Papers by davide galliani

lavoro (aggiornato alla data del 30 settembre 2017) è il risultato di un confronto costante e di ... more lavoro (aggiornato alla data del 30 settembre 2017) è il risultato di un confronto costante e di lunga durata tra i due Autori, e si inserisce tra i prodotti del progetto di ricerca cofinanziato dall'Unione Europea "The Right to Hope. Life imprisonment in the European Context". Dal punto di vista redazionale, i § §1-7 sono stati scritti dal Prof. Andrea Pugiotto, mentre i § §8-11 sono stati scritti dal Prof. Davide Galliani. 1 In tema, per una visione d'insieme dei pregressi orientamenti della Corte costituzionale, vedi F. BAILO, La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica), Milano, 2012, 157 ss. La più recente riflessione interdisciplinare lungo il crinale che separa discrezionalità legislativa e sindacato di costituzionalità in ambito penale si trova ora in I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017. 9 Coglie dunque nel segno l'osservazione di C. MUSUMECI, Ergastolo. Giorno e notte, in Giustizia insieme, 2012, fasc. 1, 38, per cui, secondo la dinamica normativa dell'art. 4-bis ord penit., «sembra che la non collaborazione sia ancora più grave del reato commesso». 10 Non a caso la Corte costituzionaleper salvarne la trama di fondoha dato copertura costituzionale all'art. 4-bis ord. penit. ricorrendo all' «espediente teorico» (G. FIANDACA, sub art. 27, commi 3 e 4, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1991, 331) della teoria polifunzionale della pena in chiave riduttiva del principio rieducativo: se ne accorge M. RONCO, Il significato, cit., 138, che cita a supporto ampi stralci della sent. n. 306/1993. 11 M. RONCO, Il significato, cit., 143 12 È infatti statisticamente accertato che tra i detenuti ammessi ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla pena si registra un tasso di recidiva di molto inferiore rispetto a quello presente tra i detenuti che scontano integralmente una pena intramuraria: cfr.

Il contributo si divide in tre parti. Nella Prima Parte, si affronta la questione dell'ergast... more Il contributo si divide in tre parti. Nella Prima Parte, si affronta la questione dell'ergastolo ostativo in una prospettiva sia storica sia sociologica. In particolare, si discute delle differenze tra la dissociazione dal terrorismo e la utile collaborazione con la giustizia nel caso di criminalita organizzata di stampo mafioso. Inoltre, si riflette sul tema utilizzando la comune esperienza, concetto sociologico che, di frequente, i giudici utilizzano quando affrontano problemi legati alla mafia.La Parte Seconda espone, brevemente, quelli che potrebbero essere i contenuti della sentenza Viola v. Italia della Corte di Strasburgo, che per la prima volta prendera posizione sull'ergastolo ostativo.Infine, la Parte Terza ragiona sui differenti ruoli che, rispetto all'ergastolo ostativo, possono ricoprire, rispettivamente, gli studiosi, gli avvocati e i giudici.Parole chiave: ergastolo, regime ostativo, costituzione, Cedu, giudici

n.313 presso il Tribunale di Roma n. 999-11 aprile 2020 Emergenza Covid-19, carceri e diritto all... more n.313 presso il Tribunale di Roma n. 999-11 aprile 2020 Emergenza Covid-19, carceri e diritto alla salute Intervista a Davide Galliani. di Michela Petrini La situazione di emergenza determinata dalla pandemia è ancora attuale. Ogni giorno vengono comunicati dalla protezione civile e commentati dai mass-media i dati relativi al numero dei contagiati, dei morti e dei guariti, ma non sembra che vi sia particolare attenzione alla situazione sanitaria nelle carceri, secondo lei quali sono le ragioni di questo silenzio? La scena "carcere" nel Faust di Goethe-la più antica di tutta l'opera, composta quando l'autore, appena ventenne, fu testimone della tragica fine di Margherita Brandt-inizia con queste parole, pronunciate da Faust mentre sta per entrare nella cella di Margherita: "Mi penetra, da tanto non più provato, un brivido; tutta l'umana miseria mi stringe (…). Il tuo esitare è la sua morte". Lei mi chiede quali sono le ragioni del silenzio sul problema pandemia in carcere. La risposta più sincera e più giuridica che riesco a darle è questa: abbiamo smesso di provare i brividi che provoca l'umana miseria, e non comprendiamo che esitare significa morire. Esiste nella nostra testa un maledetto muro, che impedisce di pensare al mondo ristretto come pensiamo al mondo non ristretto. Sto parlando di pensare al carcere, non delle soluzioni da prendere. Ma è evidente che se la premessa è giusta (il carcere non abita Marte, il carcere in fondo siamo noi), allora le soluzioni sono conseguenti. Soluzioni che possono essere differenti, alcune più giuste di altre, alcune più sbagliate, come sempre del resto. Quello che non possiamo sbagliare è il punto di partenza: ed è esattamente il nostro grande errore, se vogliamo individuare il motivo del silenzio al quale lei accenna nella domanda. Vorrei aggiungere una riflessione. Tutti abbiamo nella testa questo maledetto muro. I politici, salvo alcune rarissime eccezioni. La protezione civile, che però non ho idea se abbia autonomia nella scelta dei temi sui quali relazionare. Le chiedo e mi domando: il giornalismo esiste ancora, se intendiamo l'arte di provocare, far riflettere, indirizzare? A me sembra che il giornalismo italiano viva un periodo di decadimento. Cosa aspetta un giornalista a chiedere della questione carcere e pandemia al presidente del consiglio, al ministro della sanità, al responsabile della brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by AIR Universita degli studi di Milano
i cui atti sono in corso di pubblicazione, a cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta, nella... more i cui atti sono in corso di pubblicazione, a cura di Giuditta Brunelli e Giovanni Cazzetta, nella collana edita da Giuffrè del Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno dell'Università degli Studi di Firenze. Si coglie l'occasione per un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori del seminario ferrarese. 1 () Cfr. Stanley and Niemi 1992, p. 291. Il dato è per difetto, in quanto non tiene conto delle nomine nemmeno proposte a causa della preventiva presa di posizione (contraria) del Senato. Il dato, inoltre, essendo del 1992, andrebbe aggiornato, tuttavia, le proporzioni nel complesso non risulterebbero molto differenti.

Section of the Court, with the sentence Viola v. Italy No. 2, has ascertained the violation of th... more Section of the Court, with the sentence Viola v. Italy No. 2, has ascertained the violation of the article 3 of the European Convention of Human Rights, therefore the violation of human dignity. The paper analyzes the main arguments of the Viola sentence, appreciating the juridical depth, and hypothesizes the possible consequences on the imminent judgment of the Constitutional Court. Attached to the paper, the Italian translation of Viola v. Italy No. 2. SOMMARIO: 1. Conto alla rovescia?-2. Al cuore della sentenza Viola v. Italia n. 2.-3. La scelta di collaborare con la giustizia può non essere libera.-4. L'equivalenza tra collaborazione e ravvedimento può non essere vera.-5. False riducibilità della pena perpetua.-6. Lo scopo della pena e la dignità umana.-7. L'argomento della genesi storica e del contesto di applicazione del regime ostativo.-8. E ora? Indietro non si torna.-9. Dal caso Viola al caso Cannizzaro.-ALLEGATO: Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola v. Italia n.2, ric. n° 77633/16, (versione italiana). Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il presente commento (aggiornato alla data del 25 luglio 2019) è il risultato di un confronto costante e duraturo tra i due Autori sul tema dell'ergastolo ostativo, e si inserisce tra i prodotti del progetto di ricerca cofinanziato dall'Unione Europea "The Right to Hope. Life Imprisonment in the European Context. Redazionalmente, i § §1-5 e 7 sono stati scritti dal Prof. Andrea Pugiotto, mentre i § §6 e 8-9 sono stati scritti dal Prof. Davide Galliani.
INTERNET E LA FUNZIONE COSTITUZIONALE RIEDUCATIVA DELLA PENA (*) di Davide Galliani SOMMARIO: 1. ... more INTERNET E LA FUNZIONE COSTITUZIONALE RIEDUCATIVA DELLA PENA (*) di Davide Galliani SOMMARIO: 1. Un tema complesso.-2. L'erompere delle prassi.-3. I primi interventi della Corte di Strasburgo.-3.1. Accessibilità a Internet e diritto alla difesa.-3.1.1. Un'opinione dissenziente indicativa.-3.2. Accessibilità a Internet e il diritto all'istruzione.-4. La possibile chiave di volta: l'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

1) Recenti casi giudiziari e le connesse iniziative di amministratori pubblici che hanno dichiara... more 1) Recenti casi giudiziari e le connesse iniziative di amministratori pubblici che hanno dichiarato di volere "disobbedire" alle leggi ritenute in contrasto con i valori supremi del nostro Paese hanno riportato al centro del dibattito il rapporto fra Legge e Costituzione. Secondo Lei quali strumenti ha il giudice comune per riportare a coerenza il sistema ritenuto in contrasto con i valori fondanti della società? 2) Come si concilia il dovere del giudice di applicare la legge con quello di segnalare, anche in ambiti apparentemente estranei all'esercizio della giurisdizione, le frizioni del sistema con i metaprincipi della società? Intravede nell'attività di esternazione dei giudici al di fuori delle sentenze un possibile vulnus ai canoni dell'autonomia e dell'indipendenza del giudiziario? 3) Marta Cartabia, in un suo recente saggio dedicato ad una riflessione a due voci con Luciano Violante su Antigone ed Edipo,individua, ricordando l'esperienza del Guido Calabresi "giudice" di una Corte federale americana, le possibili strade che il giudice deve percorrere per ricercare, reperire e inventare, per dirla con Paolo Grossi, soluzioni che impediscano l'applicazione di pene ingiuste. Quali suggerimenti si sente di dare ai giudici sul tema? 1.La scelta del tema Roberto Giovanni Conti Riflettere sulla disobbedienza del giudice può sembrare una contraddizione in termini. Il giudice chiamato ad attuare ed applicare la legge non potrebbe né dovrebbe ad essa sottrarsi, né alla stessa potrebbe e dovrebbe contravvenire. D'altra parte, la soggezione del giudice alla legge dovrebbe impedire al giudice di ribellarsi alla sua forza cogente.
Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di Strasburgo di a... more Esiste un diritto che non sia umano? A proposito della possibilità della Corte di Strasburgo di accordare il risarcimento anche quando non è stato chiesto * di Davide Galliani ** (15 aprile 2017) * Scritto sottoposto a referee.

Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, la reclusione in carcere non può essere sen... more Se il fine della pena è la risocializzazione del reo, la reclusione in carcere non può essere senza fine: ecco perché, da sempre, l’ergastolo è e resta un nodo giuridico da dibattere e da sciogliere. Il presente volume intende farlo, nella condivisa prospettiva di un suo definitivo superamento. La Sezione I della Parte Prima ospita i contributi più rilevanti che, nel tempo, gli autori hanno dedicato al tema, restituendo così un quadro d’insieme delle vicende ordinamentali della pena perpetua, considerata in tutte le sue tipologie. La Sezione II della Parte Prima riproduce due amici curiae, presentati a Strasburgo nel caso Viola v. Italia n. 2, decidendo il quale la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata – per la prima volta – sull’ergastolo ostativo. E lo ha dichiarato in violazione dell’art. 3 della Convenzione, quindi, della dignità umana, la quale, secondo le puntuali parole della Corte, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento. L’intera Parte Seconda, invece, offre una silloge delle sentenze più rilevanti riguardanti il regime giuridico della pena perpetua, pronunciate dalla Corte di Cassazione, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti umani (tra le quali la recentissima Viola v. Italia n. 2, qui tradotta in lingua italiana). Vista nel suo insieme, si tratta di una giurisprudenza che, dal 1956 ad oggi, ha sferrato duri colpi alla perpetuità dell’ergastolo, senza tuttavia colpirlo in modo definitivo. Anche per questo, la Sezione II della Parte Seconda ospita tre atti di promovimento alla Consulta con i quali è stata posta, ed è ora riproposta, la questione di costituzionalità sulla variante del carcere a vita che più delle altre nega la speranza, l’ergastolo ostativo. Altro non è il diritto alla speranza, se non la presa d’atto che, dietro a qualsiasi perpetuità e a qualsiasi automatismo, esiste una persona, che – per la Costituzione – non è mai persa per sempre.
Quaderni costituzionali, 2013
This essay in its first part firstly affirms the methodological necessity to avoid a merely forma... more This essay in its first part firstly affirms the methodological necessity to avoid a merely formal approach in the legal study of the role of the Head of State. Starting from this methodological assumption, the essay analyzes some of the most debated issues regarding the presidential role: the President's accountability or its lack thereof; the function to guarantee the continuity of the legal order; the President's role within a parliamentary form of government and more generally the possibility to attribute a prescriptive value (instead of a merely descriptive one) to the classification of the form of government. In its second part, the paper looks at some of the defining moments, from a constitutional perspective, of Napolitano's presidency.
Global Jurist, 2016
Life Imprisonment, unlike the death penalty, does not attract the attention of the doctrine. Ther... more Life Imprisonment, unlike the death penalty, does not attract the attention of the doctrine. There are, however, significant developments in the European Court of Human Rights case law. In this paper, using a comparative methodology, we highlight the standard that, at international level, allows to consider Life Imprisonment compatible with human dignity-that is the right to a substantial judicial review. It is no longer acceptable that the ‘last word’ on the lifers’ early release is still entrusted to political power.

SSRN Electronic Journal, 2014
L'articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo del ... more L'articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo del 9 luglio 2013 con la quale i giudici hanno dichiarato, sedici voti contro uno, che la pena dell'ergastolo-senza fissazione di un periodo di tempo dopo il quale è possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto unicamente la possibilità di ottenere la scarcerazione anticipata da parte del Ministro-viola l'art. 3 della CEDU, ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti. Prima di esaminare il legal reasoning e la sua applicazione al caso concreto, si propone una dettagliata ricostruzione del contesto politico-istituzionale a fronte del quale è maturata la decisione e si ripercorre il più importante precedente sulla legittimità convenzionale dell'ergastolo. The article explores Vinter and others vs. the United Kingdom of the Strasbourg Court (July 9, 2013). Judges declared, sixteen votes to one, that Life Imprisonment-without setting a period after which it is possible to apply for a review and leaving the convict with the sole possibility to obtain early release by Minister-violates Article 3 of the ECHR, which provides that no one shall be subjected to torture and inhuman or degrading punishment or treatment. Before examining the legal reasoning and its application to the case, the author offers a detailed analysis of the institutional context which helped to reach the decision and traces the most important precedent about the conventional compatibility of Life Imprisonment.
SSRN Electronic Journal, 2015
** Il presente scritto trae spunto da due relazioni presentate, la prima, al Seminario Un Codice ... more ** Il presente scritto trae spunto da due relazioni presentate, la prima, al Seminario Un Codice dei crimini internazionali. Proposta per l'adeguamento dell'ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, Università degli Studi di Milano, 26 marzo 2015 e, la seconda, alla Tavola Rotonda Abolizione della pena di morte nel mondo e dell'ergastolo come negazione dei principi costituzionali, Università degli Studi di Padova, 30 marzo 2015.
... Publication date: 2005. Keywords: Diritto regionale. MIUR subjects: Settore IUS/09 - Istituzi... more ... Publication date: 2005. Keywords: Diritto regionale. MIUR subjects: Settore IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico. Citation: I regolamenti regionali tra riforme costituzionali e statuti : titolarità e ambiti di intervento / Davide Galliani. - Milano : Giuffrè, 2005. - ISBN 8814118833. ...
XIII diffusi (e così sarà sempre) dalla Rassegna del Forum di Quaderni Costituzionali, che ringra... more XIII diffusi (e così sarà sempre) dalla Rassegna del Forum di Quaderni Costituzionali, che ringraziamo per la sinergia tanto preziosa quanto indispensabile a garantire tempestività alla pubblicazione dei nostri lavori. Sarà così possibile per chiunque, con un semplice clic sul proprio pc e senza spese di sorta, attingere ai risultati prodotti da uno sforzo davvero collettivo. Se è vero-come ha detto Papa Francesco-che «l'ergastolo non è la soluzione dei problemi ma un problema da risolvere», ci auguriamo che questo volume possa tornare utile in vista delle decisioni e delle riflessioni che accompagneranno la pronuncia della Corte costituzionale, mai così tanto attesa.
Judicial Power in a Globalized World, Liber Amicorum Vincent De Gaetano, editors Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtuczek, 2019
The purpose of this article is to demonstrate that the de jure reducibility standard of Life Impr... more The purpose of this article is to demonstrate that the de jure reducibility standard of Life Imprisonment needs to be reconsidered. This is because de jure irreducible Life Imprisonment does not exist. Therefore, instead of the de jure reducible standard, it should be more appropriate to talk about de jure reducible Life Imprisonment by formaI and (especially) substantial judicial review. The difference is not purely
nominative. The integration of the substantial judicial review makes Life Imprisonment more respectful of human dignity. The new standard is more adequate for the relevant intemational law and with reference to some principles recognized around the world, as separation of power, judicial review and (of course) human dignity.

Waiting for the judgment of Constitutional Court (scheduled for 22 October 2019), the Perpetual L... more Waiting for the judgment of Constitutional Court (scheduled for 22 October 2019), the Perpetual Life Imprisonment was sentenced by the European Court of Human Rights. The First Section of the Court, with the sentence Viola v. Italy No. 2, has ascertained the violation of the article 3 of the European Convention of Human Rights, therefore the violation of human dignity. The paper analyzes the main arguments of the Viola sentence, appreciating the juridical depth, and hypothesizes the possible consequences on the imminent judgment of the Constitutional Court. Attached to the paper, the Italian translation of Viola v. Italy No. 2. SOMMARIO: 1. Conto alla rovescia?-2. Al cuore della sentenza Viola v. Italia n. 2.-3. La scelta di collaborare con la giustizia può non essere libera.-4. L'equivalenza tra collaborazione e ravvedimento può non essere vera.-5. False riducibilità della pena perpetua.-6. Lo scopo della pena e la dignità umana.-7. L'argomento della genesi storica e del contesto di applicazione del regime ostativo.-8. E ora? Indietro non si torna.-9. Dal caso Viola al caso Cannizzaro.-ALLEGATO: Corte Europea dei Diritti Umani, Prima Sezione, sentenza 13 giugno 2019, Viola v. Italia n.2, ric. n° 77633/16, (versione italiana). Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il presente commento (aggiornato alla data del 25 luglio 2019) è il risultato di un confronto costante e duraturo tra i due Autori sul tema dell'ergastolo ostativo, e si inserisce tra i prodotti del progetto di ricerca cofinanziato dall'Unione Europea "The Right to Hope. Life Imprisonment in the European Context. Redazionalmente, i § §1-5 e 7 sono stati scritti dal Prof. Andrea Pugiotto, mentre i § §6 e 8-9 sono stati scritti dal Prof. Davide Galliani.
RIDPP 3/2018, 2018
Ergastolo ostativo, Corte europea dei diritti umani
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nominative. The integration of the substantial judicial review makes Life Imprisonment more respectful of human dignity. The new standard is more adequate for the relevant intemational law and with reference to some principles recognized around the world, as separation of power, judicial review and (of course) human dignity.
nominative. The integration of the substantial judicial review makes Life Imprisonment more respectful of human dignity. The new standard is more adequate for the relevant intemational law and with reference to some principles recognized around the world, as separation of power, judicial review and (of course) human dignity.
La Sezione I della Parte Prima ospita i contributi più rilevanti che, nel tempo, gli autori hanno dedicato al tema, restituendo così un quadro d’insieme delle vicende ordinamentali della pena perpetua, considerata in tutte le sue tipologie. La Sezione II della Parte Prima riproduce due amici curiae, presentati a Strasburgo nel caso Viola v. Italia n. 2, decidendo il quale la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata – per la prima volta – sull’ergastolo ostativo. E lo ha dichiarato in violazione dell’art. 3 della Convenzione, quindi, della dignità umana, la quale, secondo le puntuali parole della Corte, situata al centro del sistema creato dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà, senza operare al tempo stesso per il suo reinserimento.
L’intera Parte Seconda, invece, offre una silloge delle sentenze più rilevanti riguardanti il regime giuridico della pena perpetua, pronunciate dalla Corte di Cassazione, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti umani (tra le quali la recentissima Viola v. Italia n. 2, qui tradotta in lingua italiana). Vista nel suo insieme, si tratta di una giurisprudenza che, dal 1956 ad oggi, ha sferrato duri colpi alla perpetuità dell’ergastolo, senza tuttavia colpirlo in modo definitivo. Anche per questo, la Sezione II della Parte Seconda ospita tre atti di promovimento alla Consulta con i quali è stata posta, ed è ora riproposta, la questione di costituzionalità sulla variante del carcere a vita che più delle altre nega la speranza, l’ergastolo ostativo. Altro non è il diritto alla speranza, se non la presa d’atto che, dietro a qualsiasi perpetuità e a qualsiasi automatismo, esiste una persona, che – per la Costituzione – non è mai persa per sempre.