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Dialog Campus Publisher
In questo volume ho cercato di espandermi in quattro direzioni, partendo dal campo della teoria del diritto assottigliato. Nel capitolo introduttivo ho delineato alcuni tratti fondamentali dello sviluppo del diritto europeo medievale e moderno; nei capitoli successivi - e questo è il titolo del volume - ho analizzato le principali tappe dello sviluppo della giurisprudenza europea negli ultimi mille anni; infine, negli ultimi due capitoli, ho cercato di riassumere brevemente lo sviluppo delle principali categorie della dogmatica del diritto privato e della dogmatica del diritto penale. Queste ultime due aperture possono consentire ai teorici della teoria del diritto e di questi due campi del diritto di sviluppare forum comuni di discussione, ravvivando così i discorsi di filosofia del diritto/diritto penale e filosofia del diritto/teoria del diritto privato che si sono estinti da molti decenni. Va sottolineato che questa apertura a quattro ha portato nell'analisi una tale massa di letteratura, meno ungherese di quella giuridica tedesca, angloamericana e francese, che in questa prima tornata ho dovuto limitarmi a un semplice estratto in alcuni casi riguardanti argomenti nuovi. È il caso, in particolare, dei capitoli sui glossatori e sui commentatori, dove mi sono basato principalmente sulle analisi di Hermann Lange e del Coing-Handbuch, mentre nel capitolo sullo sviluppo delle categorie dottrinali del diritto privato mi sono concentrato soprattutto sulla monografia di Hans Hattenhauer su questo argomento.
Initium: Revista catalana d'historia del dret, 2015
The aim was to stress the medieval and early modern history of this professional group
NAPOLI Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un Referee esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del Referee nei confronti di Autori e Curatori.
La struttura istituzionale del Regno di Sicilia, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, si caratterizza per la presenza di quelle magistrature che una fortunata anche se ormai superata tradizione storico-giuridica ha riunito sotto la generica denominazione di «Grandi tribunali» o «Tribunali supremi» 1 . Come è noto, la definizione di «Grande tribunale» fa riferimento al tribunale apicale, presente in ogni organizzazione statuale di Età moderna; un tribunale regio -o principesco -composto esclusivamente da giuristi, designati personalmente dal sovrano, e fra i più illustri, con competenze esclusive in alcune materie -i reati di lesa maestà, su tutti -e con competenze d'appello su tutte le sentenze emanate dai tribunali di grado inferiore. E ancora, quella dei «Grandi Tribunali» è una categoria storiografica tradizionalmente collocata come prodotto dell'Età moderna, manifestazione di una tendenza accentratrice della potestà regia e sintomo inequivocabile di un nuovo concetto di sovranità.
La storia del diritto fin dal suo nascere è stata sempre insegnata nelle facoltà di giurisprudenza, questo vuol dire che l'influsso dei giuristi positivi sull'analisi del fatto storico è stato un 'influsso determinante. La prima cattedra di s.d.d. è stata istituita nel 1837, non c'è una distinzione tra diritto romano e diritto medievale. L'Italia è divisa ma la spinta nazionalistica porta a chiedersi qual è l'identità giuridica di questa formazione che vuole nascere. Non conoscendo la storia è difficile costruire un'identità. Noi siamo il portato di tutta una serie di accadimenti che riguardano il nostro passato. La storia del diritto oggi ha un ruolo piuttosto scomodo, ossia quello di fornire al futuro giurista un sapere critico. Il giurista riceve da altre materie un sapere tendenzialmente dogmatico, siamo stati inquadrati a pensare il diritto per istituti, nessuno mette in discussione il concetto di proprietà o di stato,nessuno tra i giuristi positivi, mentre lo storico afferma che questa è la situazione attuale, ma non è l'unica possibile. Il diritto è un'espressione della società e in quanto tale cambia con il cambiare della società.
2013
This paper shows the partial results of a research which is still in progress. It compares two versions of the Old English text known as «Wonders of the East». The first one is contained in ms. Cotton Vitellius A xv, while the second one is contained in ms. Cotton Tiberius B v. After dealing with the thematic structure of the text, the paper shows how the two versions have undergone a process of rewriting in order to convey a Christian message. It also shows that a soteriological concern lies behind the rewriting process. Differences and similarities between the two versions are analysed with particular attention to those parts that were added or omitted.
Sommario: 1. Un’alleanza italiana; - 2 «Uno stato di coscienza generale assai turbato»; - 3. Il sistema e «gli anarchici nel regno di Temi»; - 4. Legalità codicistica e legalità del sistema - 5. «Mantenere il diritto al livello della coscienza sociale»: i principî liberali e la giurisprudenza
-L'attività del giudice in rapporto al sistema delle fonti del diritto. (fonti atto e fonti fatto) -Lo sviluppo storico del diritto europeo (il ruolo del giurista nell'interpretazione) Fonti in cui il diritto si lega alla società civile in modi differenti. Approfondire la conoscenza e lo sviluppo delle fonti nell'esperienza giuridica dell'europa e dei suoi paesi. L'esperienza è il dato attraverso cui l'uomo vive.
Corone e mitrie infamanti nelle pratiche giudiziarie bassomedievali. Brevi spunti a partire dal caso veneziano Ermanno Orlando Nel dicembre 1396 l'Avogaria di comun, una della magistrature giudiziarie del comune di Venezia, aveva esaminato il caso di un certo Paolo del fu Giorgio Alessi, albanese, residente nella contrada di San Moisè, accusato di ammutinamento e sedizione. Secondo i capi di accusa, nel precedente viaggio delle galee di Fiandra, cui aveva partecipato in qualità di uomo da remo, aveva indotto la ciurma alla ribellione, a motivo della miseria delle paghe corrisposte e delle pessime condizioni del lavoro. Una volta attraccati i vascelli nel porto di Londra, Paolo, imbracciando una bandiera strappata ad una delle galee, aveva guidato la rivolta; gli insorti, radunati su una collina alla periferia della città, l'avevano proclamato loro capo e «rex», investendolo della guida della sommossa e delegandone le trattative con i sopracomiti della muda, ansiosi di giungere ad una conciliazione per riprendere quanto prima possibile il viaggio di ritorno. Presto assicurato alla giustizia, Paolo era stato condannato ad una pena esemplare: viaggio infamante per il Canal grande, da San Marco a Rialto, legato ad un palo su di una imbarcazione piatta (in modo da risultare ben visibile da riva); proclamazione pubblica della sua colpa sulle scale del ponte di Rialto; fustigazione davanti alle carceri inferiori; reclusione per cinque anni; infine, bando perpetuo dalla città e dai suoi domini. In aggiunta -ed è quanto qui interessa -, con evidente intento mimetico e derisorio, Paolo avrebbe portato per tutto il tempo della sua esposizione al pubblico ludibrio una corona di carta in testa; lui che era stato il re dei rivoltosi, si sarebbe accomiatato dalla città e dal suo sistema di tutele e protezioni recando in capo, in segno di scherno e riprovazione, la corona che ne aveva provocato l'infamia e l'espulsione dalla comunità. 1 1. Venezia, Archivio di Stato (=asve), Avogaria di comun, Raspe (=Raspe), reg. 3645, cc. 57v-58v. studi di storia historiae. s critti per gherard o ortalli 172 orlando
Presenze filosofiche in Umbria, II. Dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di A. Pieretti, Mimesis, Milano-Udine, 2012
Atti del Convegno «Augusto. La costruzione del principato» (Roma, 4-5 dicembre 2014), Roma, Bardi, 2017, pp. 257-325.
Chang'an e Roma Eurasia e via della seta. Diritto, società, economia., 2019
Nella cornice di un dialogo tra culture giuridiche, il contributo guarda al principio dell’abuso del diritto in una prospettiva di comparazione storico-critica. In particolare, lo studio si sofferma sull’antico modello dell’eccezione di dolo generale in connessione con il principio di buona fede nel diritto romano classico, nel confronto con il moderno modello dell’abuso del diritto.
Copyright (0 Libreria Editrice GIANNOTTA di Sebastiano Pace Giannotta Catania Viale Regina Margherita. 2je-2jf Tel. (095) 447629 I CINO DA PISTOl~, Comm. in C. 2.6.5, de postulando, l. Si qui (ed. Francoforti ad Moenum 1578 [rist. anast., Torino 1964], f. 71 rb). L'opinione di Cino è riferita da M. SBRICCOLI, L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale, Milano 1969, p. 409. 7 D. 23.2.44 pr. Paulus: "Lege lulia ita cavetur: Qui senator est quive filius neposve ex fllio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit ... "; C. 3.28.27; D. 40.11.5 Modestinus: "Patrono consentiente debet libertus ab imperatore natalibus restitui: ius enim patroni hoc impetrato amittitur. Libertinus, qui natalibus restitutus est, perinde habetur, atque si ingenuus factus medio tempore maculam servitutis non sustinuisset". 8 GUJCK, op. cit., p. 95 e nt. 13. 9 GLiiCK, op. cit., p. 96 s. 10 GLDCK, op. cit., p. 98 s. 11 F. C. SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale (trad. ital. di V. 993 ss. 57 Sull'evoluzione del concetto a partire dal secolo IV, POMMERAY, op. cit., pp. 205-267; per Firmicus, soprattutto p. 209 S8. 58 POMMERAY, op. cit., p. 212. 73 PEROZZI, op. cit., p. 552 S. 74 PEROZZI, op. cit., p. 553. 75 P. BONFANTE, Istituzioni di diritto romano, X ed., Torino 1946, p. 62 S. 76 V. ARANGIO RUIZ, Istituzioni di diritto romano, II ed., Napoli 1927, pp. 54-56. 77 ARANGIO RUIZ, op. cit., p. 55. . 78 KASER, Infamia ... , cit., pp. 220-278 e Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen romischen Recht, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte, R. A., 60 (1940), pp. 95-150.
in "Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche", 2018
"Natural fathers between civil courts and foundling hospitals (Milan, 1816- 1880)". The essay highlights that the social outcomes of the interaction between the rules of the Habsburg civil code (1811), which admitted judicial presumption of natural paternity, and the secrecy imposed by the government to the Milanese foundling hospital, were similar to those that occurred after the introduction of the Italian civil code (1865), which forbade judicial father research. According to the sources, in Milan, under the Habsburg law, the difficulty and uncertainty of outcome of the proceedings encouraged natural mothers to deliver children anonymously at foundling hospital, as well as it happened after the Italian unification. However, different and spontaneous paternal initiatives, tolerated or admitted by the two codes and by the rules of Milanese foundling hospital, were possible. Overall, the essay confirms that in Nineteenth century, both before and after Italy unification, many natural fathers – probably the majority -- had the power to choose whether, how and when to be present in the lives of their children
Introduzione Il campo di osservazione del manuale è rappresentato dalla ricostruzione della mentalità giuridica medievale, in particolare nell'ottica del diritto privato, di quegli istituti (adozioni, tutele, vendite, locazioni, testamenti e donazioni) maggiormente espressivi di idealità, manifestazioni del corpo sociale meno condizionati da ingerenze autoritative nel mondo medievale. Il diritto medievale deve essere in quest'ottica concepito come un pianeta giuridico separato e conchiuso, segnato da una discontinuità con il classico e il moderno, dunque da una sua compiutezza. La media aetas non deve dunque essere percepita come un qualcosa di meramente transitorio, di non autonomo, di debole come momento storico. L'età del maturo diritto medievale coincide con il cd diritto comune, gran parte dell'opera dei giuristi in quest'epoca si compie sul Corpus iuris giustinianeo, ma deve essere smentita quella tendenza che concepisce il diritto comune come diritto romano ammodernato: il testo romano è spesso utilizzato come copertura autoritativa, come "vaso vuoto", momento di validità di una costruzione giuridica che in realtà è autonoma e trova la sua fonte sostanziale nei nuovi assetti e eventi che caratterizzano la nuova era. Dato di partenza per l'effettiva analisi dell'epoca in esame è la concezione del diritto non come mero fatto autoritativo, non come insieme di comandi promananti dall'autorità munta di poteri di coazione, ma piuttosto concepito nella sua storicità, nel suo essere una dimensione stessa del vivere associato. Partendo da una simile concezione, che non separa il diritto dal complesso della realtà sociale e considerandolo dunque come privilegio esistenziale di ogni agglomerazione sociale, appare naturale rifarsi al pluralismo degli ordinamenti teorizzato dal Santi Romano: il diritto non è solo prodotto dall'entità statuale, ma da un fascio illimitato di strutture sociali. Il diritto è dunque percepito come forma vitale del corpo sociale nella storia. strumento idoneo per la comprensione storica è quello dell'esperienza giuridica, cioè di quel peculiare modo di vivere il diritto nella storia, di percepirlo, concettualizzarlo, applicarlo in connessione a una determinata visione del mondo sociale, a determinati presupposti culturali. per quanto attiene nello specifico l'esperienza giuridica medievale va detto come qualsiasi datazione rigida sia artificiosa, la fissazione dei termini è sicuramente elastica ma effettiva in tal senso si è soliti circoscrivere tale epoca entro due avvenimenti 476, certificazione anagrafica del crollo dell'impero romano e 1520. L'esperienza
Acta mediaevalia Curiae consulum et maris communis Iaderae, tomus primus, 2025
A comprehensive introductory study accompanying the publication of all surviving records of the medieval Zadar Commercial and Maritime Court (Curia consulum et maris), a unique judicial institution that had no counterpart in any other Dalmatian commune of the Middle Ages. The study first examines the court’s jurisdiction and structure, as well as its position within the municipal organization of the Zadar commune, and in relation to external centers of power (Venice, the Hungarian king). It then shifts focus to the judicial procedure, which exhibits elements of Roman-canonical tradition, adapted to the local context. Accordingly, the procedure is analyzed from both legal and political-administrative perspectives. The study concludes with an extensive discussion of the organization of the court’s records, placing them within the broader context of the development of medieval pragmatic literacy and transformations in the realm of documentary resources.
da a Materialismo storico e studio del diritto romano )) (1955)(1956) (*) Luigi Raggi (1930-1968) sarebbe stato certamente fra i partecipanti di questo Convegno e dei più ascoltati. Ci è pensato di renderlo presente con la riproduzione di alcune pagine del suo primo lavoro (in RISG, 91. 1955-56, pp. II- Milano, 1975, pp. 11-19) che hanno ancora piena attualità. r. o.
2017
Il sistema giuridico longobardo contemplo diversi strumenti di risoluzione delle controversie, comprensivi del processo, dell'arbitrato, del giudizio secondo equita e della transazione stragiudiziale o giudiziale. La documentazione processuale superstite dimostra che l'ordinamento della Longobardia, lungi dall'essere "primitivo" o "rudimentale", era estremamente complesso e presupponeva la coesistenza - in un'unica compagine politica - di settori normativi diversi per origine e contenuto.
Il documento qui riedito, già noto in quanto pubblicato dapprima dal Tiraboschi ( 1 ) e poi dal Porro Lambertenghi ( 2 ), tramanda un livello concesso dal monaco Ammemperto, a nome del monastero di S. Silvestro di Nonantola ( 3 ), a Urseberto di Canionico, località posta entro i confini del comitato di Lodi. La cessione riguarda una cospicua porzione di beni -comprensiva di case, chiusure, terreni vitati, seminativi e pascolivi -ubicata in quella medesima località, con gli obblighi consueti di risedervi, di lavorare e migliorare le terre affidate.
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