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Daniele Corletto Sulla nullità degli atti amministrativi 1 Daniele Corletto Sulla nullità degli atti amministrativi SOMMARIO: 1. Premessa; 2. La nullità nel diritto amministrativo tedesco; 3. La nullità nel diritto amministrativo svizzero; 4. La nullità nel diritto amministrativo austriaco; 5. Alla ricerca di un modello da imitare?; 6. La nullità fra evidenza del vizio ed esigenze della effettività e della certezza; 7. La nullità-evidenza e la nullità-sanzione.
La nullità dell’atto processuale, quale species del genus invalidità, è la conseguenza della inosservanza delle norme che disciplinano il modello, la forma degli atti processuali; vale a dire la conseguenza del mancato o difettoso compimento delle condotte che la legge processuale pone come condizioni di efficacia dell’atto processuale iniziale e/o intermedio e dell’atto finale del processo, il provvedimento del giudice. Nel codice di procedura civile la nullità degli atti è trattata, anzitutto, nelle disposizioni generali e specificamente negli artt. 156 ss. c.p.c., come microsistema ed al fine di definirne i principi fondamentali. Qui il legislatore nomina solo la nullità, quale forma di invalidità degli atti. Altre disposizioni del codice si occupano, poi, di singole figure di nullità (ad es., artt. 158, 160, 164, 291 c.p.c.) e di altre specifiche cause di invalidità, come l’inammissibilità (ad es., artt. 342, 366, 398, comma 2, c.p.c.) e l’improcedibilità (ad es., art. 369 c.p.c.). L’indagine quindi prende le mosse dalla definizione delle caratteristiche della nullità degli atti processuali, anche al fine di verificare, poi, se effettivamente sussistano altre specie di invalidità e, in caso affermativo, come queste si differenzino dalle nullità. Il tutto, tenuto conto del fatto che l’autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della disciplina positiva. Per definire la nullità processuale, quale specie di invalidità, occorre identificare: a) il profilo strutturale: le fonti delle nullità, le possibili cause o vizi di nullità e le ragioni giustificative delle nullità; b) il profilo funzionale: le conseguenze della verificazione del vizio di nullità, sia sull’atto sia sul procedimento, ossia il regime della nullità. L’esito dell’indagine metterà in luce la importanza della distinzione, sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale, tra nullità per difetto o indeterminatezza del potere processuale esercitato, da un lato, e nullità per illegittimo esercizio di un potere esistente e determinato, dall’altro.
Diritto amministrativo: rivista trimestrale, 2009
Prendendo spunto da una recente sentenza della Cassazione in tema di nullità degli accertamenti tributari, lo scritto si propone di ragionare sulla categoria della nullità e sul valore dell'art. 21 septies, a più di dieci anni dalla sua introduzione.
Nuova giurisprudenza civile commentata, 2018
SOMMARIO: 1. La decisione delle sezioni unite: gli interessi rilevanti. – 2. Pluralita` delle forme informative e articolazione delle tecniche di tutela. – 3. Contratti mediante corrispondenza e disponibilita` del documento contrattuale: lacuna e analogia. – 4. Profili rimediali per la mancata consegna del documento.
Commento a Sentenza TAR Lazio, 17 novembre 2016, n. 11450 " Il candidato non vincitore di concorso o mobilità interna ha diritto ad avere i curricula e i fascicoli di tutti i partecipanti "
2008
delle funzioni pubbliche risulta inscindibilmente collegato alla statualità ed alla nozione di ordinamento giuridico come sono venute maturando soltanto a partire dall'epoca moderna.
Il rilievo d'ufficio della nullità preso sul serio zione di indebito e impostazione della c.t.u., che si legge in www.dirittobancario.it., Rivista di diritto bancario, spec. 22 s. 3. Anatocismo e commissione di massimo scoperto. Ferro luzzi-Olivieri, Le (nuove?) commissioni bancarie, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, 609 ss.; Tarzia, Questioni in tema di interessi, commissioni di massimo scoperto e prescrizione per la ripetizione di illegittimi addebiti nei conti correnti bancari, in Corr. giur., 2010, 392; Serrao D'aquino, Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissioni di massimo scoperto ed usura, in Giur. merito, 2011, 1172; Massimo, Osservazioni a Tribunale di Milano, 5 luglio 2010, e Tribunale di Padova, 10 giugno 2011, in tema di commissioni di massimo scoperto, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, II, 765 ss. 4. Il pegno irregolare ed il divieto di patto commissorio. Escludono che il pegno irregolare possa comportare violazione del divieto di patto commissorio: Ruperto, in La giurisprudenza sul co-dice civile, Libro IV -Delle obbligazioni, Giuffrè, 2009, sub art. 1344, 559; Ragusa Maggiore, Pegno irregolare e divieto di compensazione al di là del debito garantito: in margine al divieto del patto commissorio, in Dir. fall., 1995, II, 233; Albanese, Brevi note in tema di patto commissorio, procura a vendere e giurisprudenza in tema di patto commissorio, in Giur. it., 2012, I, 570 ss.; Gatti, Pegno irregolare e fallimento del debitore, in Riv. dir. comm., 2000, I, 117 ss.; Battelli, Pegno irregolare e divieto di patto commissorio, in Giur. it., 2005, I, 1419 ss.; D'Auria, Cessione di crediti futuri a scopo di garanzia e patto commissorio, ivi, 2009, 1412 ss.; Cipriani, La cessione di crediti a scopo di garanzia tra patto commissorio e patto marciano, in Riv. dir. impr., 2010, 129 ss. Per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sul divieto di patto commissorio: Rispoli, I nebulosi confini del divieto di patto commissorio, in Giust. civ., 2013, 11, 697. Contratto in genere -Azioni di impugnativa -Nullità -Rilievo d'ufficio -Estensione -Dichiarazione di nullità -Modalità -Giudicato (Cost., artt.
All'alba dell'eternità, 2018
Polivocità del nulla in Aristotele e in Leopardi alla luce della Struttura originaria.
pensi al caso della domanda proposta contro l'incapace o il falsus procurator. Qui non serve dare un termine al convenuto perché si costituisca la persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, secondo la tecnica adottata dall'art. 182, comma 2, c.p.c.: il convenuto non ha, normalmente, alcun interesse a eliminare il difetto e a permettere l'emanazione di una sentenza di merito. Occorre, invece, un meccanismo il cui funzionamento non sia subordinato alla collaborazione del convenuto, cosicché il ricorso all'art. 162 c.p.c. appare senz'altro adeguato 1 .
Studi economico-giuridici - volume LXII, 2009-2020, Annali 2020. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari, Serie II, 27, 2020
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Saggi di diritto pubblico, 2020
Diritto amministrativo, A. Romano (a cura di), 2022
L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti in onore di Vincenzo Cerulli Irelli, tomo 2, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 810-830.
Urbanistica e Appalti, 2008
“Nullità della notifica e costituzione sanante”, in Libro dell’anno del diritto 2019, Treccani, pp. 652-659 (ISBN 9788812007448) [con M.A. Sandulli]., 2019
Capitolo III: Obblighi amministrativi e loro tempistica, pp. 53 - 84.
Euroconference LEGAL, 2021
in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1/2013, pp. 7-15
Cuadernos de Derecho Transnacional, Sez. Estudios, Vol 10, n. 2, ottobre 2018
Andrea Carbone, Enrico Zampetti, Flaminia Aperio Bella - Dialoghi di diritto amministrativo , 2020
Istituzioni del Federalismo , 2018