss.; Iuorio, La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive e l'art. 282 c.p.c.: ultimissime dalla Suprema Corte, in Riv. esec. forz., 2010, 280 ss. Sull'esecutorietà del capo di condanna alle spese del giudizio, v. Petrillo, Da un'apprezzabile premessa (l'esecutività di tutti i capi condannatori) un benvenuto ripensamento sulla esecutività della condanna alle spese, in Corr. giur., 2005, 1229 ss. 3. Sentenza di divisione e condanna al pagamento del conguaglio. Sulla natura costitutiva della sentenza di revocatoria fallimentare, e per ulteriori riferimenti, v. tra gli altri, Bontempi, La provvisoria esecutività delle sentenze che accolgono l'azione revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, in questa Rivista, 2012, I, 1055 ss.; Gaboardi, Provvisoria esecutorietà della sentenza di revocatoria fallimentare, in Fallimento, 2011, 1398 ss.; Pilloni, Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività dei capi condannatori, in Corr. giur., 2012, 60 ss. Sugli effetti della divisione e della relativa sentenza, v., ad esempio, Gazzoni, Manuale di diritto privato, Esi, 2009, 525. Per spunti sul problema del rapporto sinallagmatico o di mera dipendenza tra capi costitutivi e capi di condanna, con riguardo alla fattispecie dell'art. 2932 cod. civ. e della revocatoria fallimentare, v. Pilloni, op. cit., 60 ss.; per ulteriori possibili applicazioni cfr., ancora, ibidem e Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, Giappichelli, 2010, 69 s. Sulla corrispettività tra capi anche nell'ambito della divisione cfr. Marelli, L'esecutività della sentenza costitutiva è limitata ai soli capi di condanna accessori ?, in Riv. dir. proc., 2008?, in Riv. dir. proc., , 1104 sulle somiglianze, in punto di relazione sinallagmatica tra capi costitutivi e capi di condanna, tra la sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ. e quella di divisione, v. ancora Pilloni, op. cit., 60 ss. Sul rapporto tra diritto sostanziale e processo cfr., per tutti, Luiso, op. cit., I, 5 s. 4. L'istanza di sospensiva tra art. 283 cod. proc. civ. e art. 615 cod. proc. civ. Sulle possibili implicazioni in sede di sospensiva della distinzione tra capi di condanna (conseguenziali) sinallagmatici e meramente dipendenti cfr. Pilloni, op. cit., 60 ss. Sull'opposizione all'esecuzione e sul titolo esecutivo (in senso sostanziale e documentale) v., per tutti, Luiso, op. cit., III, 31 ss. e 244 ss.
2022
Nesso causale e tutela della salute: alcune premesse teoriche S : 1. Principio dell'equivalenza delle condizioni e responsabilità di diritto civile.-2. Lo statuto del concorso di cause nella responsabilità di diritto civile.-3. Il problema delle concause naturali.-4. Conflitto fra principi?-5. La tesi della responsabilità proporzionale: limiti necessari al suo accoglimento.-6. La recente messa a punto della Cassazione.-7. La soluzione del problema delle concause naturali.-8. Verso uno statuto autonomo della causalità civile: prime considerazioni.
Giurisprudenza Italiana, 2014
Il contributo colloca la decisione della Cassazione civile sul "caso Ustica" all’interno del relativo contenzioso , per poi metterla in relazione al tema delle concause e ad ai più recenti orientamenti inerenti all’accertamento del nesso causale.
La voce esamina questa nozione nell'ambito della responsabilità civile. Particolare attenzione è data alle teorie in materia di accertamento del nesso eziologico elaborate da dottrina e giurisprudenza a partire dalle scarse coordinate legislative. Viene esaminato anche il tema della causalità omissiva, delle concause e dei fatti interruttivi del nesso eziologico.
"…la saggezza verte sulle cose mutevoli…" Aristotele -Grande Etica " "Perché?" …chiede il bambino…"perché?"…. non smette di chiedersi l'uomo…"
Colpa medica -Responsabilità esercente professione sanitaria -Nesso causale (interruzione del) -Principio di affidamento Risponde di omicidio colposo il medico di base che si limiti a svolgere nei confronti del paziente una funzione meramente amministrativa (neppure inquadrabile nell'arte sanitaria), non preceduta da una visita e limitata alla prescrizione di medicinali, con contestuale ''suggerimento'' di una visita specialistica ulteriore. L'intervento di condotte negligenti successive esclude il nesso di causalità solo quando la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Non può invocare l'affidamento sul diligente operato altrui colui che abbia violato le regole cautelari di cui è diretto destinatario confidando che altri, che gli succedono nella medesima posizione di garanzia, pongano rimedio alla propria condotta negligente. (Massima non ufficiale)
Gin Gioia, 2019
La prova del nesso causale nella responsabilità medica SOMMARIO: 1. La prova della responsabilità civile in àmbito sanitario. -2. Gli elementi del nesso di causalità. -3. Il doppio nesso di causalità. -4. La connessione causale. -5. La causalità scientifica astratta. -6. Oltre la causalità scientifica. -7. Azioni e omissioni mediche: quale nesso causale? -8. L'incertezza scientifica tradotta dai civilisti. -9. La prova del nesso causale dopo la legge Gelli-Bianco.
La morte intrauterina del feto non può essere penalmente addebitata alle ostetriche in servizio se non è dimostrato il nesso causale. Il caso in esame prende spunto da una condanna in secondo grado di due ostetriche che lavoravano presso una clinica privata di Napoli, ree secondo i giudici di appello di aver cagionato la morte intrauterina del feto per non aver avvisato per tempo il ginecologo delle aggravate condizioni del nascituro. Le due ostetriche invero, avevano eseguito il tracciato cardio-tocografico alla paziente e ne avevano rilevato la forte irregolarità che denunciava una sicura sofferenza fetale ed hanno quindi avvisato telefonicamente il ginecologo che assisteva privatamente la donna. Sono state comunque ritenute colpevoli dalla Corte territoriale a fronte della allarmante situazione evidenziata dai tracciati stessi e da esse apprezzata, perché non hanno preteso, essendo state omesse incisive iniziative da parte del medico curante privato, l'intervento del medico di guardia in servizio presso la clinica. Il medico privato della donna, imputato nello stesso processo, è stato assolto poiché non ritenuto responsabile del ritardo della chiamata, in tal modo infatti era decorso un lasso di tempo molto lungo prima che egli potesse incisivamente intervenire disponendo successivamente il ricovero in un ospedale dove, tuttavia, il feto veniva estratto già morto. Le due imputate sono state pertanto condannate alla pena ritenuta di giustizia ed altresì, in solido con la Casa
2019
Il saggio prende le mosse da un orientamento della Suprema Corte, in corso di consolidamento, che ritiene il nesso di causalità nella responsabilità professionale del medico oggetto di prova distinta rispetto all'inadempimento o alla colpa, addossandone l'onere al creditore. In tal modo, le due specie della responsabilità civile, contrattuale e aquiliana, non divergerebbero sul versante del requisito della causalità ed e ` questo un esito sistematico di cui si può fondatamente dubitare. A un esame approfondito, l'intero impianto dell'orientamento si rivela piuttosto fragile per una pluralità di ragioni che però sono tutte riconducibili all'errore di fondo di trascurare le specificità della responsabilità contrattuale. E tuttavia queste recenti pronunzie offrono l'occasione di approfondire la riflessione sul funzionamento del giudizio di responsabilità contrattuale sotto il profilo, abbastanza negletto in dottrina, del ruolo della causalità e del problema della ripartizione della relativa prova, con particolare riguardo al rischio della c.d. causa ignota.
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Il nesso causale nel diritto civile, 2023
Le oscillazioni del concetto di causalità tra medicina del lavoro e diritto penale
I Working Papers Di Olympus, 2013
Diritto penale e processo, n. 12/1998, pp. 1559-1566., 1998
Cultura Giuridica E Diritto Vivente, 2014
Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior, 2018
A. Lavazza, M. Marraffa,in (a cura di) La guerra dei mondi? Scienze e senso comune, , 2016
Comparazione e diritto civile, 2023
Medicina & Storia Anno IV n.8, 2004