Papers by Adele Del Guercio
Alpine Refugees, 2019
Alpine Refugees
Edited by Manfred Perlik, Giulia Galera, Ingrid Machold and Andrea Membretti
Cam... more Alpine Refugees
Edited by Manfred Perlik, Giulia Galera, Ingrid Machold and Andrea Membretti
Cambridge Scholars Publishing

Diritti umani e diritto internazionale, 2019
This article focuses on the affair of the Sea Watch 3, a ship that, after rescuing forty-seven pe... more This article focuses on the affair of the Sea Watch 3, a ship that, after rescuing forty-seven people in distress at sea, including fifteen minors, was blocked in Italian territorial waters for more than ten days, with the survivors forbidden from disembarking. Different profiles of the facts are analyzed, starting from the relevant obligations associated with international maritime law, and the question of the disembarkation in a place of safety. We then try to verify whether the naval blockade ordered by the Italian authorities, which forced the boat to moor in front of the port of Syracuse for more than ten days, can be considered a deprivation of freedom of the people on board. Finally, the investigation focuses on how far the Italian authorities’ treatment of unaccompanied minors complies with the international, European and national obligations to which Italy is bound.

Il presente contributo prende in esame i Global Compact sui rifugiati e sui migranti approvati du... more Il presente contributo prende in esame i Global Compact sui rifugiati e sui migranti approvati durante la Conferenza di Marrakech del 10-11 dicembre 2018, che costituiscono il risultato di un processo che ha preso avvio con l'adozione, da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione di New York del 2016. L'analisi, oltre a ricostruire sinteticamente il contenuto dei due documenti, si soffermerà sulla loro natura giuridica e sul valore che possono assumere in prospettiva nella governance delle migrazioni internazionali. Una specifica attenzione sarà rivolta al ruolo svolto dall'Unione europea nel processo di adozione dei due patti globali e alla partecipazione degli Stati membri. Infine, non mancherà una riflessione di portata più generale sulla scelta di adottare due differenti strumenti per trattare di rifugiati e di migranti, a rimarcare una distinzione che il fenomeno della large migration mette sempre più in discussione. Abstract: This paper examines the two Global Compact on refugees and migrants approved at the Marrakech Conference of 10-11 December 2018, which are the result of a process that began with the adoption by the United Nations General Assembly of the New York Declaration of 2016. The analysis, in addition to synthetically reconstructing the content of the two documents, will focus on their juridical nature and the value that they can assume in the future in the governance of international migration. Specific attention will be paid to the role played by the European Union in the process of adopting the two global pacts and to the participation of Member States. Finally, there will be a more general reflection on the choice to adopt two different instruments to deal with refugees and migrants, to underline a distinction that the phenomenon of large migration increasingly calls into question.
SUMMARY: 1. Introduction: the space for human rights in contemporary
European societies. – 2. Eur... more SUMMARY: 1. Introduction: the space for human rights in contemporary
European societies. – 2. European Union policy on migration and asylum. – 3. Law No. 132/2018: criticism of the adoption procedure. – 3.1. Law No. 132/2018: the abrogation of humanitarian protection. – 3.2. The new residence permits introduced by Law No. 132/2018. – 3.3. The reform of the national reception system for applicants for international protection. – 3.4. A new problematic exclusion clause. – 3.5. The introduction in the national legal order of the principles of “Safe Countries of Origin” and of “Internal Flight Alternative”. – 3.6. The detention of asylum seekers. – 3.7. Harder conditions to access Italian citizenship. – 4. Conclusion.

Persone fragili. La vita psichica dei migranti forzati tra cura ed esclusione, 2018
La presente pubblicazione è stato realizzata da LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. -ETS nell'... more La presente pubblicazione è stato realizzata da LESS Società Cooperativa Sociale ar.l. -ETS nell'ambito delle attività del progetto We care finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020, Obiettivo Specifico 1 Asilo -Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza/Asilo -"Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze istituzionali" e affidato in qualità di capofila all'ASL Napoli 2 Nord e in qualità di ulteriore partner a Dedalus Cooperativa Sociale. L'opera riflette unicamente le opinioni degli autori, la Commissione Europea e il Ministero dell'Interno non sono responsabili di qualsiasi uso possa essere fatto delle informazioni ivi contenute. G u i d a . e d i t o r i Proprietà letteraria riservata Guida Editori srl Via Bisignano, 11 80121 Napoli Finito di stampare nel dicembre 2018 da Grafica Elettronica srl per conto della Guida Editori srl 978-88-6866-502-9 Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% del presente volume dietro pagamento alla siae del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effet tuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da clearedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, corso di Porta Romana 108, 20122 Milano e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org in copertina: Loretto Ricci, Senza Terra (ragazzo che dorme), 2004 G u i d a . e d i t o r i Adele Del Guercio Dal decreto Minniti-Orlando al decreto Salvini: decretazione d'urgenza, securitizzazione della politica d'asilo e compressione dei diritti fondamentali. Quando la legge genera vulnerabilità Introduzione

Europa: che fare?, 2019
Nel quadro di una politica degli Stati europei di contenimento dei flussi migratori, assistiamo a... more Nel quadro di una politica degli Stati europei di contenimento dei flussi migratori, assistiamo a una doppia, divergente spinta: una crescita di domanda di lavoro a basso costo e il blocco, attraverso un sistema restrittivo dei visti e permessi di soggiorno, di nuovi residenti nei territori di destinazione. Tale apparente paradosso costituisce in realtà uno strumento particolarmente utile per aggirare le tutele sociali e del lavoro, in linea con la flessibilità capitalistica e con politiche economiche di diminuzione della spesa pubblica, veicolate dalle istituzioni UE in assenza di alcuna rappresentatività democratica. Il paper intende porre l’accento su tali procedure decisionali e sulle conseguenze in termini di governo del fenomeno migratorio dettate dallo svuotamento delle strutture e dei luoghi “formali” di composizione e risoluzione politica.
L’attuale processo di governance europea punta a una esternalizzazione dei controlli alle frontiere. A partire dalla cd. crisi dei rifugiati, nel 2015, e dalla conseguente adozione dell’Agenda europea sulla migrazione si è infatti assistito all’affermarsi della cooperazione con i Paesi terzi come strumento privilegiato di gestione delle migrazioni. In tale contesto, un ruolo di primo piano è svolto dalla Commissione e dal Consiglio, mentre nessun potere è attribuito al Parlamento. Ciò, peraltro, è dovuto alle caratteristiche strutturali del processo, prevalentemente basato non su accordi da concludersi secondo la ripartizione delle competenze e le procedure previste dai Trattati, ma su documenti di soft-law. Sono i cd. “patti”, previsti dall’Agenda europea e dalla Comunicazione sul quadro di partenariato con i Paesi terzi del 2016, ma anche i Programmi di sviluppo e protezione regionale, privi di portata giuridica obbligatoria. Il processo di trasferimento ai Paesi terzi della responsabilità nel controllo delle frontiere, con l’uso dei fondi per lo sviluppo, è dotato peraltro di scarsa trasparenza nelle modalità di conclusione delle intese e comporta il condizionamento degli equilibri interni degli Stati terzi, rafforzandone la dipendenza verso l’Europa.
Bollettino n. 23 - Laboratorio Diritti Fondamentali, 2017
https://labdf.eu/project/bollettino-n-23-novembre-2017/
This paper analyses the reality of Afro-Naples United, a Nea- politan football team with migrant ... more This paper analyses the reality of Afro-Naples United, a Nea- politan football team with migrant and Italian players, estab- lished to encourage integration and promote a multi-ethnic culture. The research, which has both sociological and legal foundations, aims to understand how – in the context of the new rules concerning the recruitment of migrant athletes , together with all its complications – this football experience has influenced the lives of the players, their social capital, and the relational networks useful in accessing economic and social resources and in increasing their local prestige as well as general trust. To put it simply, footballs ability to favour integration which restrains socio-economic exclusion of dis- advantaged groups.
La sentenza X. e X. della Corte di giustizia sul rilascio del visto umanitario: analisi critica di un’occasione persa, May 2017
This Insight deals with the decision of the Court of Justice, X and X v. État belge (judgment of ... more This Insight deals with the decision of the Court of Justice, X and X v. État belge (judgment of 7 March 2017, case C-638/16 PPU [GC]), concerning the interpretation of Art. 25 of Regulation (EC) 810/2009 (the Visa Code). The Court found that the facts of the case fall outside the scope of the Visa Code and of the EU law in general. Therefore there would be no obligation, under EU law, to issue humanitarian visas to people seeking international protection. The Insight maintains that
the judgment is objectionable both from an ethic and a legal perspectives.
SOMMARIO: 1. Lo sport come veicolo di inclusione sociale dei migranti. Alcune riflessioni prelimi... more SOMMARIO: 1. Lo sport come veicolo di inclusione sociale dei migranti. Alcune riflessioni preliminari. – 1.1 Capitale sociale e pratica sportiva. – 2. Lo sport come veicolo di inclusione sociale dei migranti nei documenti delle organizzazioni internazionali. – 3. Le problematiche connesse con l’accesso alla pratica sportiva dilettantistica dei migranti in Italia. – 3.1 Lo jus soli sportivo. – 4. Osservazioni conclusive.
Il paper si sofferma sui diversi regimi di mobilità delle persone in Europa, a partire dalla dist... more Il paper si sofferma sui diversi regimi di mobilità delle persone in Europa, a partire dalla distinzione tra cittadini dell'Unione europea e cittadini dei Paesi terzi, e, rispetto a questi ultimi, con particolare attenzione ai richiedenti protezione internazionale.
Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Sono pertanto vietate la conservazione in sistemi... more Tutti i diritti di riproduzione sono riservati. Sono pertanto vietate la conservazione in sistemi reperimento dati e la riproduzione o la trasmissione anche parziale, in qualsiasi forma e mezzo (elettronico, meccanico, incluse fotocopie e registrazioni) senza il previo consenso scritto dell'editore.

L’indagine si sofferma sulla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti umani con riguar... more L’indagine si sofferma sulla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti umani con riguardo
all’adozione del minore da parte di un single o di una coppia omosessuale. Nelle sentenze E.B. c. Francia del
22 gennaio 2008 (concernente un’adozione monoparentale) e X. e altri c. Austria del 19 febbraio 2013
(concernente un’adozione coparentale), il suddetto organo, in composizione di Grande Camera, ha ritenuto
che la differenza di trattamento riservata alle ricorrenti, basata sull’orientamento sessuale delle stesse, si
ponesse in violazione dell’art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha rigettato la
presunta inidoneità delle persone non eterosessuali ad occuparsi di un minore. Piuttosto le autorità statali
dovrebbero adottare un approccio case by case, volto a verificare se gli aspiranti genitori abbiano la capacità
di prendersi cura del minore, indipendentemente da considerazioni legate all’orientamento sessuale. Al
centro di qualsiasi procedimento concernente i minori, infatti, la massima considerazione dovrebbe essere
attribuita al loro superiore interesse.
In the Y.Y. judgment of 10 March 2015, the European Court of Human Rights held unanimously that t... more In the Y.Y. judgment of 10 March 2015, the European Court of Human Rights held unanimously that the refusal by the Turkish authorities to grant authorization for gender reassignment surgery on the grounds that the person requesting it, a transsexual, was not permanently unable to procreate
had breached the applicant’s right to respect for his private life. The Court thus found that there had been a violation of Article 8 ECHR.
Lo scritto analizza le novità introdotte dal "Pacchetto asilo" adottato dal legislatore dell'UE n... more Lo scritto analizza le novità introdotte dal "Pacchetto asilo" adottato dal legislatore dell'UE nel giugno 2013.
Books by Adele Del Guercio

Il volume si sofferma sulle forme di protezione che l’ordinamento internazionale e quello europeo... more Il volume si sofferma sulle forme di protezione che l’ordinamento internazionale e quello europeo riservano ai cd. migranti forzati.
La prima parte del volume è destinata all’esame degli strumenti adottati nell’ambito delle Nazioni Unite. Dopo aver svolto alcune riflessioni sulla possibilità di configurare un diritto di asilo internazionalmente riconosciuto e sull’eventuale contenuto di tale diritto, il volume passa ad analizzare il regime internazionale di protezione dei rifugiati che trae origine dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967.
Successivamente, oggetto di approfondimento sono alcuni trattati internazionali sui diritti umani, in particolare il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura. Viene analizzata la casistica degli organi di controllo istituiti dai due trattati summenzionati al fine di verificare quali siano le fattispecie affrontate e, soprattutto, quale sia la portata del principio di non respingimento in tali sistemi di protezione. La prima parte del volume si chiude con alcuni riferimenti alla Convenzione per la protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e al Protocollo sul trafficking allegato alla Convenzione di Palermo del 1990.
Nella seconda parte l’indagine è incentrata sugli strumenti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A venire in rilievo è in primo luogo la Convenzione europea per i diritti umani. Gli organi di Strasburgo hanno avuto modo di affrontare una molteplicità di fattispecie e di precisare e definire l’ambito di applicazione del principio di non respingimento ricavato dall’art. 3 CEDU attraverso la tecnica della protection par ricochet. Successivamente il suddetto principio è venuto in rilievo anche con riguardo ad altre disposizioni del dettato convenzionale (in un primo momento con riguardo all’art. 2 e più di recente agli artt. 5 e 6).
La seconda parte prende in esame altri documenti, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, dai quali possono trarsi delle indicazioni relative all’oggetto di indagine, in particolar modo la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
La terza parte del volume è dedicata all’esame delle forme di protezione dei richiedenti asilo nel quadro dell’Unione europea. Dopo aver ricostruito l’evoluzione che ha portato alla definizione di una competenza della Comunità europea (oggi Unione europea) nei settori dell’asilo e dell’immigrazione, l’attenzione si sofferma sul diritto di asilo e sul divieto di respingimento, sanciti rispettivamente agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali.
Ampio spazio viene riservato all’esame della direttiva “qualifiche”, adottata in una prima versione nel 2004 e in una successiva nel 2011, che ha codificato e regolamentato una forma di protezione - definita “sussidiaria” - che si pone a completamento dello status di rifugiato. Oggetto di approfondimento è altresì la giurisprudenza resa dalla Corte di giustizia dell’UE sull’interpretazione della direttiva “qualifiche”. Infine viene brevemente presentata la proposta di regolamento che dovrebbe andare a sostituire la direttiva 2011/95/UE.
Nell’ambito dell’Unione europea è stata prevista anche un’altra forma di protezione, quella temporanea, disciplinata attraverso la direttiva 2001/55/CE, da riconoscersi su base collettiva in caso di esodi di massa. Nondimeno, malgrado le varie crisi internazionali che hanno determinato arrivi numerosi nel territorio degli Stati membri, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata.
La terza parte si chiude con l’esame della direttiva 2011/36/UE sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Si è voluto includere tali persone nell’ambito di indagine del volume posto il forte legame sussistente tra asilo e tratta.
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Papers by Adele Del Guercio
Edited by Manfred Perlik, Giulia Galera, Ingrid Machold and Andrea Membretti
Cambridge Scholars Publishing
European societies. – 2. European Union policy on migration and asylum. – 3. Law No. 132/2018: criticism of the adoption procedure. – 3.1. Law No. 132/2018: the abrogation of humanitarian protection. – 3.2. The new residence permits introduced by Law No. 132/2018. – 3.3. The reform of the national reception system for applicants for international protection. – 3.4. A new problematic exclusion clause. – 3.5. The introduction in the national legal order of the principles of “Safe Countries of Origin” and of “Internal Flight Alternative”. – 3.6. The detention of asylum seekers. – 3.7. Harder conditions to access Italian citizenship. – 4. Conclusion.
L’attuale processo di governance europea punta a una esternalizzazione dei controlli alle frontiere. A partire dalla cd. crisi dei rifugiati, nel 2015, e dalla conseguente adozione dell’Agenda europea sulla migrazione si è infatti assistito all’affermarsi della cooperazione con i Paesi terzi come strumento privilegiato di gestione delle migrazioni. In tale contesto, un ruolo di primo piano è svolto dalla Commissione e dal Consiglio, mentre nessun potere è attribuito al Parlamento. Ciò, peraltro, è dovuto alle caratteristiche strutturali del processo, prevalentemente basato non su accordi da concludersi secondo la ripartizione delle competenze e le procedure previste dai Trattati, ma su documenti di soft-law. Sono i cd. “patti”, previsti dall’Agenda europea e dalla Comunicazione sul quadro di partenariato con i Paesi terzi del 2016, ma anche i Programmi di sviluppo e protezione regionale, privi di portata giuridica obbligatoria. Il processo di trasferimento ai Paesi terzi della responsabilità nel controllo delle frontiere, con l’uso dei fondi per lo sviluppo, è dotato peraltro di scarsa trasparenza nelle modalità di conclusione delle intese e comporta il condizionamento degli equilibri interni degli Stati terzi, rafforzandone la dipendenza verso l’Europa.
the judgment is objectionable both from an ethic and a legal perspectives.
all’adozione del minore da parte di un single o di una coppia omosessuale. Nelle sentenze E.B. c. Francia del
22 gennaio 2008 (concernente un’adozione monoparentale) e X. e altri c. Austria del 19 febbraio 2013
(concernente un’adozione coparentale), il suddetto organo, in composizione di Grande Camera, ha ritenuto
che la differenza di trattamento riservata alle ricorrenti, basata sull’orientamento sessuale delle stesse, si
ponesse in violazione dell’art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha rigettato la
presunta inidoneità delle persone non eterosessuali ad occuparsi di un minore. Piuttosto le autorità statali
dovrebbero adottare un approccio case by case, volto a verificare se gli aspiranti genitori abbiano la capacità
di prendersi cura del minore, indipendentemente da considerazioni legate all’orientamento sessuale. Al
centro di qualsiasi procedimento concernente i minori, infatti, la massima considerazione dovrebbe essere
attribuita al loro superiore interesse.
had breached the applicant’s right to respect for his private life. The Court thus found that there had been a violation of Article 8 ECHR.
Books by Adele Del Guercio
La prima parte del volume è destinata all’esame degli strumenti adottati nell’ambito delle Nazioni Unite. Dopo aver svolto alcune riflessioni sulla possibilità di configurare un diritto di asilo internazionalmente riconosciuto e sull’eventuale contenuto di tale diritto, il volume passa ad analizzare il regime internazionale di protezione dei rifugiati che trae origine dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967.
Successivamente, oggetto di approfondimento sono alcuni trattati internazionali sui diritti umani, in particolare il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura. Viene analizzata la casistica degli organi di controllo istituiti dai due trattati summenzionati al fine di verificare quali siano le fattispecie affrontate e, soprattutto, quale sia la portata del principio di non respingimento in tali sistemi di protezione. La prima parte del volume si chiude con alcuni riferimenti alla Convenzione per la protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e al Protocollo sul trafficking allegato alla Convenzione di Palermo del 1990.
Nella seconda parte l’indagine è incentrata sugli strumenti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A venire in rilievo è in primo luogo la Convenzione europea per i diritti umani. Gli organi di Strasburgo hanno avuto modo di affrontare una molteplicità di fattispecie e di precisare e definire l’ambito di applicazione del principio di non respingimento ricavato dall’art. 3 CEDU attraverso la tecnica della protection par ricochet. Successivamente il suddetto principio è venuto in rilievo anche con riguardo ad altre disposizioni del dettato convenzionale (in un primo momento con riguardo all’art. 2 e più di recente agli artt. 5 e 6).
La seconda parte prende in esame altri documenti, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, dai quali possono trarsi delle indicazioni relative all’oggetto di indagine, in particolar modo la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
La terza parte del volume è dedicata all’esame delle forme di protezione dei richiedenti asilo nel quadro dell’Unione europea. Dopo aver ricostruito l’evoluzione che ha portato alla definizione di una competenza della Comunità europea (oggi Unione europea) nei settori dell’asilo e dell’immigrazione, l’attenzione si sofferma sul diritto di asilo e sul divieto di respingimento, sanciti rispettivamente agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali.
Ampio spazio viene riservato all’esame della direttiva “qualifiche”, adottata in una prima versione nel 2004 e in una successiva nel 2011, che ha codificato e regolamentato una forma di protezione - definita “sussidiaria” - che si pone a completamento dello status di rifugiato. Oggetto di approfondimento è altresì la giurisprudenza resa dalla Corte di giustizia dell’UE sull’interpretazione della direttiva “qualifiche”. Infine viene brevemente presentata la proposta di regolamento che dovrebbe andare a sostituire la direttiva 2011/95/UE.
Nell’ambito dell’Unione europea è stata prevista anche un’altra forma di protezione, quella temporanea, disciplinata attraverso la direttiva 2001/55/CE, da riconoscersi su base collettiva in caso di esodi di massa. Nondimeno, malgrado le varie crisi internazionali che hanno determinato arrivi numerosi nel territorio degli Stati membri, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata.
La terza parte si chiude con l’esame della direttiva 2011/36/UE sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Si è voluto includere tali persone nell’ambito di indagine del volume posto il forte legame sussistente tra asilo e tratta.
Edited by Manfred Perlik, Giulia Galera, Ingrid Machold and Andrea Membretti
Cambridge Scholars Publishing
European societies. – 2. European Union policy on migration and asylum. – 3. Law No. 132/2018: criticism of the adoption procedure. – 3.1. Law No. 132/2018: the abrogation of humanitarian protection. – 3.2. The new residence permits introduced by Law No. 132/2018. – 3.3. The reform of the national reception system for applicants for international protection. – 3.4. A new problematic exclusion clause. – 3.5. The introduction in the national legal order of the principles of “Safe Countries of Origin” and of “Internal Flight Alternative”. – 3.6. The detention of asylum seekers. – 3.7. Harder conditions to access Italian citizenship. – 4. Conclusion.
L’attuale processo di governance europea punta a una esternalizzazione dei controlli alle frontiere. A partire dalla cd. crisi dei rifugiati, nel 2015, e dalla conseguente adozione dell’Agenda europea sulla migrazione si è infatti assistito all’affermarsi della cooperazione con i Paesi terzi come strumento privilegiato di gestione delle migrazioni. In tale contesto, un ruolo di primo piano è svolto dalla Commissione e dal Consiglio, mentre nessun potere è attribuito al Parlamento. Ciò, peraltro, è dovuto alle caratteristiche strutturali del processo, prevalentemente basato non su accordi da concludersi secondo la ripartizione delle competenze e le procedure previste dai Trattati, ma su documenti di soft-law. Sono i cd. “patti”, previsti dall’Agenda europea e dalla Comunicazione sul quadro di partenariato con i Paesi terzi del 2016, ma anche i Programmi di sviluppo e protezione regionale, privi di portata giuridica obbligatoria. Il processo di trasferimento ai Paesi terzi della responsabilità nel controllo delle frontiere, con l’uso dei fondi per lo sviluppo, è dotato peraltro di scarsa trasparenza nelle modalità di conclusione delle intese e comporta il condizionamento degli equilibri interni degli Stati terzi, rafforzandone la dipendenza verso l’Europa.
the judgment is objectionable both from an ethic and a legal perspectives.
all’adozione del minore da parte di un single o di una coppia omosessuale. Nelle sentenze E.B. c. Francia del
22 gennaio 2008 (concernente un’adozione monoparentale) e X. e altri c. Austria del 19 febbraio 2013
(concernente un’adozione coparentale), il suddetto organo, in composizione di Grande Camera, ha ritenuto
che la differenza di trattamento riservata alle ricorrenti, basata sull’orientamento sessuale delle stesse, si
ponesse in violazione dell’art. 14 CEDU letto in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha rigettato la
presunta inidoneità delle persone non eterosessuali ad occuparsi di un minore. Piuttosto le autorità statali
dovrebbero adottare un approccio case by case, volto a verificare se gli aspiranti genitori abbiano la capacità
di prendersi cura del minore, indipendentemente da considerazioni legate all’orientamento sessuale. Al
centro di qualsiasi procedimento concernente i minori, infatti, la massima considerazione dovrebbe essere
attribuita al loro superiore interesse.
had breached the applicant’s right to respect for his private life. The Court thus found that there had been a violation of Article 8 ECHR.
La prima parte del volume è destinata all’esame degli strumenti adottati nell’ambito delle Nazioni Unite. Dopo aver svolto alcune riflessioni sulla possibilità di configurare un diritto di asilo internazionalmente riconosciuto e sull’eventuale contenuto di tale diritto, il volume passa ad analizzare il regime internazionale di protezione dei rifugiati che trae origine dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo di New York del 1967.
Successivamente, oggetto di approfondimento sono alcuni trattati internazionali sui diritti umani, in particolare il Patto sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura. Viene analizzata la casistica degli organi di controllo istituiti dai due trattati summenzionati al fine di verificare quali siano le fattispecie affrontate e, soprattutto, quale sia la portata del principio di non respingimento in tali sistemi di protezione. La prima parte del volume si chiude con alcuni riferimenti alla Convenzione per la protezione dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e al Protocollo sul trafficking allegato alla Convenzione di Palermo del 1990.
Nella seconda parte l’indagine è incentrata sugli strumenti adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa. A venire in rilievo è in primo luogo la Convenzione europea per i diritti umani. Gli organi di Strasburgo hanno avuto modo di affrontare una molteplicità di fattispecie e di precisare e definire l’ambito di applicazione del principio di non respingimento ricavato dall’art. 3 CEDU attraverso la tecnica della protection par ricochet. Successivamente il suddetto principio è venuto in rilievo anche con riguardo ad altre disposizioni del dettato convenzionale (in un primo momento con riguardo all’art. 2 e più di recente agli artt. 5 e 6).
La seconda parte prende in esame altri documenti, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, dai quali possono trarsi delle indicazioni relative all’oggetto di indagine, in particolar modo la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani.
La terza parte del volume è dedicata all’esame delle forme di protezione dei richiedenti asilo nel quadro dell’Unione europea. Dopo aver ricostruito l’evoluzione che ha portato alla definizione di una competenza della Comunità europea (oggi Unione europea) nei settori dell’asilo e dell’immigrazione, l’attenzione si sofferma sul diritto di asilo e sul divieto di respingimento, sanciti rispettivamente agli artt. 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali.
Ampio spazio viene riservato all’esame della direttiva “qualifiche”, adottata in una prima versione nel 2004 e in una successiva nel 2011, che ha codificato e regolamentato una forma di protezione - definita “sussidiaria” - che si pone a completamento dello status di rifugiato. Oggetto di approfondimento è altresì la giurisprudenza resa dalla Corte di giustizia dell’UE sull’interpretazione della direttiva “qualifiche”. Infine viene brevemente presentata la proposta di regolamento che dovrebbe andare a sostituire la direttiva 2011/95/UE.
Nell’ambito dell’Unione europea è stata prevista anche un’altra forma di protezione, quella temporanea, disciplinata attraverso la direttiva 2001/55/CE, da riconoscersi su base collettiva in caso di esodi di massa. Nondimeno, malgrado le varie crisi internazionali che hanno determinato arrivi numerosi nel territorio degli Stati membri, la direttiva sulla protezione temporanea non è mai stata attivata.
La terza parte si chiude con l’esame della direttiva 2011/36/UE sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani. Si è voluto includere tali persone nell’ambito di indagine del volume posto il forte legame sussistente tra asilo e tratta.