Papers by Anna Lucia Valvo
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2024
Sulla personalità giuridica delle organizzazioni internazionali-4. Gli individui nel diritto inte... more Sulla personalità giuridica delle organizzazioni internazionali-4. Gli individui nel diritto internazionale: la legittimazione ad agire-5. Legittimazione processuale passiva e responsabilità dell'individuo nel sistema penale internazionale-6. Conclusioni

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2024
Il Volume "Turismo e territori: problemi e prospettive per lo sviluppo sostenibile", curato dalla... more Il Volume "Turismo e territori: problemi e prospettive per lo sviluppo sostenibile", curato dalla Prof.ssa Loredana Giani, rappresenta un'opera di importante valore accademico e pratico che attraverso una pluralità di contributi affronta il tema del turismo in una prospettiva interdisciplinare e multidimensionale offrendo un'analisi delle sfide contemporanee e delle potenzialità intrinseche del settore per promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. La Curatrice, Loredana Giani, guida un'opera che parte dalla premessa fondamentale del turismo come strumento strategico per lo sviluppo dei territori, non solo in termini economici ma anche sociali e culturali proponendo una visione del turismo non più limitata alla dimensione imprenditoriale, ma orientata verso la valorizzazione delle risorse territoriali e delle "territorialità positive". Il Volume riesce a coniugare i principi del diritto amministrativo con una visione sistemica del turismo integrando aspetti giuridici, economici, sociali e ambientali in una prospettiva che arricchisce il dibattito accademico e favorisce una riflessione critica sulla sostenibilità e sulla governance territoriale. Il tema della sostenibilità permea l'intero volume, delineando il turismo come un potente strumento per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030. Particolare enfasi è posta sull'interazione tra sviluppo economico, equità sociale e tutela ambientale. Gli importanti contributi ospitati nel Volume evidenziano l'importanza del turismo come driver per uno sviluppo sostenibile e le analisi dei vari Autori offrono strumenti teorici e pratici per orientare politiche pubbliche e strategie imprenditoriali verso un equilibrio tra conservazione delle risorse, inclusività sociale e crescita economica. I saggi, curati da autorevoli studiosi, offrono approfondimenti teorici e casi di studio che spaziano da contesti nazionali a esperienze internazionali affrontando il fenomeno turistico sotto diverse prospettive: prospettiva economica che individua il turismo come settore trainante per lo sviluppo economico, soprattutto in territori marginali o sottosviluppati; sociale: l'inclusività e il rispetto delle comunità locali come condizioni necessarie per uno sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle certificazioni eSG e al ruolo delle donne nel settore turistico; prospettiva ambientale, sotto il profilo dell'importanza di un modello turistico resiliente ed ecosostenibile, in grado di valorizzare il patrimonio naturale e culturale senza comprometterlo, e prospettiva tecnologica sotto il profilo del contributo innovativo del digitale per il turismo culturale e l'heritage, con riflessioni avanzate sulla dematerializzazione del patrimonio. Il Volume offre anche spunti innovativi che lo rendono unico nel panorama delle opere sul turismo se sol si pensa, per citarne solo alcuni, al tema sul ruolo delle smart cities affrontato da Gianluigi Delle Cave il quale esplora come le città intelligenti possano integrare il turismo con le esigenze dei residenti, creando un ecosistema sostenibile; al turismo indigeno affrontato da Emanuele Fratto Rosi Grippaudo la cui analisi sul turismo nelle nazioni dei nativi americani pone l'accento sulla conservazione culturale e sullo sviluppo economico

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2024
La sentenza si inserisce in un quadro giuridico multilivello che include la Costituzione italiana... more La sentenza si inserisce in un quadro giuridico multilivello che include la Costituzione italiana, in particolare l'art. 10, comma 3, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero a cui sia impedito nel proprio Paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; il diritto dell'Unione Europea in relazione alle Direttive 2011/95/ue e 2013/32/ue che disciplinano rispettivamente il riconoscimento della protezione internazionale e le procedure comuni per l'esame delle domande; il diritto internazionale con particolare riguardo alla Convenzione di Ginevra del 1951 e il principio di non refoulement. Preliminarmente, si rende necessario chiarire che, benché in giurisprudenza la questione sia pacifica (ma meno in dottrina), si ritiene che il conseguimento della protezione internazionale non sia un diritto soggettivo ma sia un interesse legittimo. In nessun modo la Convenzione di Ginevra del 1951 impone agli Stati un obbligo di concessione dello status di rifugiato; l'unico obbligo che incombe sugli Stati e il dovere di non respingere (non refoulement di cui all'art. 33 della citata Convenzione) il richiedente la protezione internazionale ai fini della valutazione della sua posizione personale in riferimento allo Stato di provenienza. Certamente la protezione internazionale costituisce uno strumento di tutela contro l'impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche nello Stato di origine; tuttavia, il diritto d'asilo in senso tecnico non è un diritto soggettivo pieno ma un diritto condizionato alla verifica dei presupposti stabiliti dalla legge. In questa prospettiva, il diritto d'asilo non costituisce un diritto assoluto che può essere fatto valere in ogni circostanza, bensì un diritto che nasce all'esito dell'accertamento dell'esistenza di specifici requisiti normativi, come stabilito dall'art. 10 Cost., dalla Convenzione di Ginevra e dalla normativa europea. Più correttamente, può dirsi che la protezione internazionale si configura come un interesse legittimo poiché il riconoscimento dell'asilo richiede l'intervento di un'autorità amministrativa che esercita un potere tecnico-discrezionale. In altri termini, i diritti fondamentali dello straniero (pur riconosciuti nell'art. 2 Cost.) non possono essere automaticamente esercitati senza il rispetto delle proce
Dalla sovranità nazionale alla sovranità negoziale, “Giorni del diritto Rolando Quadri”, , 2024
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2024
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2024
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2023
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2023
Arroccata nel suo formalismo giuridico, con la sentenza del 13 luglio 2023 (Causa c-765/21), la S... more Arroccata nel suo formalismo giuridico, con la sentenza del 13 luglio 2023 (Causa c-765/21), la Seconda Sezione della Corte di giustizia ha deciso di non decidere e ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova con Ordinanza del 7 dicembre 2021.
The contribution briefly analyses the methods and criteria for accession of a state to the Europe... more The contribution briefly analyses the methods and criteria for accession of a state to the European Union and investigates the accession process of the Western Balkans states. The contribution intends to underline the strategic importance of the states of the Balkan Region for the purpose of relaunching the process of European integration.
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2022
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2022
Penale Diritto e Procedura, 2022
The idea of the European Public Prosecutor's Office arises from the observation that the
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... more The idea of the European Public Prosecutor's Office arises from the observation that the
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insufficiency of the tools offered by judicial cooperation could be overcome by the establishment of a Public
Prosecutor of European origin whose investigations (conducted, in fact, at European level) could more easily
reach the celebration of a process, of course, on a national basis.
However, the Regulation establishing the European Public Prosecutor's Office lends itself to some reflection
of a critical nature also because it does not seem to take into due consideration the substantial differences
between the criminal procedural law systems of the various Member States. The contribution is aimed at
highlighting some of the contradictions of the EU Regulation 1939/2017 specifically in terms of the protection
of the rights of the defense
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2022
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2021
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2021

Nauka, bezbednost, policija
Trafficking in human beings is a phenomenon which from time immemorial the international communit... more Trafficking in human beings is a phenomenon which from time immemorial the international community has had to face through the arrangement of legal instruments for its prevention and suppression. The first international Conventions that faced the problem date back to the early 1900s although, at the time, trafficking in human beings was better known as "white slave trade" and concerned a phenomenon smaller than today. In fact, today's trafficking in human beings has boundaries wider than in the past, not only in terms of quantity but also in terms of quality of the organized criminal groups who are engaged in human trafficking. Qualified as a crime against humanity by the Rome Statute of July 1998 establishing the International Criminal Court, which in its Art. 7 includes enslavement as a crime against humanity prohibited by the Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948, today trafficking in human beings is also expressly prohibited by the Charter of Fundamental Rights of the European Union which in its Art. 5 provides that "no one shall be held in slavery or servitude; no one shall be required to perform forced or compulsory labour; trafficking in human beings is prohibited".

Sommario: 1. Cenni di carattere introduttivo.-2. Le Raccomandazioni delle Istituzioni europee.-3.... more Sommario: 1. Cenni di carattere introduttivo.-2. Le Raccomandazioni delle Istituzioni europee.-3. Cenni sulle legislazioni in materia di unioni civili di alcuni Stati membri.-4. Il principio di non discriminazione nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.-5. Le competenze dell'Unione europea in materia di diritto di famiglia.-6. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo.-7. Le competenze di attribuzione dell'Unione europea.-8. La Direttiva 2004/38/ce e il diritto all'unità familiare.-9. L'orientamento del "legislatore" europeo in materia di unioni matrimoniali.-10. Il "Libro verde" della Commissione sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza e del riconoscimento reciproco. 1. La società contemporanea è caratterizzata da una sempre maggior diffusione di differenti modelli di struttura familiare 1 sostanzialmente inesistenti in passato e benché gli Stati ...

KorEuropa, 2021
Parolin, sollecita qualche spunto di riflessione sullo status di "Stato osservatore" presso una O... more Parolin, sollecita qualche spunto di riflessione sullo status di "Stato osservatore" presso una Organizzazione internazionale e sul possibile mancato rispetto dei principi ispiratori dell'Organizzazione internazionale da parte, appunto, dello Stato "osservatore". A necessario chiarimento della vicenda oggetto del "Decreto Singolare", molto brevemente in fatto, si ricordano i termini della questione che ha dato luogo alla emanazione del detto "Decreto". La Comunità Monastica di Bose è un'Associazione privata di fedeli istituita a norma del Codice di Diritto Canonico (can. 299, par. 2) con sede a Magnano, della Provincia e Diocesi di Biella, iscritta nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Biella, riconosciuta con Decreto del Vescovo di Biella Monsignor Massimo Giustetti in data 11 luglio 2001. Con lettere datata 30 novembre 2019 Prot. 1569/SdS/2019) a firma del Segretario di Stato, veniva notificata all'allora Priore la visita apostolica presso la Comunità, disposta dal Pontefice. All'esito della detta visita apostolica veniva emanato il "Decreto Singolare" in commento e della cui conformità a quanto previsto dalla CEDU è legittimo porsi più di qualche interrogativo.

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2021
Con sentenza del 27 gennaio 2021 il Gup di Regio Emilia, Dott. Dario de luca, ha chiarito, specif... more Con sentenza del 27 gennaio 2021 il Gup di Regio Emilia, Dott. Dario de luca, ha chiarito, specificandone i termini, la illegittimità del famigerato dpcM dell'8 marzo 2020 che, com'è noto, limitava la libertà di circolazione anzi, come chiarito dal Giudice, la libertà personale dei cittadini italiani pretendendo da un canto, che i cittadini restassero chiusi dentro casa e, d'altro canto, una autocertificazione a giustificazione della eventuale "violazione" di quanto prescritto dal dpcM in merito all'obbligo di reclusione. Molto brevemente in fatto: il Pubblico Ministero chiedeva l'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di due cittadini italiani i quali, onde "giustificare" il fatto di essersi recati fuori dalla propria abitazione nel periodo in cui era in vigore il citato dpcM, avevano rilasciato dichiarazioni asseritamente false ai Carabinieri che li avevano fermati per un controllo. Nel procedere con sentenza del 27 gennaio 2021 all'assoluzione degli imputati, il Giudice illumina anche sulla reale portata del dpcM dell'8 marzo 2020 fornendo preziosi strumenti, in punto di diritto, per ritenere parimenti illegittimo il dl 13 marzo 2021, n. 30. Al di là delle pretestuose argomentazioni con cui nel detto dpcM si individua un obbligo autogiustificante per chiunque circolava sul territorio della Repubblica e rispetto alle quali non tiene conto soffermarsi, le condivisibili argomentazioni della sentenza in commento puntano l'accento sulla sostanziale differenza fra limitazione della libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione e la libertà personale di cui all'art. 13 della Costituzione dei quali il Gup in questione sottolinea la violazione da parte del dpcM. In proposito il Giudice rileva come il citato art. 13 Cost. prescriva non soltanto una riserva di legge ma anche, e soprattutto, una riserva di giurisdizione nella misura in cui la restrizione della libertà personale è ammessa nei soli casi previsti dalla legge e soltanto in presenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Parimenti, l'art. 5 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950, prevede, senza eccezione alcuna, una duplice riserva, di legge e di giurisdizione, per legittimare la eventuale restrizione della libertà personale.
Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, 2021
regola è quella dell'attribuzione del patronimico ma al figlio può essere attribuito il cognome d... more regola è quella dell'attribuzione del patronimico ma al figlio può essere attribuito il cognome della madre se i genitori hanno rilasciato una concorde dichiarazione in tal senso.
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Papers by Anna Lucia Valvo
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insufficiency of the tools offered by judicial cooperation could be overcome by the establishment of a Public
Prosecutor of European origin whose investigations (conducted, in fact, at European level) could more easily
reach the celebration of a process, of course, on a national basis.
However, the Regulation establishing the European Public Prosecutor's Office lends itself to some reflection
of a critical nature also because it does not seem to take into due consideration the substantial differences
between the criminal procedural law systems of the various Member States. The contribution is aimed at
highlighting some of the contradictions of the EU Regulation 1939/2017 specifically in terms of the protection
of the rights of the defense
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insufficiency of the tools offered by judicial cooperation could be overcome by the establishment of a Public
Prosecutor of European origin whose investigations (conducted, in fact, at European level) could more easily
reach the celebration of a process, of course, on a national basis.
However, the Regulation establishing the European Public Prosecutor's Office lends itself to some reflection
of a critical nature also because it does not seem to take into due consideration the substantial differences
between the criminal procedural law systems of the various Member States. The contribution is aimed at
highlighting some of the contradictions of the EU Regulation 1939/2017 specifically in terms of the protection
of the rights of the defense