Papers by Leonardo Luca Pastore

Mediazione obbligatoria e domande proposte in itinere litis, 2024
Con la sentenza n. 3452 del 2024, le Sezioni unite della Cassazione escludono che la mediazione c... more Con la sentenza n. 3452 del 2024, le Sezioni unite della Cassazione escludono che la mediazione civile e commerciale costituisca condizione di procedibilità delle domande riconvenzionali rientranti nelle materie elencate dall'art. 5, comma 1, d. legis. n. 28 del 2010, quando un tentativo di conciliazione si sia già svolto sulla domanda introduttiva. Il Supremo Collegio, peraltro, ritiene la stessa soluzione applicabile anche a tutte le altre domande eventualmente proposte nel corso del processo.
La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile. Il «modello» di mediazione ex lege che fuoriesce dalla sentenza n. 3452 del 2024 costituisce un metodo di soluzione a-giurisdizionale della controversia, finalizzato al raggiungimento di un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore italiano, ma prima di intraprendere la causa, in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso prolungare oltremodo.
Peraltro, in base all’impostazione accolta dal Supremo Collegio, un dubbio sull’operativita` dell’art. 5, comma 1, d. legis. n. 28 del 2010 potrebbe ancora porsi qualora, a fronte di una domanda introduttiva non soggetta a mediazione obbligatoria, venisse proposta una riconvenzionale rientrante nel catalogo previsto dalla legge.
Il saggio, dopo aver ripercorso criticamente la motivazione adottata dalla Suprema Corte, si sofferma anche su questo ulteriore problema proponendo una possibile soluzione.
Rivista di diritto processuale, 2023
Il contributo esamina una recente pronuncia con cui le Sezioni unite, da un lato, indicano il die... more Il contributo esamina una recente pronuncia con cui le Sezioni unite, da un lato, indicano il dies a quo del c.d. termine breve per appellare l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione e, dall’altro, dissipano le incertezze - che pure erano sorte nell’ambito dell’oramai abrogato rito - attorno all’operatività del c.d. termine lungo. La sentenza offre lo spunto per una più ampia riflessione sulla tecnica acceleratoria della «notificazione sotto veste di comunicazione», avente lo scopo di verificare se, e in che misura, l’orientamento accolto dalla Suprema Corte possa estendersi anche ad altre fattispecie di decorrenza del termine ad impugnandum dalla comunicazione di cancelleria.

Responsabilità civile e previdenza, 2023
Il contributo analizza una recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione rimarca il perimetro ... more Il contributo analizza una recente pronuncia con cui la Corte di Cassazione rimarca il perimetro dell’efficacia pienprobante dei verbali di accertamento delle violazioni stradali. In particolare, dopo aver dissipato i dubbi circa la possibilità di qualificare il verbale come un atto pubblico fidefacente, ci si sofferma sui limiti stabiliti dall’art. 2700 c.c., riservando qualche cenno conclusivo al valore probatorio delle attestazioni di cui non sia indicata la fonte di conoscenza.
The paper analyzes a recent decision in which the Court of Cassation reaffirms the perimeter of the evidentiary efficacy of traffic violation reports. In particular, after dispelling doubts as to whether the report can be qualified as a public document, the essay dwells on the limits established by article 2700 of the Civil Code, reserving some concluding remarks on the evidentiary value of attestations whose source of knowledge is not indicated.
Conference Presentations by Leonardo Luca Pastore

University of Rijeka
Giornata di studio del Nord Adriatico - 23.9.2024
Sessione: "Diritto ... more University of Rijeka
Giornata di studio del Nord Adriatico - 23.9.2024
Sessione: "Diritto europeo e comparato".
Moderatrice: Prof.ssa Ivana Kunda
Titolo della relazione: "Il frazionamento del credito nel processo civile italiano: fra oggetto del giudizio e principio della domanda"
Nonostante siano passati oltre quindici anni dalla celebre pronuncia con cui le Sezioni unite della Cassazione (n. 23726 del 2007) stabilirono il divieto di scomporre un credito pecuniario in plurime domande giudiziali, e benché la dottrina italiana abbia dedicato a questo tema numerosi contributi, la giurisprudenza sul c.d. divieto di frazionamento del credito non ha ancora raggiunto un’appagante sistemazione.
Il quadro, anzi, appare oggi molto più complesso e articolato, in ragione dei nuovi scenari applicativi man a mano dischiusi dalla vis expansiva del divieto, oramai invocato in una serie di contesti estremamente eterogenei: giudizi con cumulo oggettivo, impugnazioni, processo esecutivo, ecc. La relazione, dunque, si sofferma sul fenomeno della scomposizione nel processo del singolo credito pecuniario.
All’indomani della pronuncia del 2007, le ricadute operative non apparivano limpide: dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, prevalse l’indirizzo - tutta corrente - secondo cui il frazionamento processuale della singola pretesa creditoria deve essere contrastato con la dichiarazione di improponibilità delle domande successive alla prima. La definizione in rito del secondo giudizio viene motivata dalla Suprema Corte invocando la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, l'abuso del processo, nonché l’insussistenza di un interesse oggettivo del creditore alla parcellizzazione della tutela del proprio diritto. L’impostazione della giurisprudenza non convince.
La relazione suggerisce una possibile soluzione alternativa: se il frazionamento del credito nel processo civile italiano non è ammissibile - e non lo è - e se, nel primo giudizio, il frazionamento deve essere reso esplicito, mediante dichiarazione di voler fare valere solo una porzione del credito (in quanto, in assenza di riserva, il giudicato si forma inevitabilmente sull’intero diritto azionato), la controversia che deve essere definita in rito è la prima, non la seconda, perché il giudice non può emanare una pronuncia che l'ordinamento non consente.

Conferenza del Dottorato di ricerca in Diritto per l'innovazione nello spazio giuridico europeo, Udine, 20 e 21 giugno, 2024
Sessione: "Fra norma e azione: la responsabilità nel diritto e nel processo civile".
Moderator... more Sessione: "Fra norma e azione: la responsabilità nel diritto e nel processo civile".
Moderatore: Prof. Luca Penasa.
Più di quindici anni sono trascorsi dalla celebre sentenza delle Sezioni unite n. 23726 del 2007 sul c.d. divieto di frazionamento processuale del credito. All'indomani della pronuncia, le conseguenze sul piano applicativo non apparivano limpide.
La giurisprudenza successiva non solo ha confermato tali incertezze, ma ha altresì evidenziato una notevole forza espansiva del divieto, invocandolo, fra l'altro, in materia di impugnazioni e di processo esecutivo. Non solo: dal 2017, in seguito alle sentenze gemelle n. 4090 e 4091 delle Sezioni unite, il divieto viene anche impiegato per contrastare la parcellizzazione "abusiva" di crediti che, per quanto fra loro giuridicamente diversi, sono riconducibili a un medesimo rapporto di durata.
La relazione, dopo averne indagato i fondamenti concettuali, approfondisce la portata applicativa del divieto di scomposizione del singolo credito, stringendo l'obiettivo sui giudizi risarcitori e, più precisamente, sui crediti (al risarcimento dei danni per equivalente monetario) sorti da responsabilità civile aquiliana (art. 2043 ss. c.c.).
V Conferenza biennale internazionale - AIGDC (27 ottobre 2023, Tokyo), 2023
"Dovere di motivazione della Suprema Corte di Cassazione, fra regole formali e stilus curiae": re... more "Dovere di motivazione della Suprema Corte di Cassazione, fra regole formali e stilus curiae": relazione tenuta durante la seconda sessione, moderata dal Prof. Andrea Ortolani, del V Convegno biennale dell'AIGDC (Leggi formali e regole informali: Giappone e Italia a confronto) - 27 ottobre 2023, Tokyo.
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Papers by Leonardo Luca Pastore
La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile. Il «modello» di mediazione ex lege che fuoriesce dalla sentenza n. 3452 del 2024 costituisce un metodo di soluzione a-giurisdizionale della controversia, finalizzato al raggiungimento di un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore italiano, ma prima di intraprendere la causa, in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso prolungare oltremodo.
Peraltro, in base all’impostazione accolta dal Supremo Collegio, un dubbio sull’operativita` dell’art. 5, comma 1, d. legis. n. 28 del 2010 potrebbe ancora porsi qualora, a fronte di una domanda introduttiva non soggetta a mediazione obbligatoria, venisse proposta una riconvenzionale rientrante nel catalogo previsto dalla legge.
Il saggio, dopo aver ripercorso criticamente la motivazione adottata dalla Suprema Corte, si sofferma anche su questo ulteriore problema proponendo una possibile soluzione.
The paper analyzes a recent decision in which the Court of Cassation reaffirms the perimeter of the evidentiary efficacy of traffic violation reports. In particular, after dispelling doubts as to whether the report can be qualified as a public document, the essay dwells on the limits established by article 2700 of the Civil Code, reserving some concluding remarks on the evidentiary value of attestations whose source of knowledge is not indicated.
Conference Presentations by Leonardo Luca Pastore
Giornata di studio del Nord Adriatico - 23.9.2024
Sessione: "Diritto europeo e comparato".
Moderatrice: Prof.ssa Ivana Kunda
Titolo della relazione: "Il frazionamento del credito nel processo civile italiano: fra oggetto del giudizio e principio della domanda"
Nonostante siano passati oltre quindici anni dalla celebre pronuncia con cui le Sezioni unite della Cassazione (n. 23726 del 2007) stabilirono il divieto di scomporre un credito pecuniario in plurime domande giudiziali, e benché la dottrina italiana abbia dedicato a questo tema numerosi contributi, la giurisprudenza sul c.d. divieto di frazionamento del credito non ha ancora raggiunto un’appagante sistemazione.
Il quadro, anzi, appare oggi molto più complesso e articolato, in ragione dei nuovi scenari applicativi man a mano dischiusi dalla vis expansiva del divieto, oramai invocato in una serie di contesti estremamente eterogenei: giudizi con cumulo oggettivo, impugnazioni, processo esecutivo, ecc. La relazione, dunque, si sofferma sul fenomeno della scomposizione nel processo del singolo credito pecuniario.
All’indomani della pronuncia del 2007, le ricadute operative non apparivano limpide: dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, prevalse l’indirizzo - tutta corrente - secondo cui il frazionamento processuale della singola pretesa creditoria deve essere contrastato con la dichiarazione di improponibilità delle domande successive alla prima. La definizione in rito del secondo giudizio viene motivata dalla Suprema Corte invocando la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, l'abuso del processo, nonché l’insussistenza di un interesse oggettivo del creditore alla parcellizzazione della tutela del proprio diritto. L’impostazione della giurisprudenza non convince.
La relazione suggerisce una possibile soluzione alternativa: se il frazionamento del credito nel processo civile italiano non è ammissibile - e non lo è - e se, nel primo giudizio, il frazionamento deve essere reso esplicito, mediante dichiarazione di voler fare valere solo una porzione del credito (in quanto, in assenza di riserva, il giudicato si forma inevitabilmente sull’intero diritto azionato), la controversia che deve essere definita in rito è la prima, non la seconda, perché il giudice non può emanare una pronuncia che l'ordinamento non consente.
Moderatore: Prof. Luca Penasa.
Più di quindici anni sono trascorsi dalla celebre sentenza delle Sezioni unite n. 23726 del 2007 sul c.d. divieto di frazionamento processuale del credito. All'indomani della pronuncia, le conseguenze sul piano applicativo non apparivano limpide.
La giurisprudenza successiva non solo ha confermato tali incertezze, ma ha altresì evidenziato una notevole forza espansiva del divieto, invocandolo, fra l'altro, in materia di impugnazioni e di processo esecutivo. Non solo: dal 2017, in seguito alle sentenze gemelle n. 4090 e 4091 delle Sezioni unite, il divieto viene anche impiegato per contrastare la parcellizzazione "abusiva" di crediti che, per quanto fra loro giuridicamente diversi, sono riconducibili a un medesimo rapporto di durata.
La relazione, dopo averne indagato i fondamenti concettuali, approfondisce la portata applicativa del divieto di scomposizione del singolo credito, stringendo l'obiettivo sui giudizi risarcitori e, più precisamente, sui crediti (al risarcimento dei danni per equivalente monetario) sorti da responsabilità civile aquiliana (art. 2043 ss. c.c.).
La sentenza n. 3452 del 2024, nonostante una motivazione a tratti sovrabbondante, risulta condivisibile. Il «modello» di mediazione ex lege che fuoriesce dalla sentenza n. 3452 del 2024 costituisce un metodo di soluzione a-giurisdizionale della controversia, finalizzato al raggiungimento di un accordo negoziale, che va certamente tentato, nella prospettiva assunta dal legislatore italiano, ma prima di intraprendere la causa, in funzione di scongiurare la originaria iscrizione a ruolo, e che non avrebbe senso prolungare oltremodo.
Peraltro, in base all’impostazione accolta dal Supremo Collegio, un dubbio sull’operativita` dell’art. 5, comma 1, d. legis. n. 28 del 2010 potrebbe ancora porsi qualora, a fronte di una domanda introduttiva non soggetta a mediazione obbligatoria, venisse proposta una riconvenzionale rientrante nel catalogo previsto dalla legge.
Il saggio, dopo aver ripercorso criticamente la motivazione adottata dalla Suprema Corte, si sofferma anche su questo ulteriore problema proponendo una possibile soluzione.
The paper analyzes a recent decision in which the Court of Cassation reaffirms the perimeter of the evidentiary efficacy of traffic violation reports. In particular, after dispelling doubts as to whether the report can be qualified as a public document, the essay dwells on the limits established by article 2700 of the Civil Code, reserving some concluding remarks on the evidentiary value of attestations whose source of knowledge is not indicated.
Giornata di studio del Nord Adriatico - 23.9.2024
Sessione: "Diritto europeo e comparato".
Moderatrice: Prof.ssa Ivana Kunda
Titolo della relazione: "Il frazionamento del credito nel processo civile italiano: fra oggetto del giudizio e principio della domanda"
Nonostante siano passati oltre quindici anni dalla celebre pronuncia con cui le Sezioni unite della Cassazione (n. 23726 del 2007) stabilirono il divieto di scomporre un credito pecuniario in plurime domande giudiziali, e benché la dottrina italiana abbia dedicato a questo tema numerosi contributi, la giurisprudenza sul c.d. divieto di frazionamento del credito non ha ancora raggiunto un’appagante sistemazione.
Il quadro, anzi, appare oggi molto più complesso e articolato, in ragione dei nuovi scenari applicativi man a mano dischiusi dalla vis expansiva del divieto, oramai invocato in una serie di contesti estremamente eterogenei: giudizi con cumulo oggettivo, impugnazioni, processo esecutivo, ecc. La relazione, dunque, si sofferma sul fenomeno della scomposizione nel processo del singolo credito pecuniario.
All’indomani della pronuncia del 2007, le ricadute operative non apparivano limpide: dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, prevalse l’indirizzo - tutta corrente - secondo cui il frazionamento processuale della singola pretesa creditoria deve essere contrastato con la dichiarazione di improponibilità delle domande successive alla prima. La definizione in rito del secondo giudizio viene motivata dalla Suprema Corte invocando la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, l'abuso del processo, nonché l’insussistenza di un interesse oggettivo del creditore alla parcellizzazione della tutela del proprio diritto. L’impostazione della giurisprudenza non convince.
La relazione suggerisce una possibile soluzione alternativa: se il frazionamento del credito nel processo civile italiano non è ammissibile - e non lo è - e se, nel primo giudizio, il frazionamento deve essere reso esplicito, mediante dichiarazione di voler fare valere solo una porzione del credito (in quanto, in assenza di riserva, il giudicato si forma inevitabilmente sull’intero diritto azionato), la controversia che deve essere definita in rito è la prima, non la seconda, perché il giudice non può emanare una pronuncia che l'ordinamento non consente.
Moderatore: Prof. Luca Penasa.
Più di quindici anni sono trascorsi dalla celebre sentenza delle Sezioni unite n. 23726 del 2007 sul c.d. divieto di frazionamento processuale del credito. All'indomani della pronuncia, le conseguenze sul piano applicativo non apparivano limpide.
La giurisprudenza successiva non solo ha confermato tali incertezze, ma ha altresì evidenziato una notevole forza espansiva del divieto, invocandolo, fra l'altro, in materia di impugnazioni e di processo esecutivo. Non solo: dal 2017, in seguito alle sentenze gemelle n. 4090 e 4091 delle Sezioni unite, il divieto viene anche impiegato per contrastare la parcellizzazione "abusiva" di crediti che, per quanto fra loro giuridicamente diversi, sono riconducibili a un medesimo rapporto di durata.
La relazione, dopo averne indagato i fondamenti concettuali, approfondisce la portata applicativa del divieto di scomposizione del singolo credito, stringendo l'obiettivo sui giudizi risarcitori e, più precisamente, sui crediti (al risarcimento dei danni per equivalente monetario) sorti da responsabilità civile aquiliana (art. 2043 ss. c.c.).