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2023, I QUADERNI DEL FORO NAPOLETANO
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Dilaga in dottrina e in giurisprudenza la convinzione che i contratti plurilaterali siano solo quelli a comunione di scopo e a parti variabili che, come tali, sarebbero differenti dai contratti bilaterali di scambio. Invero, tale qualificazione si sottopone a particolari critiche posto che anche nei contratti plurilaterali a comunione di scopo va ravvisato un conflitto di interessi tra le parti, nonché un particolare rapporto sinallagmatico tra la prestazione di ciascun contraente e la realizzazione dello scopo comune. Inoltre, se si considera che il contratto plurilaterale si caratterizza per una pluralità di parti e non per uno scopo comune, vanno considerati tali anche quei contratti che non sono caratterizzati dalla variabilità delle parti. Non distante da questa idea è la stessa giurisprudenza che ha più volte chiarito che il negozio di cessione del contratto debba considerarsi come contratto plurilaterale che si perfeziona quando il proponente ha notizia dell’accettazione di entrambi i destinatari. Ebbene, in diverse occasioni, la giurisprudenza ha accostato al contratto plurilaterale il concetto di “scambio” e, alla luce di tale diversa interpretazione, il presente lavoro si occupa di una particolare categoria di contratti plurilaterali chiamati “contratti plurilaterali di scambio”, come la permuta a catena, non connotati da una comunione di scopo, né tantomeno da una variabilità delle parti.
Jus Civile, 2022
Accanto alla fondazione di erogazione, regolata dal codice civile, sono sorte negli anni nuove e diverse figure di fondazione. Il presente lavoro analizza le fondazioni di partecipazione e i relativi negozi costitutivi dell’ente che assumono la natura di contratti plurilaterali a comunione di scopo. In particolare, le fondazioni partecipate sono caratterizzate da un patrimonio suscettibile di progressivi incrementi e da eventuali e successive adesioni di soggetti terzi. Sono, dunque, fondazioni a “struttura aperta” che, sebbene abbiano uno schema differente da quello previsto dal codice civile, presentano, comunque, tutti quei caratteri tipologici che costituiscono un invalicabile limite all’autonomia statutaria.
SOMMARIO 1. I contratti commerciali di comunicazione e sfruttamento dell'immagine: sponsorizzazio-ne e pubblicità. Inquadramento generale.-1.1. I contratti di pubblicità.-1.2. Sponsorizza-zione e diritto all'immagine.-1.3. Sponsorizzazione e contratti di pubblicità a confronto.-1.4. Sponsorizzazione e figure affini.-1.5. I contratti di sponsorizzazione sportiva: i di-versi modelli contrattuali.-1.6. La disciplina e gli elementi tipici dei contratti di sponso-rizzazione sportiva.-1.7. Le clausole più ricorrenti nella prassi: clausola di esclusiva, dirit-to di prelazione e la previa approvazione delle campagne marketing dello sponsor.-1.8. (Segue) Il problema delle morality clauses.-1.9. La risoluzione per inadempimento. Clau-sola risolutiva espressa e clausola penale.-1.10. La responsabilità dello sponsor.-2. Il merchandising.-2.1. Inquadramento e natura giuridica.-2.2. La disciplina e gli elementi tipici dei contratti di merchandising.-2.3. Il merchandising in ambito sportivo.-2.4. Il merchandising e figure affini: il licensing.
La nuova misura di politica attiva introdotta dal Jobs Act per rilanciare i livelli occupazionali in un periodo di forte crisi economica mondiale.
Il contratto preparatorio non è figura espressamente prevista dal codice civile, ma trattasi del frutto di un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ricavato per via induttiva.
Nozione.-// conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare ia un conto i ~iii derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alfa chiusura del conto. [/saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale-fina rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato. t. Funzione.-Il contratto di conto corrente è stipulato da ggetti fra i quali intercorrono rapporti di affari continuativi edetenninano una pluralità di crediti reciproci. Tramite tale ntratto le parti si obbligano a non esigere i rispettivi crediti, nettendoli nel conto. In questo modo, opera il meccarùsmo 11a compensazione legale tra le reciproche rimesse. Colui e; alla scadenza stabilita, ristùterà creditore, potrà esigere il kjp, Tuttavia, egli ne può fare rimessa in conto corrente, rin-•vando automaticamente il contratto (GALGANO, 12, 188). 2. Inesigi.bilità e indisponibilità dei crediti.-Le parti ,n possono disporre in ogni momento delle somme che ri-sultano a proprio credito, dovendo rispettare le scadenze stabilite. n contratto in esame è caratterizzato dall'elemento snutturale dell'inesigibilità e indisponibilità dei crediti, il quale vale a differenziarlo dal conto corrente bancario di cui all'art. 1852 (GALGANO, 12, 189). 3. Obbligo di annotazione.-Nel contratto di conto corrente le annotazioni delle rispettive rimesse sono obbligatorie, in quanto hanno un'efficacia costitutiva (Cass., 20 febbraio 1998, n. 1846). 1824 Crediti esclusi dal conto corrente.-Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscet• >ili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alla rispettive rprese. l. Crediti esclusi.-Fra i crediti rimessi in conto corate opera il meccanismo della compensazione legale, per i. non-possono essere inclusi i crediti non pecuniari e telli non suscettibili di compensazione in base all'art. 46 (SCOZZAFAVA-GR!Sl, 756). 2•. Lareciprocità.-Il carattere tipico della reciprocità [contratto di conto corrente emerge chiaramente dal
Rivista Familia, 2019
This article is aimed at addressing the legal institution of cohabitation contracts, introduced by law n. 76/2016, in order to allow cohabitants to regulate the balance sheet related to their life in common. In particular, the patrimonial aspects and successors related to cohabitation contracts and the doctrinal elaborations on the subject will be examined.
DisCrimen, 2023
SOMMARIO 1. I profili di bancarotta fraudolenta patrimoniale-1.1. L'elemento materiale della fattispecie-1.2. segue: la rilevanza penale ratione temporis della distinzione tra leasing finanziario di godimento e traslativo-1.3. Le condotte punibili-2. Sul leasing operativo e sul sale and lease back-3. Il leasing come operazione dolosa causativa del dissesto PAROLE CHIAVE Locazione finanziaria-Fallimento-Bancarotta-Beni aziendali Leasing-Bankruptcy-Bankruptcy crimes-Corporate assets
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… de derecho romano: revista complutense de …, 2009
Costruire Contratti di Fiume Riflessioni, percorsi, pratiche, 2023
Milano University Press, 2023
L'Ufficio Tecnico Maggioli Editore, 2021
Del contratto in frode alla legge e del contratto in frode ai terzi, 2021
EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA SUL DIPORTO E CONTRATTI, 2015
Quaderni di conciliazione, a cura di C. Pilia, 2019