Papers by Angela Valletta

Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia, 2020
Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia * SOMMARIO: 1. I diritti fondame... more Il diritto al cibo religiosamente orientato al tempo di pandemia * SOMMARIO: 1. I diritti fondamentali al tempo di pandemia-2. Il "diritto al cibo"-3. La normativa speciale anti-epidemica sulla libertà di movimento-4. Diritti garantiti o libertà compresse? 1-I diritti fondamentali al tempo di pandemia L'emergenza epidemiologica ha indotto i Governi, sia locali che nazionali, a emanare una serie di provvedimenti volti a fronteggiare la pandemia. Di conseguenza si è verificata la inevitabile compressione delle libertà fondamentali dei cittadini, in particolare quella di movimento e di libertà religiosa, in ragione del prevalente diritto alla salute. Ci si pone perciò il problema relativo all' acquisto di cibo religiosamente orientato o di alimenti particolari per chi soffre di determinate patologie o allergie. Si tratta di prodotti non facilmente reperibili se non in negozi particolarmente dedicati, di scarsa diffusione sul territorio, per cui i soggetti innteressati sono costretti a spostarsi anche al di fuori dei confini del proprio comune di residenza per acquistarli, nonostante l'espressa limitazione della libertà di movimento 1. Il susseguirsi in tempo di pandemia di eventi religiosi quali la Pasqua ebraica, quella ortodossa e il Ramadan accende ancor di più i riflettori su tali problematiche. Come è noto, soprattutto in questi momenti, le religioni prescrivono il consumo di determinati cibi in osservanza di canoni religiosi. Per alcune il rispetto di tali precetti è semplicemente suggestione alimentare, per altre si traduce in vere proprie * Contributo sottoposto a valutazione. 1 Un esempio fra tanti è la notizia pubblicata dall'ANSA lo scorso 2 aprile in piena emergenza da COVID-19. Il fatto ha riguardato una multa di euro 533,00 comminata a un musulmano residente in Liguria che aveva percorso circa 40 Km, da Ventimiglia a Imperia, per acquistare cibo "halal", cibo idoneo al consumo secondo la religione musulmana (in http://www.ansa.it/liguria/notizie del 2 aprile 2020).
EDITORIALE SCIENTIFICA I lavori contenuti nel presente volume sono stati sottoposti a processo di... more EDITORIALE SCIENTIFICA I lavori contenuti nel presente volume sono stati sottoposti a processo di valutazione da parte del comitato scientifico dell'Adec composto dai seguenti professori ordinari: Prof. Romeo ABSTRACT I simboli sono parte integrante delle fedi e delle relative pratiche, al punto da trasmigrare dal mero piano spirituale all'ambito sociale, e pertanto economico, influenzando l'agire del soggetto che è, al contempo, sia uomo che fedele. Interessante appare analizzare l'interazione tra marketing e religione negli ultimi cinquant'anni, con particolare attenzione all'utilizzo dei simboli religiosi all'interno delle campagne pubblicitarie, nonché nelle operazioni di tipo commerciale.
SOMMARIO: 1. L'infl uenza della religione nel dinamico mondo dell'economia – 2. I precetti religi... more SOMMARIO: 1. L'infl uenza della religione nel dinamico mondo dell'economia – 2. I precetti religiosi come argine alle speculazioni fi nanziarie – 3. Il sostegno economico pubblico alla religione – 4. L'autonomia privata fi nanziaria religiosamente caratteriz-zata – 5. Economia ed esigenze religiose: il mercato halal.

Con sentenza n. 4978/2011 del 26.10.2011, il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso proposto dall’... more Con sentenza n. 4978/2011 del 26.10.2011, il T.A.R. Campania ha accolto il ricorso proposto dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (U.A.A.R.) contro il Comune di Torre del Greco in relazione all’avviso pubblico, da quest’ultimo diffuso
ogni anno, per l’erogazione di un “premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose” nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo. Il Comune di Torre del Greco è subentrato nella gestione del patrimonio e delle
attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco in virtù della legge 3
giugno del 1937 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. Taluni dei beni immobiliari, costituenti il suddetto patrimonio, erano stati oggetto di una volontà testamentaria espressa da un sacerdote locale nel lontano
1883 a favore della Congregazione e che ne vincolava la rendita per il sostegno delle fanciulle in condizioni di bisogno economico che volessero sposarsi. Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita nella direzione volta alla
promozione dei soli matrimoni religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha ritenuto influente tale fatto. Questo in ragione di una consolidata giurisprudenza
interpretativa dell’art. 647 c.c., per cui l’onere illecito si considera non apposto,
anche se l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamentario determini l’estinzione dell’obbligazione nascente dal modus. I mutamenti del quadro normativo successivi all’espressione della volontà testamentaria del sacerdote campano e l’affermazione a
livello costituzionale e del diritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione su base religiosa fanno dunque perdere di rilevanza pratica l’interpretazione
corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se quest’ultima venisse
interpretata nel senso di affermare il requisito del matrimonio religioso cattolico, tale obbligazione sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità con norme
imperative di diritto pubblico, quelle appunto relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto di discriminazioni, anche su base religiosa. La sentenza in esame
pone l’accento sulla stessa legislazione precedente alla Costituzione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che prevedeva l’esercizio dell’assistenza e della
beneficenza ai bisognosi senza distinzioni di culto religioso o di opinioni politiche.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, con sentenza n. 166 depositata il 20 giugno 2011,... more La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, con sentenza n. 166 depositata il 20 giugno 2011, si è pronunciata sul ricorso presentato da un’Associazione proprietaria di un edificio adibito al culto islamico contro l’avviso di accertamento emesso da un Comune della Provincia che aveva dichiarato l’assoggettabilità del suddetto immobile all’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in quanto
catastalmente classificato come categoria D/1 “opifici” e non E/7 quindi “fabbricato per esercizi di culto”. L’Associazione, infatti, rivendicava l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dalla legge per i fabbricati destinati esclusivamente
all’esercizio del culto dato che, già in due occasioni, il Tribunale di Lecco aveva esplicitamente riconosciuto quale luogo di culto l’edificio in oggetto. Tanto premesso, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ha accolto così il
ricorso in quanto la destinazione dell’edificio, quale luogo di culto della comunità di religione musulmana, era stata riconosciuta dal Tribunale di Lecco, già in precedenza, con sentenza n. 2981 e prima ancora con quella n. 257/2007, nelle
quali si affermava il diritto all’utilizzazione della proprietà privata come luogo destinato al culto, espressione del principio di libertà religiosa costituzionalmente ed universalmente garantito dall’art. 19 Cost.

Gli istituti delle confessioni diverse dalla cattolica godono di uno specifico regime tributario ... more Gli istituti delle confessioni diverse dalla cattolica godono di uno specifico regime tributario di favore. Essi sono assoggettati, in via generale, sia in materia di imposte sui redditi che in materia di imposte
sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge. Le norme di riferimento sono gli articoli 111 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. 633/72 .
Le due normative non risultano fra loro perfettamente coordinate anche se traspare dalla circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998 la volontà di uniformare la normativa Iva a quella delle imposte sui redditi.
In attuazione della delega contenuta nella l. 23 dicembre 1996, n.
662, il d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificato con d.lgs. 19
novembre 1998, n. 442, ha riordinato l’ intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sempre sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un unico regime al quale ricondurre le normative speciali già esistenti
Dal 27 al 28 Marzo 2014 si è svolto presso la Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera un Conveg... more Dal 27 al 28 Marzo 2014 si è svolto presso la Facoltà di Teologia di Lugano in Svizzera un Convegno Internazionale avente ad oggetto tematiche legate alla libertà religiosa, proponendosi di riflettere sulle sue basi filosofiche, teologiche e giuridiche nonché di analizzare gli strumenti giuridici diretti a configurare tale libertà come un diritto
fondamentale ed inalienabile dell’ordinamento internazionale. Il convegno si è articolato in tre giornate, prevedendo ogni giorno,nella fascia mattutina e serale, una Sessione di Dibattito aperta a tutti i partecipanti.
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La Costituzione riconosce l'importanza del fenomeno religioso e dei suoi interpreti istituzionali... more La Costituzione riconosce l'importanza del fenomeno religioso e dei suoi interpreti istituzionali in un generale quadro di libertà e di pluralismo. Le fedi religiose hanno un ruolo nello sviluppo dei sistemi giuridici contribuendo alla formazione di una scala di valori e di uno statuto ontologico dell'essere umano. È evidente che tra tutti i comportamenti umani negli spazi del vivere, le religiosità siano in una posizione di preminenza per il ruolo sociale che esse rivestono, in quanto chi crede persegue una finalità escatologica che potrebbe condurlo a con-flitti di lealtà. La Costituzione dedica esclusivamente al fenomeno religioso ben 4 articoli, il 7, l'8, il 19 ed il 20, ed anche l'art. 3 sul cd. " principio di eguaglianza " che esclude qualsiasi possibilità di discriminazione per ragioni religiose, nonché gli artt. 2 e 18 sulla libertà e promozione delle formazioni sociali ove si esplica la personalità dell'individuo. La " laicità " è poi inserita tra i principi supremi del nostro ordinamento come un prisma indefettibile attraverso il quale leggere ogni singola situazione giuridica, seppure nel doveroso rispetto per le differenze cultu-rali. Il nostro sistema giuridico si caratterizza per una laicità fattiva, operativa, collaborativa, attenta cioè ai valori ed alle diverse culture in gioco, nel rispetto di ogni fede religiosa. Tutto ciò si traduce in un reticolo di norme speciali, interpre-tazioni dottrinali, decisioni giurisprudenziali che formano il multicolor diritto vivente sul fenomeno religioso. Per districarsi in un sistema così complesso si rende anche necessario tradurre l'alterità mediante l'elaborazione di un lessico giuridico condiviso attraverso il nuovo " diritto interculturale ". Senza un'adeguata attenzione ai profili cultural religiosi non si possono correttamente applicare gli istituti giuridici che l'ordinamento propone perché sarebbero privi della loro effettività. Il Volume, oltre agli aspetti istituzionali, affronta e risolve anche in prospettiva professionale questioni come le forme organizzative religiose, il patrimonio degli enti ecclesiastici, le osservanze religiose, i dati sensibili, le disposizioni anticipate di trattamento, la tutela " positiva " della libertà religiosa, la trascrizione dei matrimoni religiosi, la delibazione delle sentenze ecclesiastiche, le unioni civili, la libertà religiosa nella famiglia e la kafalah. L'ampio spazio riservato a soluzioni pratiche, documenti e giurisprudenza rende il Volume uno strumento prezioso per tutti gli operatori del diritto.
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ogni anno, per l’erogazione di un “premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose” nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo. Il Comune di Torre del Greco è subentrato nella gestione del patrimonio e delle
attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco in virtù della legge 3
giugno del 1937 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. Taluni dei beni immobiliari, costituenti il suddetto patrimonio, erano stati oggetto di una volontà testamentaria espressa da un sacerdote locale nel lontano
1883 a favore della Congregazione e che ne vincolava la rendita per il sostegno delle fanciulle in condizioni di bisogno economico che volessero sposarsi. Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita nella direzione volta alla
promozione dei soli matrimoni religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha ritenuto influente tale fatto. Questo in ragione di una consolidata giurisprudenza
interpretativa dell’art. 647 c.c., per cui l’onere illecito si considera non apposto,
anche se l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamentario determini l’estinzione dell’obbligazione nascente dal modus. I mutamenti del quadro normativo successivi all’espressione della volontà testamentaria del sacerdote campano e l’affermazione a
livello costituzionale e del diritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione su base religiosa fanno dunque perdere di rilevanza pratica l’interpretazione
corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se quest’ultima venisse
interpretata nel senso di affermare il requisito del matrimonio religioso cattolico, tale obbligazione sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità con norme
imperative di diritto pubblico, quelle appunto relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto di discriminazioni, anche su base religiosa. La sentenza in esame
pone l’accento sulla stessa legislazione precedente alla Costituzione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che prevedeva l’esercizio dell’assistenza e della
beneficenza ai bisognosi senza distinzioni di culto religioso o di opinioni politiche.
catastalmente classificato come categoria D/1 “opifici” e non E/7 quindi “fabbricato per esercizi di culto”. L’Associazione, infatti, rivendicava l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dalla legge per i fabbricati destinati esclusivamente
all’esercizio del culto dato che, già in due occasioni, il Tribunale di Lecco aveva esplicitamente riconosciuto quale luogo di culto l’edificio in oggetto. Tanto premesso, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ha accolto così il
ricorso in quanto la destinazione dell’edificio, quale luogo di culto della comunità di religione musulmana, era stata riconosciuta dal Tribunale di Lecco, già in precedenza, con sentenza n. 2981 e prima ancora con quella n. 257/2007, nelle
quali si affermava il diritto all’utilizzazione della proprietà privata come luogo destinato al culto, espressione del principio di libertà religiosa costituzionalmente ed universalmente garantito dall’art. 19 Cost.
sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge. Le norme di riferimento sono gli articoli 111 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. 633/72 .
Le due normative non risultano fra loro perfettamente coordinate anche se traspare dalla circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998 la volontà di uniformare la normativa Iva a quella delle imposte sui redditi.
In attuazione della delega contenuta nella l. 23 dicembre 1996, n.
662, il d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificato con d.lgs. 19
novembre 1998, n. 442, ha riordinato l’ intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sempre sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un unico regime al quale ricondurre le normative speciali già esistenti
fondamentale ed inalienabile dell’ordinamento internazionale. Il convegno si è articolato in tre giornate, prevedendo ogni giorno,nella fascia mattutina e serale, una Sessione di Dibattito aperta a tutti i partecipanti.
Books by Angela Valletta
ogni anno, per l’erogazione di un “premio di maritaggio a favore di fanciulle bisognose” nella parte in cui prescrive il matrimonio religioso cattolico quale condizione per la concessione del suddetto contributo. Il Comune di Torre del Greco è subentrato nella gestione del patrimonio e delle
attività della Congregazione della Carità di Torre del Greco in virtù della legge 3
giugno del 1937 istitutiva degli Enti Comunali di Assistenza e del successivo d.P.R. 616/77. Taluni dei beni immobiliari, costituenti il suddetto patrimonio, erano stati oggetto di una volontà testamentaria espressa da un sacerdote locale nel lontano
1883 a favore della Congregazione e che ne vincolava la rendita per il sostegno delle fanciulle in condizioni di bisogno economico che volessero sposarsi. Sebbene la volontà testamentaria potesse essere ricostruita nella direzione volta alla
promozione dei soli matrimoni religiosi cattolici, il giudice amministrativo campano ha ritenuto influente tale fatto. Questo in ragione di una consolidata giurisprudenza
interpretativa dell’art. 647 c.c., per cui l’onere illecito si considera non apposto,
anche se l’illiceità sopravvenuta dell’onere testamentario determini l’estinzione dell’obbligazione nascente dal modus. I mutamenti del quadro normativo successivi all’espressione della volontà testamentaria del sacerdote campano e l’affermazione a
livello costituzionale e del diritto interno del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione su base religiosa fanno dunque perdere di rilevanza pratica l’interpretazione
corretta della clausola testamentaria, in quanto anche se quest’ultima venisse
interpretata nel senso di affermare il requisito del matrimonio religioso cattolico, tale obbligazione sarebbe comunque da ritenersi estinta per incompatibilità con norme
imperative di diritto pubblico, quelle appunto relative ai principi costituzionali di uguaglianza e al divieto di discriminazioni, anche su base religiosa. La sentenza in esame
pone l’accento sulla stessa legislazione precedente alla Costituzione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che prevedeva l’esercizio dell’assistenza e della
beneficenza ai bisognosi senza distinzioni di culto religioso o di opinioni politiche.
catastalmente classificato come categoria D/1 “opifici” e non E/7 quindi “fabbricato per esercizi di culto”. L’Associazione, infatti, rivendicava l’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dalla legge per i fabbricati destinati esclusivamente
all’esercizio del culto dato che, già in due occasioni, il Tribunale di Lecco aveva esplicitamente riconosciuto quale luogo di culto l’edificio in oggetto. Tanto premesso, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ha accolto così il
ricorso in quanto la destinazione dell’edificio, quale luogo di culto della comunità di religione musulmana, era stata riconosciuta dal Tribunale di Lecco, già in precedenza, con sentenza n. 2981 e prima ancora con quella n. 257/2007, nelle
quali si affermava il diritto all’utilizzazione della proprietà privata come luogo destinato al culto, espressione del principio di libertà religiosa costituzionalmente ed universalmente garantito dall’art. 19 Cost.
sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge. Le norme di riferimento sono gli articoli 111 del T.U.I.R. e 4 del D.P.R. 633/72 .
Le due normative non risultano fra loro perfettamente coordinate anche se traspare dalla circolare ministeriale n. 124/E del 12 maggio 1998 la volontà di uniformare la normativa Iva a quella delle imposte sui redditi.
In attuazione della delega contenuta nella l. 23 dicembre 1996, n.
662, il d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificato con d.lgs. 19
novembre 1998, n. 442, ha riordinato l’ intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sempre sotto il profilo tributario, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, attraverso un unico regime al quale ricondurre le normative speciali già esistenti
fondamentale ed inalienabile dell’ordinamento internazionale. Il convegno si è articolato in tre giornate, prevedendo ogni giorno,nella fascia mattutina e serale, una Sessione di Dibattito aperta a tutti i partecipanti.