
Giuliano Serges
Giuliano Serges è ricercatore di Diritto costituzionale (Rtd-B) nell’Università degli Studi «Roma Tre», nonché membro del Centre de Droit et de Politique Comparés «Jean-Claude Escarras» dell’Université de Toulon. È altresì Presidente del Comitato dei Giovani Costituzionalisti dell’Associazione «Gruppo di Pisa» e componente della Commission de la Jeune Recherche Constitutionnelle dell’Association française de Droit constitutionnel.
Autore di diversi saggi, in italiano e in francese, in materia di fonti del diritto, giustizia costituzionale, tutela dei diritti e ordinamento degli enti locali, si è formato nelle Università degli Studi «Roma Tre» (laurea magistrale in giurisprudenza), Lille 2 «Droit et Santé» (Erasmus), Paris 1 «Panthéon-Sorbonne» (ricerca per tesi di laurea), Pisa (dottorato in Scienze giuridiche) e Toulon (Dottorato in Diritto pubblico). Dal 2018 al 2022 è stato Assegnista di ricerca (SSD IUS/08) nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi «Roma Tre». Nel 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato di Diritto pubblico e costituzionale.
Supervisors: Marco Ruotolo, Paolo Passaglia, Caterina Severino, Paolo Alvazzi del Frate, Paolo Carnevale, Carlo Colapietro, Francesco Rimoli, Franco Modugno, Gaetano Azzariti, Roberto Romboli, Thierry Di Manno, Manuel Gros, and Michel Verpeaux
Address: Università degli Studi «Roma Tre» - Dipartimento di Giurisprudenza
Via Ostiense, n° 159
00154 Roma (RM)
ITALIA
Autore di diversi saggi, in italiano e in francese, in materia di fonti del diritto, giustizia costituzionale, tutela dei diritti e ordinamento degli enti locali, si è formato nelle Università degli Studi «Roma Tre» (laurea magistrale in giurisprudenza), Lille 2 «Droit et Santé» (Erasmus), Paris 1 «Panthéon-Sorbonne» (ricerca per tesi di laurea), Pisa (dottorato in Scienze giuridiche) e Toulon (Dottorato in Diritto pubblico). Dal 2018 al 2022 è stato Assegnista di ricerca (SSD IUS/08) nel Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi «Roma Tre». Nel 2021 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore associato di Diritto pubblico e costituzionale.
Supervisors: Marco Ruotolo, Paolo Passaglia, Caterina Severino, Paolo Alvazzi del Frate, Paolo Carnevale, Carlo Colapietro, Francesco Rimoli, Franco Modugno, Gaetano Azzariti, Roberto Romboli, Thierry Di Manno, Manuel Gros, and Michel Verpeaux
Address: Università degli Studi «Roma Tre» - Dipartimento di Giurisprudenza
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Papers by Giuliano Serges
Pubblicato in RFDC, 4/2019, n° 120, pp. e67-e89.
Nel saggio viene prospettata la possibilità di risolvere il "caso Cappato" adottando una soluzione ispirata alle pronunce con «réserve d'interprétation transitoire» del Conseil constitutionnel francese. L'Au-tore illustra altresì per quale motivo, a suo avviso, una pronuncia interpretativa d'accoglimento costituirebbe comunque la migliore delle soluzioni possibili in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale italiano sollevata, nel febbraio 2018, dalla Corte d'assise di Milano.
EN
The paper proposes a possible solution to the "Cappato case" inspired by the French constitutional court's rulings with «réserve d'interprétation transitoire». The author also shows how an «interpreta-tiva di accoglimento» ruling could be the best possible solution to the constitutional issue («questione di legittimità costituzionale») regarding the article 580 of the Italian penal code raised in February 2018 by the Court of Assizes of Milan.
Nel corso della tavola rotonda in molti hanno segnalato un aumento della politicità della Corte. La semplice constatazione della “incoerenza” di singole decisioni “politiche” rispetto al precedente giurisprudenziale, però, è insufficiente qualora non sorretta da un’ulteriore analisi volta a verificare se, e in quale misura, una visione globale della giurisprudenza possa restituire a quest’ultima un alone di coerenza attorno a un “indirizzo politico” che, in ipotesi, può anche essere portatore di un interesse costituzionalmente rilevante e giuridicamente fondato.
Se è vero che la sola funzione “suppletiva” della Corte non riesce a spiegare tutte le decisioni “politiche” emerse dal dossier e dal dibattito, deve osservarsi come sarebbe tuttavia inesatto – come ben osservava Alessandro Pizzorusso – teorizzare l’adesione “politica” del Giudice delle Leggi ai varî Parlamenti o Governi che si sono succeduti negli ultimi anni.
La tesi proposta nel contributo è che sia forse possibile dare una chiave di lettura dell’atteggiamento della Corte in termini di “responsabilizzazione politico-istituzionale” dovuta alla situazione di triplice crisi (economica mondiale, politica europea, istituzionale italiana) che il Paese si è trovato (e si trova) a dover sopportare. Tale ricostruzione trova la sua base teorica nella teoria del “potere neutro”. Teoria il cui impianto analitico è senz’altro desueto in un sistema che non riconosce il dualismo della forma di governo, ma che tuttavia non ha perso di attualità nel suo nucleo concettuale, non fosse altro perché è la stessa Corte che ne attinge a piene mani per risolvere questioni attualissime.
La legge, approvata col dichiarato scopo di mettere l’Italia in regola con gli obblighi internazionali, presenta numerosi problemi che rischiano di renderla inadeguata a raggiungere il fine cui sarebbe preposta. In primo luogo, il reato è di tipo comune, e non proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. In secondo luogo, esso non è imprescrittibile. In terzo luogo, viene richiesto che esso si realizzi mediante più «violenze o minacce» e «più condotte», e che si traduca in un «verificabile trauma psichico», lasciando così “scoperte” numerose ipotesi di vessazione rientranti nella definizione internazionale di tortura. Come si tenta di dimostrare nel saggio, tali problematiche comportano non solo la permanenza della situazione di inadempienza dell’Italia rispetto agli obblighi internazionali, ma anche la perdurante inattuazione del quarto comma dell’art. 13 Cost.
Sulla base di quanto esposto, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore per rimediare alle imperfezioni della normativa esaminata la quale, per altro verso, ha almeno l’utilità di aver reso possibile un’eventuale pronuncia manipolativa da parte della Corte costituzionale. In conclusione si osserva come, in assenza di interventi da parte del Parlamento e del Giudice delle leggi, l’unica alternativa resti, nei limiti del possibile, quella di una interpretazione adeguatrice da parte del giudice ordinario.
Pubblicato in RFDC, 4/2019, n° 120, pp. e67-e89.
Nel saggio viene prospettata la possibilità di risolvere il "caso Cappato" adottando una soluzione ispirata alle pronunce con «réserve d'interprétation transitoire» del Conseil constitutionnel francese. L'Au-tore illustra altresì per quale motivo, a suo avviso, una pronuncia interpretativa d'accoglimento costituirebbe comunque la migliore delle soluzioni possibili in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del Codice penale italiano sollevata, nel febbraio 2018, dalla Corte d'assise di Milano.
EN
The paper proposes a possible solution to the "Cappato case" inspired by the French constitutional court's rulings with «réserve d'interprétation transitoire». The author also shows how an «interpreta-tiva di accoglimento» ruling could be the best possible solution to the constitutional issue («questione di legittimità costituzionale») regarding the article 580 of the Italian penal code raised in February 2018 by the Court of Assizes of Milan.
Nel corso della tavola rotonda in molti hanno segnalato un aumento della politicità della Corte. La semplice constatazione della “incoerenza” di singole decisioni “politiche” rispetto al precedente giurisprudenziale, però, è insufficiente qualora non sorretta da un’ulteriore analisi volta a verificare se, e in quale misura, una visione globale della giurisprudenza possa restituire a quest’ultima un alone di coerenza attorno a un “indirizzo politico” che, in ipotesi, può anche essere portatore di un interesse costituzionalmente rilevante e giuridicamente fondato.
Se è vero che la sola funzione “suppletiva” della Corte non riesce a spiegare tutte le decisioni “politiche” emerse dal dossier e dal dibattito, deve osservarsi come sarebbe tuttavia inesatto – come ben osservava Alessandro Pizzorusso – teorizzare l’adesione “politica” del Giudice delle Leggi ai varî Parlamenti o Governi che si sono succeduti negli ultimi anni.
La tesi proposta nel contributo è che sia forse possibile dare una chiave di lettura dell’atteggiamento della Corte in termini di “responsabilizzazione politico-istituzionale” dovuta alla situazione di triplice crisi (economica mondiale, politica europea, istituzionale italiana) che il Paese si è trovato (e si trova) a dover sopportare. Tale ricostruzione trova la sua base teorica nella teoria del “potere neutro”. Teoria il cui impianto analitico è senz’altro desueto in un sistema che non riconosce il dualismo della forma di governo, ma che tuttavia non ha perso di attualità nel suo nucleo concettuale, non fosse altro perché è la stessa Corte che ne attinge a piene mani per risolvere questioni attualissime.
La legge, approvata col dichiarato scopo di mettere l’Italia in regola con gli obblighi internazionali, presenta numerosi problemi che rischiano di renderla inadeguata a raggiungere il fine cui sarebbe preposta. In primo luogo, il reato è di tipo comune, e non proprio dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio. In secondo luogo, esso non è imprescrittibile. In terzo luogo, viene richiesto che esso si realizzi mediante più «violenze o minacce» e «più condotte», e che si traduca in un «verificabile trauma psichico», lasciando così “scoperte” numerose ipotesi di vessazione rientranti nella definizione internazionale di tortura. Come si tenta di dimostrare nel saggio, tali problematiche comportano non solo la permanenza della situazione di inadempienza dell’Italia rispetto agli obblighi internazionali, ma anche la perdurante inattuazione del quarto comma dell’art. 13 Cost.
Sulla base di quanto esposto, sarebbe auspicabile un intervento correttivo del legislatore per rimediare alle imperfezioni della normativa esaminata la quale, per altro verso, ha almeno l’utilità di aver reso possibile un’eventuale pronuncia manipolativa da parte della Corte costituzionale. In conclusione si osserva come, in assenza di interventi da parte del Parlamento e del Giudice delle leggi, l’unica alternativa resti, nei limiti del possibile, quella di una interpretazione adeguatrice da parte del giudice ordinario.