Papers by Gabriele Castel-Easy

Il legislatore non ha mai determinato le definizioni legislative di tributo e delle sue specie. P... more Il legislatore non ha mai determinato le definizioni legislative di tributo e delle sue specie. Per definire il tributo occorre osservare che esso comporta il sorgere di un'obbligazione, ma è da distinguere da altri istituti, in quanto i suoi effetti sono definitivi e irreversibili. In più, il tributo è caratterizzato da coattività, ossia è sempre imposto con un atto autoritativo. L'ente pubblico impositore è così necessariamente provvisto di poteri autoritativi, allo scopo di istituire il rapporto tributario, sprovvisto di sinallagmaticità. Infine, il tributo è destinato a finanziare spese di interesse generale. Di regola non hanno una destinazione prestabilita, ma altri hanno una destinazione specifica. Il destinatario finale di un tributo può essere anche un soggetto di diritto privato, se svolge servizi di interesse generale. Per la definizione di tributo, non è importante il motivo per cui è istituito; infatti un tributo può essere istituito per fini fiscali o extrafiscali. 1.2 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI Tributo è un genus che comprende imposte, tasse e contributi. La distinzione tra imposte e tasse rileva in base al tipo di spese pubbliche che finanziano. Essendovi spese pubbliche indivisibili e divisibili, le entrate destinate a finanziare le spese indivisibili sono imposte, quelle destinate a finanziare spese divisibili sono tasse. L'imposta è il tributo per eccellenza, il cui presupposto è un fatto economico posto in essere dal soggetto passivo, senza alcuna relazione specifica con una determinata attività dell'ente pubblico; è un evento cui sono estranei l'ente e l'attività pubblica. Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto. La tassa ha come presupposto un atto o un'attività pubblica, ossia l'emanazione di un provvedimento o lo svolgimento di un servizio pubblico. Infatti, vi sono tasse collegate all'emanazione di atti o provvedimenti amministrativi, tasse collegate ad un'attività pubblica e tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio pubblico. La tassa è un istituto di confine tra ai proventi di diritto pubblico di natura non tributaria e i corrispettivi di diritto privato. Nella tassa non vi è un rapporto di sinallagmaticità. Ciò spiega perché vi sono tasse, correlate ad un servizio pubblico, che sono dovute anche in casi in cui il servizio non è concretamente utilizzato. Vi sono, però, tariffe e prezzi che devono essere corrisposti da chi fruisce di un servizio pubblico, ma non sono tasse perché non hanno natura fiscale; es il canone per l'erogazione dell'acqua potabile. Nell'ambito della finanza locale, vi sono tasse che possono essere sostituite con proventi di natura non tributaria, come il canone per l'occupazione di aree pubbliche. Nel diritto tributario, il contributo è quel particolare tipo di tributo che ha come presupposto l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ritraggono dall'esecuzione di un'opera
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