
Carlo Pelloso
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Books by Carlo Pelloso
Viene affrontata la disciplina in esame muovendo dalla originaria importanza della vendetta e della ragion fattasi del diritto primitivo attico, con particolare attenzione ai vari mezzi processuali (e relative pene irrogabili) a disposizione delle vittime di furto. Viene, poi, esaminata, la regolamentazione decemvirale del furto, contrassegnata dall’ampio spazio che ancora viene lasciato alla giustizia dei privati, autorizzati all’uso della violenza, in funzione repressivo-vendicativa ovvero reattivo-difensiva con assorbimento di originarie giustificazioni magico-sacrali. Particolare attenzione è rivolta ai mezzi processuali di cognizione e di esecuzione attivabili dal derubato.
Infine, in ordine al diritto egizio antico, dopo un’ampia premessa opportunamente dedicata a fondamentali aspetti giuridici e religiosi dello Stato faraonico, l’autore esamina approfonditamente il tema, avvalendosi della sua diretta conoscenza della scrittura geroglifica.
STRUTTURA
Il volume fa parte della collanaArte del diritto diretta da Luigi Garofalo e ne ricalca la struttura principale e caratteristica: suddivisione in capitoli e paragrafi, note ampie e molto dettagliate, indice degli autori e delle fonti.
Il volume è, inoltre, corredato da una nota sulla traslitterazione dei caratteri egizi, che ha lo scopo di facilitare il lettore nella pronuncia delle parole in lingua egizia che ricorrono nello scritto.
Papers by Carlo Pelloso
describes the synallagma as an economic relationship always
grounded on a genetic inequality, whether the parties have reached
a previous agreement or not. Moreover, it is described as the main item affected by the so-called corrective justice. Even regardless of
the problem concerning the exact time when the parties conclude
a contract according to Athenian law, the essay highlights the great
divide existing between the ethical and political conception, on the
one hand, and the rules in force during the fourth century BC, on
the other hand. The former shapes a general ‘reipersecutory
system’ that, focusing on the credit, is directed to compensate the
claimant for the loss suffered; the latter, taking no account of the
different sources of the synallgma, seems to shape a ‘penal system’
aimed at punishing the perpetrator of the injury.
Digesto, mette in evidenza che ai primordi dell’età repubblicana ‘de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere’ : tale divieto implica la provocatio al popolo Romano come mezzo idoneo a denunciare l’assenza del potere magistratuale, oppure presuppone la stessa provocatio come mezzo di blocco del potere magistratuale ? A fornire una risposta a tale interrogativo il saggio è diretto.
magisterial powers and judicial trials before the populum in archaic Roman law. After
summarizing the main scholarly reconstructions of the topic, it tries to shed some light
to the monarchic origins of the provocatio-institute, to sketch the statutory rules in force
during the early Republican age, and then to point out the changes enacted in the fifth
century BC by the decemviri.
Viene affrontata la disciplina in esame muovendo dalla originaria importanza della vendetta e della ragion fattasi del diritto primitivo attico, con particolare attenzione ai vari mezzi processuali (e relative pene irrogabili) a disposizione delle vittime di furto. Viene, poi, esaminata, la regolamentazione decemvirale del furto, contrassegnata dall’ampio spazio che ancora viene lasciato alla giustizia dei privati, autorizzati all’uso della violenza, in funzione repressivo-vendicativa ovvero reattivo-difensiva con assorbimento di originarie giustificazioni magico-sacrali. Particolare attenzione è rivolta ai mezzi processuali di cognizione e di esecuzione attivabili dal derubato.
Infine, in ordine al diritto egizio antico, dopo un’ampia premessa opportunamente dedicata a fondamentali aspetti giuridici e religiosi dello Stato faraonico, l’autore esamina approfonditamente il tema, avvalendosi della sua diretta conoscenza della scrittura geroglifica.
STRUTTURA
Il volume fa parte della collanaArte del diritto diretta da Luigi Garofalo e ne ricalca la struttura principale e caratteristica: suddivisione in capitoli e paragrafi, note ampie e molto dettagliate, indice degli autori e delle fonti.
Il volume è, inoltre, corredato da una nota sulla traslitterazione dei caratteri egizi, che ha lo scopo di facilitare il lettore nella pronuncia delle parole in lingua egizia che ricorrono nello scritto.
describes the synallagma as an economic relationship always
grounded on a genetic inequality, whether the parties have reached
a previous agreement or not. Moreover, it is described as the main item affected by the so-called corrective justice. Even regardless of
the problem concerning the exact time when the parties conclude
a contract according to Athenian law, the essay highlights the great
divide existing between the ethical and political conception, on the
one hand, and the rules in force during the fourth century BC, on
the other hand. The former shapes a general ‘reipersecutory
system’ that, focusing on the credit, is directed to compensate the
claimant for the loss suffered; the latter, taking no account of the
different sources of the synallgma, seems to shape a ‘penal system’
aimed at punishing the perpetrator of the injury.
Digesto, mette in evidenza che ai primordi dell’età repubblicana ‘de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere’ : tale divieto implica la provocatio al popolo Romano come mezzo idoneo a denunciare l’assenza del potere magistratuale, oppure presuppone la stessa provocatio come mezzo di blocco del potere magistratuale ? A fornire una risposta a tale interrogativo il saggio è diretto.
magisterial powers and judicial trials before the populum in archaic Roman law. After
summarizing the main scholarly reconstructions of the topic, it tries to shed some light
to the monarchic origins of the provocatio-institute, to sketch the statutory rules in force
during the early Republican age, and then to point out the changes enacted in the fifth
century BC by the decemviri.
Per info contattare la dott. Isabella Zambotto ([email protected])