Papers by Lorenzo Gardone

Per giungere alla definizione di Diritto amministrativo partiamo dai tre elementi che si ritengon... more Per giungere alla definizione di Diritto amministrativo partiamo dai tre elementi che si ritengono necessari per costituire un ordinamento giuridico (M.S. GIANNINI,Gli elementi degli ordinamenti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, p. 240 ss.) che sono la plurisoggettività, l'organizzazione e la normazione: a) la plurisoggettività richiede la presenza di una pluralità di persone fisiche e di persone giuridiche (le persone giuridiche sono i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche; ad esempio sono persone giuridiche: il Comune, la Provincia, la Regione, una società per azioni o una società a responsabilità limitata, un'associazione dotata di personalità giuridica). L'ordinamento giuridico internazionale, nella sua configurazione tradizionale, ha una plurisoggettività composta esclusivamente da Stati, ma la maggior parte degli ordinamenti giuridici sono composti da persone fisiche e da persone giuridiche. Ad esempio, l'ordinamento giuridico sportivo è composto da atleti (professionisti, dilettanti, allievi e simili) e da altre persone fisiche che non sono qualificabili come atleti (giudici di gara, arbitri, allenatori, medici sportivi e simili), ma è composto anche da persone giuridiche quali le associazioni sportive. b) l'organizzazione: la plurisoggettività non può costituire un elemento di ordine giuridico se non è organizzata. Non dà vita certamente ad un ordinamento giuridico una pluralità di persone in fila davanti ad uno sportello o ad una mensa. La pluralità di persone deve passare dalla fase anorganica a quella organica, deve fare un salto alla fase di organizzazione. Per organizzazione qui si intende una struttura dotata di una sia pur minima stabilità e permanenza: devono essere costituiti degli enti, degli uffici, degli organi; c) la normazione: cioè la presenza di norme giuridiche, che possono consistere in leggi o in regolamenti o in statuti. La presenza di norme assume il carattere diautonomia se le norme sono create dallo stesso ordinamento giuridico in cui producono effetti; assume il carattere di eteronomia se le norme sono prodotte da un ordinamento giuridico per un altro ordinamento giuridico. In realtà per quasi tutti gli ordinamenti giuridici la normazione risulta costituita sia da fonti autonome, sia da fonti eteronome. E' sufficiente pensare all'ordinamento statale italiano nel quale operano norme di diritto internazionale e norme di diritto dell'Unione europea (fonti eteronome) e norme prodotte dallo stesso ordinamento statale (fonti autonome). Similmente in una Regione operano norme di diritto dell'Unione europea e norme statali (fonti eteronome) e leggi e regolamenti regionali (fonti autonome).
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