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Schematizzazione del "Manuale di diritto commerciale" a cura di Marco Cian. Programma riservato agli studenti del progetto Ddp
Il codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri: a) l'oggetto dell'impresa,tra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195); b) la dimensione dell'impresa,tra piccolo imprenditore (art. 2083) e imprenditore medio-grande; c) la natura del soggetto,che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale,impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Riassunto manuale diritto commerciale
Il legislatore permette la circolazione e la monetizzazione dell'azienda come complesso unitario ciò soddisfa principalmente 3 interessi:
Mondi globali tracciano l'orizzonte del nostro tempo storico. Con la nostalgia di un centro perduto per sempre, la condizione postmoderna si consuma tra il surreale e il banale. La corsa verso il 'futuro del post' ha un che di paradossale, evoca una sorta di rovesciamento della linea temporale. Processi di crescente astrazione della 'forma merce' coinvolgono non solo le transazioni di beni, servizi e capitali, ma nel fantasmatico cyberspazio della comunicazione istantanea fanno circolare nuove parole (e nuovi valori) che si alimentano performativamente, occultando il corporeo sotto una nuda e muta superficie. Scienza, tecnica, cultura, welfare, lavoro e commercio esigono uno spazio semantico globale. Le barriere geografiche si frantumano, si tessono nuove reti e connessioni. Cresce a dismisura il potere internazionale delle law-firms, che concorrono a elaborare regole pattizie e soluzioni arbitrali più convenienti per gli operatori del mercato globale: un fenomeno complesso e contraddittorio. Nel campo dei codici etici, degli standard ambientali e dei diritti umani ci sono profili positivi. Ma taluni esiti della globalizzazione giuridica appaiono inquietanti, quando l'autoregolazione anima e orienta sistemi complessi, che si aggrovigliano nel labirinto di molteplici conflitti di interesse. Con discrezione si espandono 'regimi privati' o comunque extrastatuali, che prospettano un 'diritto senza lo Stato'. Si disegnano nuovi scenari per l'odierna scienza del diritto commerciale. La teoria tradizionale delle fonti rischia di essere messa seriamente in discussione. Un'espressione antica -lex mercatoria -si congeda dalla sua storia e, nelle mani dei suoi più ispirati profeti, reclama un nuovo presente. Non ha di mira l'erudizione e i distinguo degli storici, preferisce i vocabolari più creativi degli scienziati sociali. All'orizzonte, il flebile chiarore di un legal dream, un fantasma benevolo che, tra mito e realtà, s'aggira per il mondo senza lasciare intravedere i suoi reali con-tenuti e la sua effettiva portata (Fortunati 2005). Sembra quasi che la fattualità del diritto (non il diritto di John Austin o di Hans Kelsen!) si stia affrancando dallo scorbutico e pretenzioso Leviatano. La natura delle cose e il diritto vivente si presentano finalmente senza i fastidi della mera forma del Codice e degli apices iuris del Corpus. Si potrebbe presagire una rivincita del naturalismo protomedievale sulla forza invasiva dell'assolutismo giuridico. Stiamo forse entrando in un nuovo (politically correct) Medioevo, come nella stagione eroica delle fiere francesi e delle piazze genovesi? Rispetto all'odierna lex mercatoria, la reductio ad hominem della ragione borghese sembra naufragare in una nuova, sconfinata radura di fatti. Ritorna l'antico dilemma: come e a quali condizioni il fatto diviene realmente diritto? Come si fa a distinguere la consuetudine commerciale dalle tecniche e dagli usi di cui si serve il mercato per funzionare? Vedremo che in tutto ciò la storia non è poi così innocente. Tra mito e realtà: la 'specialità' della giustizia mercantile Agli inizi dell'11°sec., il badile e la roncola dei dissodatori avevano da tempo mutato il paesaggio agrario di vaste zone d'Europa. Un marcato dinamismo del mondo rurale e signorile contribuiva al risveglio del mercato. La città medievale si avviava a disegnare nuovi quadri ambientali. La divisione sociale del lavoro accendeva una vivace dialettica tra ceti di origine comitale e nuovi soggetti sociali, in un contesto animato dall'incremento delle manifatture e degli scambi. Mercanti e artigiani erano i protagonisti di un ciclo espansivo che durerà fino alla metà del Trecento.
(a cura di G. Perlingieri, L. Mezzasoma e M. Angelone), 2024
Il presente Manuale offre un quadro esauriente e aggiornato della normativa consumeristica, ponendo particolare attenzione ai profili contrattuali e di piú stretta attinenza negoziale nei quali si sono registrate le evoluzioni piú significative degli ultimi anni. Attraverso l’analisi del sistema multilivello delle fonti e la disamina in funzione applicativa delle principali questioni interpretative, il volume si propone quale risorsa indispensabile per maturare una comprensione approfondita delle dinamiche di consumo nel contesto italo-europeo.
Testo: Galgano, Diritto Commerciale edizione compatta IL CONCETTO DI IMPRENDITORE Il concetto economico di imprenditore L'imprenditore è l'attivatore del sistema economico: egli svolge la funzione di intermediatore tra coloro che offrono capitale o domandano lavoro e quanti, all'opposto, chiedono beni o servizi. Accollandosi il rischio dell'attività sulla quale ha il potere di direzione, l'imprenditore trasforma il capitale ed il lavoro (fattori di produzione dei quali può anche non essere proprietario) in un prodotto idoneo a soddisfare le domande dei consumatori. Il rischio economico al quale egli si espone (infatti c'è il rischio che i profitti dell'impresa non siano tali da coprire il costo dei fattori produttivi impiegati -capitale e lavoro-) è però controbilanciato dal fatto che egli potrà, qualora la sua attività sia in utile, godere dei suoi profitti, e dal fatto che sarà a lui (e non i capitalisti o i lavoratori) ad avere il potere di controllo dell'attività imprenditoriale.
Oggi le SRL e le SPA possono essere costituite anche con atto unilaterale In generale, comunque, le società si caratterizzano per:
Il diritto industriale è quella branca del diritto che si occupa dei rapporti giuridici inerenti all'attività industriale. L'esatta definizione dell'oggetto di tale settore del diritto è tuttora piuttosto dibattuta in dottrina anche in considerazione dei rapporti con il diritto commerciale. Per quanto riguarda le fonti del diritto industriale, oltre alle norme del codice civile e alle convenzioni internazionali, le più importanti leggi interne sono le seguenti:
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Pensare un manuale per le superiori: riflessioni a partire da un’esperienza, 2020
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