Edizione 2016 Testo aggiornato alle modifiche di cui al dlgs 16 novembre 2015, n. 180 Disposizion... more Edizione 2016 Testo aggiornato alle modifiche di cui al dlgs 16 novembre 2015, n. 180 Disposizioni sulla legge in generale CAPO I Delle fonti del diritto DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE Art. 1. (Indicazione delle fonti). Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi. Art. 2. (Leggi). La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Art. 3. (Regolamenti). Il potere regolamentare del Governo e' disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorita' e' esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' delle leggi particolari. Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare). I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5. (Norme corporative). Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Art. 6. (Formazione ed efficacia delle norme corporative). La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi 1
Edizione 2016 Testo aggiornato alle modifiche di cui al dlgs 16 novembre 2015, n. 180 Disposizion... more Edizione 2016 Testo aggiornato alle modifiche di cui al dlgs 16 novembre 2015, n. 180 Disposizioni sulla legge in generale CAPO I Delle fonti del diritto DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE Art. 1. (Indicazione delle fonti). Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative 4) gli usi. Art. 2. (Leggi). La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Art. 3. (Regolamenti). Il potere regolamentare del Governo e' disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorita' e' esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformita' delle leggi particolari. Art. 4. (Limiti della disciplina regolamentare). I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5. (Norme corporative). Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive. Art. 6. (Formazione ed efficacia delle norme corporative). La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel codice civile e in leggi 1
Uploads
Papers by Luc Fed