Papers by Alessandro Tropea
I principi in tema di sanzioni amministrative tributarie, 2024
La legge generale sulle sanzioni tributarie non penali, conseguente alla riforma del 1996, è due ... more La legge generale sulle sanzioni tributarie non penali, conseguente alla riforma del 1996, è due volte rispettosa del principio di proporzionalità. In primo luogo, detta legge appare l’esito di scelte politiche incriminatrici proporzionali. In secondo luogo, essa contempla al proprio interno – in maniera esplicita – il comando di non irrogare al trasgressore sanzioni sproporzionate e, comunque, di determinarle in relazione al grado di offensività del comportamento da questi tenuto.

Rivista di Diritto Tributario, 2023
La minaccia all’interesse finanziario dell’Unione europea contrastata dalla reazione sanzionato... more La minaccia all’interesse finanziario dell’Unione europea contrastata dalla reazione sanzionatoria dei singoli Stati membri. In forza dell’art. 325 TFUE, è fatto obbligo ai singoli legislatori nazionali di assimilare gli interessi europei a quelli domestici e, in forza di leggi interne, proteggere mediatamente anche detti interessi comunitari come se fossero propri. Con particolare riguardo alla tutela dell’entrata daziaria, risorsa propria dell’Unione, a fronte di un’unica legge doganale, vigente in tutti i Paesi membri dell’Unione europea (Reg. UE 92/2013), esistono ben ventisette differenti sistemi sanzionatori, tanti quanti sono gli Stati UE, i quali puniscono chiunque dovesse minacciare il pronto e sollecito versamento del tri- buto. Contrariamente a tali principi, la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la senten- za dell’8 giugno 2023, causa C-640/21, ha affermato un indirizzo interpretativo univoco in materia sanzionatoria, tentando erroneamente di vincolare tutti i Paesi membri nel punire, in ogni caso, l’omessa dichiarazione di merce non conosciuta per tempo dall’importatore. Ma, come noto, gli Stati UE sono vincolati a punire solo violazioni previste da leggi nazionali, in forza del principio della riserva di legge assoluta in materia punitiva, vigente in tutte le Carte costituzionali degli Stati membri. Sicché, se il singolo ordinamento nazionale – come l’Italia – non prevedesse come punibile la predetta fattispecie di erronea dichiarazione di merce importata, il dispositivo della sentenza della Corte UE, nella parte in cui dispone per le sanzioni doganali, enuncia un indirizzo interpretativo non vincolante.

Tax News, 2023
Sempre più rispetto al passato, i modelli di business delle imprese che operano nel settore delle... more Sempre più rispetto al passato, i modelli di business delle imprese che operano nel settore delle esposizioni artistiche, quali mostre e musei, prevedono che i visitatori possano fotografare le opere d’arte, di design o le creazioni artistiche in generale, così da poterle divulgare sui propri profili social. La non controllabile azione dei visitatori di fotografare e di divulgare dette immagini ha lo scopo di suscitare in altri soggetti l’interesse a visitare il medesimo spazio espositivo. L’incremento degli ingressi presso il museo o la mostra, conseguente all’anzidetta divulgazione virale dei “post” artistici, non si comprende se debba essere definito un “beneficio commerciale indiretto” per la società museale, tale far perdere il diritto all’esenzione Iva applicato ai diritti d’ingresso ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 22, D.P.R. 633/1972. Difatti, l’incremento delle vendite dei ticket di accesso alla mostra o al museo, per effetto della “viralità” delle immagini artistiche, potrebbe essere inteso, nello stesso tempo, come una speculazione commerciale, sacrificabile al tributo sui consumi, oppure rimanere un’attività perimetrata all’interno dello scopo divulgativo dell’arte, dunque esente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Soggettività e situazioni tributarie, 2023
Le leggi che disciplinano l’assolvimento dei diritti di confine (dazi e Iva all’importazione), so... more Le leggi che disciplinano l’assolvimento dei diritti di confine (dazi e Iva all’importazione), sorti per effetto dell’importazione nel territorio unionale di merci straniere, appaiono prive di chiarezza. Precisamente, con riferimento al dazio, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell’individuare quale sia il fatto generatore, ma non il soggetto passivo, soprattutto non è chiaro chi sia l’obbligato principale dell’obbligazione doganale. Mentre, con riferimento all’Iva all’importazione, è puntualmente individuato colui che è obbligato al versamento del tributo, ma è tutt’oggi incerto il presupposto. In tale disarmonico contesto, non si comprende se le importazioni nel territorio europeo di merci straniere generano nell’ordinamento unionale effetti fiscali distinti o paritetici con riguardo ai dazi doganali e all’Iva all’importazione. In particolare, la prassi amministrativa nazionale, non ancorando la propria attività di controllo ai presupposti dei due tributi, sovrappone il perimetro della soggettività passiva doganale a quella della soggettività passiva dell’Iva all’importazione, rimanendo erroneamente convinta del fatto che l’introduzione di merce estera nel territorio unionale provocherebbe in capo al proprietario e al suo rappresentante, soprattutto indiretto, il paritetico obbligo di corrispondere tutti i diritti di confine (dazio e Iva all’importazione). Ciò è errato. La Corte di giustizia e la Corte di cassazione hanno esplicitamente tacciato una siffatta pretesa di illegittimità. Tuttavia, il ragionamento adottato per giungere a tale corretta conclusione non è condivisibile.
Tax News, 2022
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20, ha... more La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2022, causa C-714/20, ha affermato che l’IVA all’importazione non rientra nella defi-nizione di obbligazione doganale. Difatti, l’art. 5, punto 18, del Codice doga-nale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), dispone che per obbligazione dogana-le si intende esclusivamente l’obbligo di un soggetto di essere gravato (solo) dei dazi conseguenti all’importazione. Sicché, quando l’autorità doganale ac-certa che l’irregolare introduzione di merci nel territorio europeo è imputabi-le sia all’importatore che al rappresentante indiretto, a quest’ultimo può esse-re intimata – solidalmente con l’importatore – la pretesa per il maggior da-zio, ma non la maggiore IVA all’importazione, in quanto nessuna responsabi-lità solidale sussiste in ordine a tale tributo interno.

Strumenti Finanziari e Fiscalità, 2021
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8175 del 2021, ha affermato che non è dovuta l’imposta... more La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8175 del 2021, ha affermato che non è dovuta l’imposta sulle donazioni, per difetto del requisito della territorialità, quando il donante non è residente in Italia e i beni e i diritti oggetto di liberalità non si trovano nello Stato italiano al momento della donazione a favore del donatario residente nello Stato. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 346/1990, quando il donante è residente in un altro Stato, il donatario residente in Italia deve essere gravato dall’imposta sulle donazioni solo in relazione ai beni e ai diritti esistenti entro i confini dell’ordinamento nazionale. Per tali ragioni, secondo la sentenza qui esaminata, il donatario italiano, che ha ricevuto dal donante svizzero la somma di denaro proveniente da un conto corrente ivi localizzato, non deve essere gravato da alcuna imposta sulle donazioni, perché si tratta di una fattispecie che difetta del requisito della territorialità.
Rivista Trimestrale di Diritto Tributario, 2021
Le esenzioni IVA previste per i beni ceduti ai viaggiatori extra-UE e trasportati fuori dall’Unio... more Le esenzioni IVA previste per i beni ceduti ai viaggiatori extra-UE e trasportati fuori dall’Unione europea tramite i loro bagagli personali, comunemente note come operazioni tax-free, non sono applicabili alle esportazioni di beni aventi natura commerciale. Tuttavia, se il cedente dimostra che i beni sono fuoriusciti definitivamente dal territorio europeo, tale cessione è comunque esente dall’imposta sul valore aggiunto, anche se non risultano osservate le formalità doganali d’uscita, non dovendo sussistere comunque alcuna ipotesi di frode.

Rivista della Guardia di Finanza, 2021
L’obbligazione doganale sorta all’importazione sarà definita aderente alla legge se il valore del... more L’obbligazione doganale sorta all’importazione sarà definita aderente alla legge se il valore delle merci acquistate è stato determinato tenendo conto di tutti i componenti che la compongono, a prescindere che essi siano stati già pagati o siano ancora da pagare al momento dell’importazione. Secondo gli artt. 69-74 del Codice doganale dell’Unione, la base imponibile dell’importazione deve essere costituita dalla sommatoria algebrica dei valori dei singoli elementi e circostanza che hanno condotto l’esportatore, o altri per suo conto, ad alienare detta merce a favore dell’importatore. Profili di illegittimità valoriale dell’importazione si possono verificare quando le parti commerciali appartengono al me- desimo gruppo imprenditoriale. Infatti, come osservato, il grado del loro collegamento potrebbe condurre l’importatore a dichiarare all’Autorità doganale un valore di transazione sensibilmente inferiore a quello realmente praticato dal mercato tra parti indipendenti.
Diritto e Pratica Tributaria, 2021
In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa ... more In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo.
Rivista della Guardia di Finanza, 2020
Le sovrafatturazioni, siano esse qualitative o quantitative, esprimono una falsa descrizione dell... more Le sovrafatturazioni, siano esse qualitative o quantitative, esprimono una falsa descrizione dell’operazione economica rispetto a quella realizzata dalle parti. Però, la reazione che l’ordinamento deve riservare a questi illeciti per contrastarli non può essere univoca. Difatti, occorre verificare se la fatturazione in eccesso ha provocato una definitiva perdita di gettito per l’Erario, oppure se essa, pur rappresentando transazioni parzialmente fittizie, non ha pregiudicato l’interesse finanziario dello Stato membro in cui detta operazione si iscrive. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, è possibile derogare al principio di neutralità dell’IVA solo al ricorrere di operazioni che hanno provocato un definitivo ammanco di gettito IVA per l’Erario.

Diritto e Pratica Tributaria, 2020
La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova pre... more La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.

Rivista della Guardia di Finanza, 2020
Gli artt. 146, par. 1, lett. b), e 147 della Direttiva 2006/112/CE dispongono che le esportazioni... more Gli artt. 146, par. 1, lett. b), e 147 della Direttiva 2006/112/CE dispongono che le esportazioni di beni non commerciali, eseguite da viaggiatori non residenti e/o non domiciliati nell’Unione europea, devono essere esentate dall’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare che la medesima operazione possa subire una doppia imposizione, una prima volta con l’applicazione dell’IVA europea e una seconda volta con l’applicazione dell’imposta sulle vendite prevista nello Stato in cui detti beni e servizi verranno immessi in consumo. In questa particolare fattispecie di esenzione, le esportazioni “tax-free”, nel medesimo istante in cui si concretizzano, devono “non incidere” il viaggiatore extra-Ue (soggetto situato “a valle”) ed “eliminare” l’esposizione debitoria verso l’Erario del ne- goziante europeo (soggetto situato “a monte”). Dunque, si deve realizzare un “vantaggio fiscale” per i soggetti passivi (negozianti europei) e per gli esportatori (viaggiatori ex- tra-Ue) e il mancato incameramento del tributo è un “disvalore” che deve essere sopportato soltanto dall’ordinamento europeo. Il momento rilevante che fa sorgere l’esenzione è rap- presentato dalla “vidimazione della dichiarazione di esportazione” disciplinata dagli artt. 137 e 140 del Reg. Ue, 28 luglio 2015, n. 2446. Ma, come si vedrà, l’attuazione di questa norma europea nell’ordinamento italiano provoca gravi distorsioni in materia IVA

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2019
The VAT exemption on the exportation of goods and services has the purpose of avoiding double tax... more The VAT exemption on the exportation of goods and services has the purpose of avoiding double taxation of the same transaction – the first time with the application of European VAT and the second time with application of the sales tax imposed in the country where those goods and services are sold. In accordance with this principle, Article 146, paragraph 1, sub- paragraph (b), and Article 147 of Directive 2006/112/EC provide that the exportation of non- commercial goods by travellers whose permanent address or habitual residence are not located in Europe must be exempted from the value added tax. In this specific type of exemption, which is commonly known by the term “tax-free shopping”, the exportation, at the very moment when it occurs, must “not impact” on the traveller from outside the EU (a “downstream” person) and “eliminate” the liability towards the tax authorities of the European merchant (the “upstream” person). Therefore, a “tax advantage” has to be realised for the taxable persons (European merchants) and for the exporters (non-EU travellers), and the lost tax revenue has to be a “negative value” borne only by the European system. Legal theory has never closely studied the legal effects generated by this particular impediment to the recoupment of VAT, applied by the taxable person to the non-EU exporter. The Court of Justice of the European Union has had only minor opportunities to rule on this issue. The paradoxical result of this situation is that the current tax treatment of tax-free exports is regulated by a disparate patchwork of national regulations issued by the tax and customs administrations of the Member States. Consequently, various forms of private agreements between European merchants, VAT intermediaries, and travellers from outside the EU have proliferated, whose contents do not appear faithful to the principles that govern the common value added tax system. Therefore, the absence of a common European regulation on tax-free transactions is severely restricting, on the one hand, the right of European sellers not to be held liable for the VAT applied as recoupment on the sale of non- commercial goods and, on the other hand, the right of the non-EU buyer to obtain a tax relief, which is provisionally paid to the seller, after those goods are actually exported

Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2019
La Direttiva 2018/851/UE, che dovrà essere recepita entro il 5 luglio 2020, impone agli Stati mem... more La Direttiva 2018/851/UE, che dovrà essere recepita entro il 5 luglio 2020, impone agli Stati membri dell’Unione europea di istituire sistemi di tassazione dei rifiuti che devono incidere solo sull’inquinatore. Il prelievo dovrà essere parametrato sull’effettiva quantità di rifiuti generati. Dunque, qualsiasi forma di prelievo in materia di rifiuti dovrà assumere l’effetto di disincentivare scelte inquinanti e promuovere, invece, procedure di riciclo delle materie prime. Attualmente, negli ordinamenti nazionali vigono tributi che si uniformano più al principio “user pays” (l’utente paga il tributo anche se non è lui l’inquinatore), piuttosto che al principio “pay as you throw” (si paga l’imposta in base a ciò che si butta). La Direttiva, in forza di quest’ultimo principio, intende promuovere un sistema di tassazione proteso a salvaguardare l’ambiente, ma ciò – evidenzia il legislatore europeo – non può prescindere dall’armonizzazione dei sistemi nazionali di tassazione degli scarti.

La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA),... more La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA), ha armonizzato nell’ordinamento europeo la disciplina IVA dei c.d. voucher o buoni-corrispettivo, introducendo disposizioni volte a regolamentare in maniera uniforme il trattamento fiscale dei buoni che conferiscono al titolare il diritto all’acquisto di beni e servizi. Secondo il nuovo art. 30-bis della Direttiva 2006/112, il voucher è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’ordinamento italiano, nel recepire le nuove regole impositive IVA entro il 1° gennaio
2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non imposizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.

L’adempimento collaborativo introduce peculiari aspetti di novità nel diritto tributario. Infatti... more L’adempimento collaborativo introduce peculiari aspetti di novità nel diritto tributario. Infatti, per la prima volta, tramite questo istituto, viene compiutamente codificata nell’ordinamento una disciplina sul diritto di partecipazione del contribuente (di “grandi dimensioni”) all’attività di controllo condotta dall’Amministrazione Finanziaria. Precisamente, con l’adempimento collaborativo viene individuato un momento procedimentale idoneo a consentire il confronto delle diverse posizioni assunte dalle parti del rapporto d’imposta, prima che l’eventuale divergenza divenga definitiva e prima che venga suggellata in un atto impositivo. Dunque, la vera novità rispetto al passato è che l’adesione al nuovo regime consente, da una parte, al contribuente di tutelare i propri diritti in sede procedi-mentale e, dall’altra parte, al fisco di dare piena attuazione al principio di collaborazione col soggetto passivo d’imposta.
Negli ultimi anni, l'ordinamento tributario italiano è stato caratterizzato da una stratificazion... more Negli ultimi anni, l'ordinamento tributario italiano è stato caratterizzato da una stratificazione legislativa e regolamentare che ha complicato, oltre ogni ragionevole misura, il modo di assolvere gli obblighi tributari dei contribuenti. Per certi aspetti, i nuovi adempimenti fiscali non hanno conseguito l'obiettivo che il legislatore si era prefissato, ovvero quello di prevenire e ridurre il rischio di evasione fiscale. Tutto ciò è stato avvertito dai soggetti passivi come un ingiustificato aumento degli adempimenti burocratici, oltre a quelli già esistenti. Pertanto, l'attuale contesto normativo ha messo in forte tensione il rapporto pubblicistico di assolvimento dei tributi, intercorrente tra fisco e contribuente. Parole chiave: rapporto d'imposta, obbligazione tributaria, procedimento amministrativo tributario, tax compliance, semplificazione tributaria, evasione
La trasparenza dell’attività amministrativa è un canone generale dell’azione della Pubblica Ammin... more La trasparenza dell’attività amministrativa è un canone generale dell’azione della Pubblica Amministrazione. La principale applicazione di questo principio consente di disporre delle informazioni relative all’agire pubblico, anche mediante l’accesso ai documenti amministrativi. Tuttavia, l’ordinamento dell’Unione Europea e quello degli Stati membri disciplinano, seppur diversamente, il limite all’ostensione dei documenti aventi natura tributaria, con lo scopo di tutelare il preminente interesse fiscale

Si condivide l’orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla soggettività passiva della T... more Si condivide l’orientamento della Corte di Cassazione in ordine alla soggettività passiva della TOSAP da parte del titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il concessionario è gravato dal tributo indipendentemente dall’effettiva occupazione del suolo comunale o provinciale. Dunque, non assume alcuna rilevanza, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo del tributo, la circostanza della “effettiva occupazione” del suolo pubblico da parte di imprese terze, indirettamente autorizzate dal soggetto titolare del provvedimento di occupazione. Difatti, il contratto di appalto intercorrente tra il soggetto titolare della concessione amministrativa dell’occupazione e l’impresa incaricata non provoca il trasferimento della soggettività passiva del tributo comunale. In definitiva, è legittimo l’avviso di accertamento mosso nei confronti del soggetto titolare della concessione di occupazione.
E` dovuta l’imposta sulla pubblicità in relazione alle insegne apposte sui distributori automatic... more E` dovuta l’imposta sulla pubblicità in relazione alle insegne apposte sui distributori automatici di cibi e bevande ubicati nelle stazioni ferroviarie
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Papers by Alessandro Tropea
2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non imposizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.
2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non imposizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.