Papers by Eugenio Dalmotto

Lezioni sul nuovo processo civile, 2023
Il testo contiene un primo esame organico e completo alla riforma della giustizia civile di cui a... more Il testo contiene un primo esame organico e completo alla riforma della giustizia civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in tema di aumento dell'efficienza del processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché di modifiche all'esecuzione forzata. La trattazione tiene conto dell'anticipazione dell'entrata in vigore disposta dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, di approvazione del bilancio dello Stato per il 2023; nonché dei successivi interventi legislativi, tra cui il d.l. 24 febbraio 2013, n. 13. L'esposizione segue l'ordine dei principi e dei criteri direttivi dettati della legge-delega, vale a dire dalla l. 26 novembre 2021, n. 206. L'opera si propone di aiutare il lettore nella comprensione delle regole processuali con cui ci si deve oggi confrontare e si dirige tanto agli studenti quanto agli avvocati, ai magistrati e agli ausiliari del giudice, che desiderino integrare le proprie conoscenze alla luce delle recenti innovazioni. Gli autori e il curatore intendono inoltre contribuire, con i propri commenti, al dibattito sugli attuali fattori di crisi del processo e prendere posizione sulle principali questioni interpretative suscitate dalla nuova normativa. Eugenio Dalmotto è professore associato di diritto processuale civile e dell'arbitrato nell'Università degli Studi di Torino. 1 Tutti volumi e versioni I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso. In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine. Volume unico Pagine: 448 ISBN: 9788808699602 Novità Zanichelli.it Scuola Siti per la scuola Università Dizionari myZanichelli Assistenza Contattaci Carrello Lezioni sul nuovo processo civile-Zanichelli https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/lezioni-sul-nuovo-processo-civile
NB ERRATA CORRIGE nella scheda dell'opera e nell'archivio addenda e aggiornamenti

Le società , 2022
La delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile contenuta nella L. n. 206/2021... more La delega al Governo per la riforma del codice di procedura civile contenuta nella L. n. 206/2021 prevede l’attribuzione agli arbitri rituali della potestà cautelare generale e, specificamente, l’introduzione del reclamo contro il provvedimento degli arbitri di sospensione, ex art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, delle delibere assembleari. Ciò, unitamente ad altri programmati interventi, è destinato ad incidere profondamente sull’attuale disciplina in tema di tutela cautelare nell’arbitrato societario. Ci si ripromette dunque di illustrare i cambiamenti che si prospettano e che vedono una futura maggiore integrazione tra l’arbitrato in materia societaria e quello di diritto comune. (L. 26 novembre 2021, n. 206, art. 1; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35; C.p.c., art. 614-bis, 669-sexies c.p.c., 669-octies c.p.c., 669-terdecies, 669-quaterdecies, 818, 829) ----------- Italian law n. 206/2021 delegates to the Government the power to reform the civil procedural code. In doing this, said Law provides for the attribution of interim power to arbitrators as a general rule. Consequently, this Law introduces a remedy against arbitrators’ decisions – adopted with an interim measure – to suspend shareholders' resolutions, that is permitted by Italian Legislative Decree no. 5/2003, art. 35 (5) actually. Together with other planned reforms, this will produce a profound impact on the current regulations on interim protection in corporate arbitration. We therefore intend to illustrate the changes that will lie ahead and that will very probably produce a stronger integration between general arbitration and the one for corporate conflicts.

Le Società, 2022
Nell’ordinamento italiano, l’unica deroga al divieto per gli arbitri di concedere misure cautelar... more Nell’ordinamento italiano, l’unica deroga al divieto per gli arbitri di concedere misure cautelari riguarda la possibilità di sospendere le delibere assembleari, introdotta, in materia societaria, dall’art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003. Oggi, tra i criteri direttivi della prossima riforma del processo civile enunciati dalla L. n. 206/2021, a cui il legislatore delegato dovrà conformarsi, compare quello per riconoscere agli arbitri poteri cautelari di carattere generale, validi per ogni controversia loro devoluta. L’occasione pare pertanto propizia per ripercorrere, in attesa del perfezionamento dei lavori per la definizione della nuova normativa, l’esperienza di quasi venti anni di applicazione delle disposizioni in tema di tutela cautelare nell’arbitrato societario (L. 26 novembre 2021, n. 206, art. 1; D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34, 35, 36; C.p.c., artt. 614-bis, 669-sexies c.p.c., 669-septies , 669-octies, 669-novies, 669-decies, 669-terdecies, 669-quaterdecies, 700, 818, 825, 829; C.c., artt. 2287, 2378, 2388, 2409; C.p., art. 388). ----- In the Italian legal system, up to now the only exception to the general prohibition for arbitrators to grant interim measures concerns the power of suspending the shareholders' resolutions. This derogation is contained in the rules for arbitration in corporate litigation, namely in Legislative Decree no. 5/2003, article 35 (5). Now, however, among the directive criteria established by Parliament (Law 206/2021) for the next reform of the civil process entrusted to the Government, there is the principle that arbitrators must be attributed interim powers as a general rule, no matter the nature of the dispute. While waiting for the new rules to be designed, we have the opportunity to analyze the twenty years experience on interim measures in company arbitration.

Arbitraje, 2021
Este ensayo constituye la presentación al libro Arbitraje, edición al cuidado de Carlos Antonio A... more Este ensayo constituye la presentación al libro Arbitraje, edición al cuidado de Carlos Antonio Agurto Gonzáles, Sonia Lidia Quequejana Mamani y Benigno Choque Cuenca, con un prólogo de Lucero Celeste Ramírez Izaguirre, por Ediciones Olejnik de Santiago de Chile. El libro que se presenta es la reedición de la versión traducida en idioma español por Santiago Sentís Melendo (publicada en 1961, también con el título Arbitraje, por Ediciones Jurídicas Europa-América de Buenos Aires) de la voz «Arbitrato rituale» de Tito Carnacini, publicada en el Novissimo digesto italiano, volumen. I, parte 1, Turín, Utet, 1958, pp. 874-923. La renovada publicación de la voz enciclopédica de Carnacini inaugura, bajo mi dirección y la coordinación de Carlos Antonio Agurto Gonzáles, Sonia Lidia Quequejana Mamani, María-Pía Guadalupe Díaz Díaz y Benigno Choque Cuenca, la colección Biblioteca de Arbitraje de Ediciones Olejnik (http://www.edicionesolejnik.com). Traducción al idioma español de Carlos Antonio Agurto Gonzáles y Sonia Lidia Quequejana Mamani.

Giurisprudenza Italiana, 2021
L’impronta del diritto dell’Unione Europea caratterizza l’odierno diritto processuale dei consuma... more L’impronta del diritto dell’Unione Europea caratterizza l’odierno diritto processuale dei consumatori. In esso, ridimensionata l’importanza della giustizia di prossimità, è immaginabile che tendano ad emergere i problemi posti dalle nuove forme di giustizia alternativa, dal regime delle nullità di protezione, dall’assolvimento dei doveri probatori e dai rapporti tra la tutela individuale e quella collettiva. Gli approfondimenti condotti al riguardo delineano una significativa convergenza, in direzione della tutela della parte debole, tra l’evoluzione del diritto comune e la disciplina consumeristica. Ma non bisogna dimenticare che, in materia di consumo, il legislatore comunitario propone continue occasioni di rinnovamento, come dimostra, tra l’altro, la recentissima approvazione della direttiva sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. L'a. in tal modo introduce la raccolta di saggi intitolata "Profili della tutela individuale dei consumatori e della riforma di quella collettiva", che comprende i seguenti contributi: "Note introduttive sull’evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid", Eugenio Dalmotto; "Il regime processuale delle nullità di protezione", Matteo Lupano; "La tenuta processuale delle clausole probatorie nei rapporti consumeristici", Claudio Bechis; "L’onere della prova del difetto di conformità tra codice civile e del consumo", Marco Russo; "Il consumatore solitario (all’ombra dell’azione di classe)", Alberto Ronco; "La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori", Marco Bona.
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2020
Dopo alcuni cenni sulla vita e le opere di Tito Carnacini, l'autore si sofferma sull'interesse di... more Dopo alcuni cenni sulla vita e le opere di Tito Carnacini, l'autore si sofferma sull'interesse dimostrato dal giurista bolognese verso l'istituto dell'arbitrato, illustrando il contenuto e l'importanza nel relativo quadro storico dei suoi vari contributi in argomento. In particolare, viene presa in esame la voce "Arbitrato rituale", comparsa sul Novissimo Digesto Italiano nel 1958. L'opera viene commentata tenendo presenti gli sviluppi, spesso in essa anticipati, che il legislatore avrebbe impresso alla materia. Sviluppi a cui Carnacini non ebbe peraltro la possibilità di assistere. Il termine della vita lo colse, quasi come in una staffetta, lo stesso anno dell’approvazione della l. 28/1983, che costituisce la prima riforma delle disposizioni sull’arbitrato contenute nel codice di rito.

Giurisprudenza Italiana, 2020
La legislazione processuale dell’emergenza non poteva che disporre, nell’immediato, la sospension... more La legislazione processuale dell’emergenza non poteva che disporre, nell’immediato, la sospensione dei termini processuali e il rinvio delle udienze, che ha interessato la cosiddetta prima fase, intercorsa tra il 9 marzo e (tenuto conto delle proroghe medio tempore intervenute) l’11 maggio 2020. Un massiccio ricorso al rinvio si e` avuto peraltro anche nella fase successiva, per effetto delle misure organizzative delegate ai capi degli uffici. La fine di tale seconda fase, dapprima posticipata sino al 31 luglio, e` stata in ultimo improvvisamente anticipata al 30 giugno 2020. L’incessante adeguamento e la complessita` della normativa, il cui indice di mutazione e` pari, se non superiore, a quello attribuito al virus, ha determinato non poche incertezze applicative a cui lo scritto tenta di dare risposta, optando per le soluzioni maggiormente conservative degli atti compiuti e dei provvedimenti assunti.

Il Caso.it, 2020
Le questioni poste dall’impatto della crisi sanitaria sui sistemi alternativi di risoluzione dell... more Le questioni poste dall’impatto della crisi sanitaria sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie sono inizialmente rimaste senza esplicite da parte del legislatore. Successivamente, tuttavia, si è stratificata una consistente normativa. Così è avvenuto soprattutto in materia di mediazione, dove si è assistito a significativi interventi non solo di contenuto strettamente emergenziale ma anche strutturalmente diretti a consentire un più agevole ricorso alle forme telematiche. Senza contare, poi, l’introduzione di una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria, specificamente dedicata alle controversie in cui il coronavirus possa essere assunto a parametro di valutazione della sussistenza di un inadempimento. Quanto poi alla negoziazione assistita e all’arbitrato, non pochi problemi sono stati suscitati, per quest’ultimo, da una normativa che solo in sede di conversione del cosiddetto Cura Italia ha espressamente previsto l'applicazione della normativa emergenziale dovuta al Covid-19 anche agli arbitrati rituali. La legge ha infatti risolto un dubbio che in precedenza poteva porsi in merito alla sospensione dei termini e al rinvio delle udienze nel periodo in cui tale regime ha operato per il processo, ma nel contempo, attribuendo efficacia sostanzialmente retroattiva al chiarimento, ha posto interrogativi non da poco, da risolvere con una interpretazione di tipo conservativo, circa il destino degli atti che siano stati compiuti ovvero alle udienze che siano state ugualmente svolte in quel lasso di tempo. In tale frenesia di regolazione, nulla è stato invece disposto dal legislatore per l’arbitrato irrituale, di cui deve essere pertanto valorizzata la natura meramente negoziale con conseguente esclusione dell’applicabilità della disciplina emergenziale del processo.

Il Caso.it, 2020
Non convertendo la proroga al 31 luglio in precedenza disposta con un decreto-legge, il Parlament... more Non convertendo la proroga al 31 luglio in precedenza disposta con un decreto-legge, il Parlamento ha di fatto anticipato di un mese, al 30 giugno 2020, la fine della seconda fase emergenziale nel campo dell’amministrazione della giustizia. Il pieno ritorno alla normalità in questo settore è però rimasto lontano. Innanzi tutto, l’anticipo è stato temperato dalla previsione, contenuta nella legge di conversione, della salvezza degli «effetti prodottisi» e dei «rapporti giuridici sorti» sulla base della precedente disciplina. In secondo luogo, gli uffici giudiziari avevano ormai già pianificato gran parte della propria attività proprio sulla base di tale precedente disciplina. E ciò in un prospettiva temporalmente ampia, superando di slancio la sospensione estiva dei termini processuali. Ma soprattutto, le perduranti problematiche in merito allo smart working del personale amministrativo e l’inconsistenza dei palliativi attraverso cui si dovrebbe realizzare un recupero di efficienza (tra cui l’introduzione di una nuova forma di mediazione obbligatoria per le controversie civili in cui si alleghi che l’adempimento sia stato turbato dall’emergenza epidemiologica), non lasciano ben sperare nel riassorbimento o anche solo nel contenimento di un arretrato sempre più preoccupante. In buona sostanza, perdurando l’inerzia rispetto all’adozione di misure ormai indifferibili, come una migliore gestione del lavoro di giudici e cancellieri, il potenziamento dei sistemi informatici, il reale adeguamento della Cassazione e del Giudice di pace al processo civile telematico, il consenso prestato dal Governo alla mancata proroga della seconda fase dell’emergenza si è tradotto in una operazione meramente nominale, di scarsissimo effetto sull’esistente e del tutto inidonea ad affrontare il futuro.

Il Caso.it, 2020
L’a. offre un quadro della legislazione emergenziale formatasi, in merito alla sospensione dei te... more L’a. offre un quadro della legislazione emergenziale formatasi, in merito alla sospensione dei termini sostanziali e processuali, per contenere il diffondersi del contagio e gli effetti negativi dell’epidemia da coronavirus. Esauritosi, sperabilmente, il periodo maggiormente critico, si entra nella fase di graduale riavvio della attività e quindi del venir meno anche del congelamento dei termini che governano l’amministrazione della giustizia e i rapporti tra i privati. L’a. si occupa, in particolare, di cosa è avvenuto e di cosa avverrà nel processo civile nonché in settori importanti del diritto sostanziale, come quello della scadenza dei titoli di credito e dell’adempimento delle obbligazioni. Per il processo civile, nonostante la ripresa del decorso dei termini processuali, si prospetta un generalizzato, nonché diffuso, rinvio delle udienze e pertanto delle scadenze ad esse correlate. Ciò per evitare che la macchina si ingolfi subito dopo essere stata messa nuovamente in moto ed anche per l’incapacità di sostituire efficacemente la presenza fisica nei palazzi di giustizia con adeguate modalità di gestione da remoto. Per il diritto sostanziale, invece, è stata correttamente evitata la scelta di una indifferenziata sospensione dei termini, preferendosi introdurre una specifica disposizione che invita a tener conto delle difficoltà suscitate dalla pandemia ai fini della valutazione della possibilità di adempiere regolarmente. Sono stati comprensibilmente sospesi, invece, i termini per il pagamento delle obbligazioni cartolari, come le cambiali. Sul modo di operare di tale sospensione esistono però interpretazioni diverse, che l’a. illustra, prendendo posizione per quella che consente di assicurare la parità di trattamento tra i debitori e che appare più conforme all’ordine pubblico economico.

Il Caso.it, 2020
Il saggio costituisce l'ideale prosecuzione del precedente «La scadenza dei titoli di credito al ... more Il saggio costituisce l'ideale prosecuzione del precedente «La scadenza dei titoli di credito al tempo del coronavirus con una postilla sul pari decorso degli altri termini stragiudiziali», in Il Caso.it, 2020, che viene aggiornato alla luce dell'evoluzione dovuta al cosiddetto decreto liquidità, il quale ha recepito le istanze di estensione della precedente legislazione emergenziale ma ha lasciato aperti taluni dubbi e problemi. Se infatti il legislatore ha ratificato la tesi prospettata dal notariato dell’estensione all’intero territorio nazionale della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari, il dettato legislativo però non risolve né il problema del contenuto da riconoscere alla sospensione in esame, né il problema della sorte dei termini sostanziali diversi da quelli di scadenza delle obbligazioni cartolari, rispetto a cui l’a. richiama le conclusioni precedentemente assunte. Anzi, secondo l’a., proprio il fatto di aver ribadito, disciplinandola ex novo, la sospensione dei termini per le obbligazioni cartolari senza aver disposto nulla sulla sospensione degli altri termini sostanziali nonostante la sopravvenienza del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, modificativo dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, aggiunge un ulteriore argomento in favore della tesi secondo cui, se anche c’è stata, non c’è più una generalizzata sospensione dei termini sostanziali, la cui mancata osservanza andrà valutata caso per caso ai fini del riconoscimento o meno della responsabilità del debitore.

Il Caso.it, 2020
L’a. svolge alcune osservazioni in margine a due prese di posizione del Consiglio nazionale del n... more L’a. svolge alcune osservazioni in margine a due prese di posizione del Consiglio nazionale del notariato in merito alla scadenza delle cambiali e degli altri titoli di credito alla luce della legislazione emergenziale emanata per fronteggiare l’epidemia di coronavirus. Secondo l’organo dei notai, troverebbe applicazione il comma 5° dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che prevede la sospensione della scadenza dei titoli in questione e più in generale di tutti i termini stragiudiziali dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020. Tale decreto, originariamente dettato per la ristretta zona in cui si era sviluppata l’infezione dovrebbe infatti intendersi progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale. Né sarebbe stato tacitamente abrogato, nella parte che qui interessa, da una nuova regolazione, posto che la materia dei termini stragiudiziali, a differenza di quella dei termini giudiziali, non sarebbe stata più toccata dal legislatore. Ciò però viene contestato dall’a., a parere del quale il successivo art. 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha invece abrogato, con effetto retroattivo, la precedente generalizzata sospensione. Essa è stata infatti sostituita con la più flessibile previsione secondo cui il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica «è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Insomma, secondo l’a., in virtù della successione di leggi di cui sopra, le obbligazioni sono scadute nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per i debitori di adempiere dovrà tuttavia essere valutata volta per volta in relazione agli impedimenti che, nel caso concreto, siano stati eventualmente suscitati dai provvedimenti assunti per il contrasto al Covid-19.

Il Caso.it, 2020
L'autore, richiamati alcuni problemi posti dalla nuova disciplina dell’azione inibitoria colletti... more L'autore, richiamati alcuni problemi posti dalla nuova disciplina dell’azione inibitoria collettiva, recentemente introdotta nel codice di rito, propone una serie di modifiche che potrebbero essere apportate alla legge, che è stata emanata ma non è ancora entrata in vigore e di cui è già allo studio la revisione. Il lavoro è completato, in appendice, dal progetto di legge e dalla relativa relazione che scaturiscono dalle riflessioni precedenti. Per meglio illustrare le modifiche ipotizzate, viene inoltre allegata una tavola di raffronto tra il testo elaborato nella prospettiva “de iure condendo” e il testo odierno. SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le azioni di classe e di interesse collettivo: evidenziarne la distinzione. – 3. Il giudice: descriverne meglio la competenza. – 4. La legittimazione: riservarla agli enti esponenziali. – 5. I rinvii: precisarne il contenuto. – 6. I provvedimenti: prevederne la conoscibilità telematica. – 7. Le prove: abrogarne la disciplina ridondante. – 8. Il pubblico ministero: abolirne la disciplina specifica. – 9. La tutela: anticiparla per «giusti motivi di urgenza». – 10. La condanna alle spese: renderla anche premiale. – 11. L’ordine ripristinatorio: sganciarlo dalla condanna inibitoria. – 12. La coercizione diretta e indiretta: assicurarle dal rischio di inerzia ed estendere la concedibilità di quest’ultima. – 13. L’accertamento: proiettarlo nell’azione risarcitoria. – 14. Le inibitorie speciali: ridurle. – 15. Le nuove norme processuali: applicarle nei processi successivi alla loro entrata in vigore. – 16. Conclusioni. – APPENDICE: Progetto di legge e relazione illustrativa. – Tavola di raffronto con la disciplina attuale.

Il Caso.it, 2020
L'autore commenta l'inserimento nel Codice di procedura civile della normativa che, abbattuti i c... more L'autore commenta l'inserimento nel Codice di procedura civile della normativa che, abbattuti i confini dell’originaria limitazione ai rapporti di consumo, ha generalizzato la tutela inibitoria collettiva. Rilevate una serie di criticità, vengono man mano affrontati i dubbi suscitati dalla nuova disciplina, tentando di offrire l'interpretazione più ragionevole e di maggiore efficacia applicativa. L'articolo si conclude rilevando che l'intervento legislativo sembra essere stato poco meditato rispetto all'importanza delle aioni inibitorie collettive nel quadro complessivo delle tutele. Non sono peraltro da escludere, in un contesto in cui il cantiere delle leggi è sempre aperto, che a breve si assista ad ulteriori sviluppi "de iure condendo". SOMMARIO: 1. Premessa. – PARTE I. L’AMBITO DI APPLICAZIONE. – 2. I legittimati attivi. – 3. I legittimati passivi. – 4. La salvezza delle leggi speciali. – 5. Il regime transitorio. – PARTE II. IL GIUDICE. – 6. Il tribunale delle imprese. – 7. La competenza per territorio. – PARTE III. IL PROCEDIMENTO. – 8. Le caratteristiche generali. – 9. Il pubblico ministero. – 10. La fase introduttiva. – 11. La fase di trattazione. – 12. La decisione e i rimedi. – PARTE IV. I PROVVEDIMENTI. – 13. Le tutele di merito. – 14. La coercizione indiretta. – 15. La pubblicità. – 16. La condanna alle spese. – 17. La tutela cautelare. – PARTE V. L’EFFICACIA DELL’ACCERTAMENTO. – 18. La riproponibilità della domanda inibitoria. – 19. Gli effetti sull’azione risarcitoria successiva. – 20 Conclusioni. – 21. Bibliografia.

Giurisprudenza Italiana, 2019
L’a. rileva la stretta connessione tra forma dell’atto di appello e natura del relativo giudizio,... more L’a. rileva la stretta connessione tra forma dell’atto di appello e natura del relativo giudizio, che si influenzano reciprocamente. Inizialmente ispirato al modello del novum iudicium, oggi il rimedio processuale di cui si discute ha assunto le caratteristiche tipiche di una revisio prioris instantiae, le cui finalità potevano essere perfettamente soddisfatte dal vecchio testo legislativo sulla forma dell’atto di appello. La nuova formulazione dell’art. 342 c.p.c., apparentemente elevando il livello di specificità richiesto alle critiche da muovere contro la sentenza impugnata, si spiega dunque con l’intento deflazionistico del contenzioso connesso al meccanismo del filtro in appello, anch’esso introdotto dal D.L. 83/2012. Considerata l’inutilità di tale meccanismo ad assicurare la ragionevole durata dei processi, bene hanno quindi stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che il maggior rigore dei requisiti formali dell’atto di appello di cui al nuovo testo di legge è per l’appunto solo apparente e che, in particolare, non impone all’appellante di prospettare un progetto alternativo di decisione. Meglio sarebbe, però, un complessivo ripensamento della filosofia di gran parte degli ultimi interventi riformatori.

Diritto ed economia dell'impresa (Torino, Giappichelli), 2018
Il saggio ha ad oggetto il tema delle massime di esperienza e soprattutto quello della prova scie... more Il saggio ha ad oggetto il tema delle massime di esperienza e soprattutto quello della prova scientifica nel processo civile. Dopo aver inquadrato l’argomento nella dimensione storica e comparatistica, nonché averlo posto in relazione allo scopo che si attribuisce al processo, l’a. affronta una serie di problemi posti dal ricorso alla prova scientifica. Tra di essi si annovera quello della collaborazione tra il giudice, il consulente e le parti nell’espletamento della perizia, quello del ricorso al consulente non solo per la valutazione ma anche per la ricerca della prova, quello dell’attuazione della garanzia del contraddittorio tecnico. Ulteriori questioni ineriscono poi alla selezione dei saperi specialistici di cui può essere chiesto l’apporto in giudizio e ai limiti del controllo giudiziario sulla decisione che recepisca o si discosti dal risultato di una consulenza tecnica. Su questo ultimo punto l’a. registra una scarsa capacità di incidere da parte del giudice dell’impugnazione, che, per quanto riguarda il giudizio di cassazione, pare essersi accentuata a seguito della modifica da parte del D.L. 83 del 2012 dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sull’impugnazione per vizio di motivazione. SOMMARIO: 1. Premessa. – 1.1. I fatti e le massime di esperienza. – 1.2. La conoscenza scientifica. – 2. Processo civile e prova scientifica. – 2.1. L’evoluzione storica. – 2.2. Gli ordinamenti continentali. – 2.3. Gli ordinamenti anglosassoni. – 2.4. L’influenza dello scopo del processo. – 3. Talune questioni interessanti. – 3.1. Una carrellata di problemi. – 3.2. Il consulente e i quesiti peritali. – 3.3. La consulenza anche percipiente. – 3.4. Il contraddittorio tecnico. – 3.5. Il sapere utilizzabile. – 3.5.1. Le scienze affidabili. – 3.5.2. La scienza non ufficiale. – 3.5.3. La scienza statistica. – 3.6. La motivazione. – 3.7. Le impugnazioni. – 4. Nota bibliografica.

L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale, Atti del 10° convegno S.I.S.Di.C., Napoli 14, 15 e 16 maggio 2015, 2016
L’autore sostiene che ad un maggiore o minore grado di autonomia privata nell’arbitrato è opportu... more L’autore sostiene che ad un maggiore o minore grado di autonomia privata nell’arbitrato è opportuno sia correlata una inversa ampiezza delle materie compromettibili in arbitri. A tal fine si sofferma sull’arbitrato da clausola compromissoria societaria, disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003. In esso, alla limitazione dei poteri delle parti per quanto riguarda soprattutto la nomina dell’organo arbitrale sembra ragionevole – a suo parere – far corrispondere scelte interpretative ovvero anche suggerimenti «de iure condendo» che estendano i confini dell’arbitrabilità delle controversie. Ciò con specifico riferimento alle impugnazioni delle deliberazioni assembleari, che dovrebbero poter essere devolute alla giustizia arbitrale a prescindere dalla natura disponibile o indisponibile dei diritti coinvolti, ma anche, più in generale, aprendo la prospettiva dell’inclusione nell’area della compromettibilità in arbitri a tutte le controversie societarie, con esclusione solo delle liti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero. Sono gli atti del X convegno S.I.S.Di.C., «L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale», Napoli 14, 15 e 16 maggio 2015

Euroconference Legal, 2016
L’autore riferisce che la l. 28 aprile 2016, n. 57, ha delegato il Governo ad emanare uno o più d... more L’autore riferisce che la l. 28 aprile 2016, n. 57, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma organica della magistratura onoraria prevedendo un’ampia dilatazione della competenza per materia e valore del giudice di pace suscita non pochi timori. Ciò desta perplessità, dato che l’ufficio del giudice di pace non è al momento coperto dal processo telematico e dato che il processo dinanzi al giudice di pace, per la sua struttura semplificata, inevitabilmente sacrifica molte garanzie. Ma secondo l’autore le maggiori preoccupazioni sono suscitate dal disegno di legge delega n. 2953-A per l’efficienza del processo civile approvato il 10 marzo 2016 dalla Camera del Deputati, che – se approvato senza modifiche dal Senato – stabilirà l’obbligatoria applicazione del rito sommario di cui agli artt. 702-bis c.p.c. a tutte le controversie trattate monocraticamente dal Tribunale e cioè alla stragrande maggioranza delle causa del giudice professionale. Conclude dunque l’autore che in questo quadro, nel quale la trattazione delle controversie verrà disciplinata da regole scarne ed elastiche, si prospetta un preoccupante scenario di crisi per il valore – particolarmente importante in materia processuale – della certezza del diritto.

Giurisprudenza Italiana, 2015
Il decreto n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in l. n. 162 del 2014, prevede, al suo... more Il decreto n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in l. n. 162 del 2014, prevede, al suo art. 1, un nuovo strumento per l'eliminazione (o meglio, più realisticamente, per la riduzione) dell'arretrato dei processi civili pendenti ossia il loro trasferimento volontario ad arbitri da scegliere tra gli avvocati che esercitino nell’ordine circondariale dove pende il giudizio. L’istituto così introdotto consente che i processi pendenti continuino in arbitrato senza che si determini la conseguenza, altrimenti inevitabile, della dispersione dell’attività svolta dinanzi al giudice statale e della perdita degli effetti della originaria proposizione della domanda. Di per sé, ciò può essere considerato positivo. Occorrerebbe però perfezionare la fattura tecnica delle disposizioni che regolano il meccanismo nonché – soprattutto – accompagnarle con misure di incentivo per la devoluzione ad arbitri, in assenza delle quali appare illusorio sperare in una qualche efficacia deflattiva del carico che grava sui giudici ordinari. L’ulteriore riforma in questo senso rappresenta un sfida lanciata alla capacità propositiva dell’avvocatura, che – essendo stata indicata dal legislatore come «attore primario» delle misure adottate con il decreto n. 132 del 2014 – dovrebbe sentirsi stimolata ad una azione che porti o all’adeguamento della normativa o al deciso rifiuto di essere mediaticamente coinvolta in annunci totalmente inefficaci ai fini della risoluzione del perdurante stato di crisi in cui versa la giustizia civile.

Giurisprudenza Italiana, 2016
L’autore illustra gli orientamenti succedutisi in tema di rimedi contro la pronuncia con cui il g... more L’autore illustra gli orientamenti succedutisi in tema di rimedi contro la pronuncia con cui il giudice ordinario neghi la propria competenza in favore dell’arbitrato. Ciò introduce l’esame di un caso in cui la Suprema Corte ha applicato l’istituto del prospective overruling per evitare che l’ultimo mutamento di giurisprudenza registrato in materia determinasse l’inammissibilità di una impugnazione. Osserva l’autore che il revirement non poteva però considerarsi imprevedibile e che comunque il nuovo indirizzo interpretativo non sembra applicabile all’ipotesi in cui l’eccezione di compromesso sia per arbitrato irrituale. Tale era infatti la natura dell’arbitrato previsto nella fattispecie, tant’è che la Cassazione coglie l’occasione per confermare il principio secondo cui le clausole compromissorie inserite in statuti societari sono nulle se non prevedono la nomina eteronoma degli arbitri anche nel caso in cui siano per arbitrato irrituale. [NOTA A CASS. SEZ. I CIV. 28 OTTOBRE 2015, N. 22008, IN GIURISPRUDENZA ITALIANA (UTET, TORINO), 2016, FASC. 3, PAG. 664-667]
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Papers by Eugenio Dalmotto
NB ERRATA CORRIGE nella scheda dell'opera e nell'archivio addenda e aggiornamenti
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