Books by Gianmarco Gometz

La credenza diffusa circa il potenziale democratico immanente alle tecnologie digitali è sempre p... more La credenza diffusa circa il potenziale democratico immanente alle tecnologie digitali è sempre più spesso smentita da chi le vede principalmente nella loro guisa di frecce all’arco dei populisti: demagoghi particolarmente abili ad accattivarsi il consenso delle masse grazie a fake news, teorie del complotto virali, bolle informative e polarizzazione d’una sfera pubblica assai lontana dagli idilli dialettici vagheggiati dai teorici della partecipazione deliberativa.
Criticando sia i pregiudizi che imputano a Internet la presunta crisi della democrazia rappresentativa sia la visione irenica della e-democracy come incarnazione di una portentosa intelligenza della rete ricognitiva del bene comune, questo libro propone una teoria intesa a valutare le potenzialità, i rischi e gli inconvenienti delle varie e multiformi tecniche della democrazia elettronica, con particolare riguardo a quelle finora sperimentate o messe in pratica.
A tal fine, si offre un apparato analitico rivolto a determinare se e in quale misura tali tecniche siano apprezzabili in ragione degli stessi valori che ci fanno apprezzare l’autogoverno del demos, o siano piuttosto degli strumenti di democrazia eterodiretta che, dietro le apparenze della partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alle scelte politiche, celano il potere autocratico, arbitrario e d’ultima istanza di chi in qualche modo controlli il medium tecnico usato per adottarle.

Le regole tecniche sono quelle che prescrivono un comportamento in quanto mezzo per conseguire un... more Le regole tecniche sono quelle che prescrivono un comportamento in quanto mezzo per conseguire un determinato fine, secondo lo schema: se si vuole Y si deve X. Il concetto di regola tecnica, apparentemente banale, è al centro di dispute filosofiche in gran parte insolute, come ad esempio: le regole tecniche sono davvero regole o non sono piuttosto asserti di fatto mascherati? Il dovere che da esse scaturisce è omologabile a quello di tutte le altre regole? E certe regole in apparenza non tecniche, come quelle giuridiche, non sono piuttosto regole tecniche e quindi non-veramente-regole? Discutendo di questi altri problemi, il libro giunge a concludere che le regole tecniche sono normative a tutti gli effetti, ancorché dotate di uno speciale carattere di refutabilità: esse infatti giustificano le scelte pratiche se e in quanto sia confermato che i comportamenti-mezzo prescritti sono efficaci in vista del conseguimento dei fini perseguiti dagli agenti. Ciò induce a ritenere che le scelte basate su regole tecniche siano più trasparentemente razionali di quelle basate su regole categoriche, nella misura in cui sono aperte a una critica fondata su ragioni intersoggettivamente valide perché basate sull'esperienza, sia quella individuale sia quella che si è sedimentata nella scienza.

"Among jurists and law philosophers is today diffused an attitude of general disillusionment tow... more "Among jurists and law philosophers is today diffused an attitude of general disillusionment towards certainty-predictability of law, sometimes referred to as a dinosaur, if not a chimera, of the juridical philosophy. Many skeptical authors easily showed that the creative element of every “application” of law does hinder every chance of an exact prediction of the legal consequences of facts and behaviours. With the analytical re-construction of a dispositional and non classificatory concept of certainty-predictability, this work tries to avoid this and other problems, proposing, in the meanwhile, a return to the original ratio of the concept itself: the functionality of predictions towards the goals of individual actions, with particular attention to the possibility to plan our own lives in a legally aware and informed way.
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La ricerca verte sulla certezza giuridica intesa come possibilità di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti. In particolare, vengono divisate due distinte “dimensioni” della certezza intesa come disposizione alla previsione: una dimensione “orizzontale”, data dalla diffusione di tale capacità entro una data classe di previsori, e una dimensione “verticale”, data dall’attendibilità, dall’accuratezza e dalla durevolezza delle previsioni. Tale operazione ridefinitoria mira anzitutto a fornire le basi analitiche per una qualche forma di rilevamento del grado di certezza-prevedibilità sussistente entro i vari contesti ordinamentali, eventualmente in una prospettiva de jure condendo. In secondo luogo, mediante la ricostruzione di un concetto non-classificatorio di certezza, si tenta di superare una serie di problemi che hanno determinato un clima di generale disillusione, quando non di sarcastico scetticismo, nei confronti di questo classico valore del liberalismo moderno. Infine, vengono evidenziati alcuni conflitti potenziali o attuali tra la concezione della certezza come prevedibilità delle conseguenze giuridiche effettive e altre concezioni tradizionali della certezza giuridica. L’indagine cerca di dar conto anche degli inevitabili costi della ridefinizione proposta. Si ritiene peraltro che tali costi siano almeno in parte ripagati da un ripristino della ratio originaria del concetto di certezza, ovvero la funzionalità della previsione rispetto alla possibilità di pianificare la propria esistenza in modo giuridicamente informato e consapevole."
Papers by Gianmarco Gometz

""Among jurists and law philosophers is today diffused an attitude of g... more ""Among jurists and law philosophers is today diffused an attitude of general disillusionment towards certainty-predictability of law, sometimes referred to as a dinosaur, if not a chimera, of the juridical philosophy. Many skeptical authors easily showed that the creative element of every “application” of law does hinder every chance of an exact prediction of the legal consequences of facts and behaviours. With the analytical re-construction of a dispositional and non classificatory concept of certainty-predictability, this work tries to avoid this and other problems, proposing, in the meanwhile, a return to the original ratio of the concept itself: the functionality of predictions towards the goals of individual actions, with particular attention to the possibility to plan our own lives in a legally aware and informed way. --- La ricerca verte sulla certezza giuridica intesa come possibilità di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti. In particolare, vengono divisate due distinte “dimensioni” della certezza intesa come disposizione alla previsione: una dimensione “orizzontale”, data dalla diffusione di tale capacità entro una data classe di previsori, e una dimensione “verticale”, data dall’attendibilità, dall’accuratezza e dalla durevolezza delle previsioni. Tale operazione ridefinitoria mira anzitutto a fornire le basi analitiche per una qualche forma di rilevamento del grado di certezza-prevedibilità sussistente entro i vari contesti ordinamentali, eventualmente in una prospettiva de jure condendo. In secondo luogo, mediante la ricostruzione di un concetto non-classificatorio di certezza, si tenta di superare una serie di problemi che hanno determinato un clima di generale disillusione, quando non di sarcastico scetticismo, nei confronti di questo classico valore del liberalismo moderno. Infine, vengono evidenziati alcuni conflitti potenziali o attuali tra la concezione della certezza come prevedibilità delle conseguenze giuridiche effettive e altre concezioni tradizionali della certezza giuridica. L’indagine cerca di dar conto anche degli inevitabili costi della ridefinizione proposta. Si ritiene peraltro che tali costi siano almeno in parte ripagati da un ripristino della ratio originaria del concetto di certezza, ovvero la funzionalità della previsione rispetto alla possibilità di pianificare la propria esistenza in modo giuridicamente informato e consapevole.""
Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales eBooks, 2015
Sociologia del diritto, Feb 1, 2012
L'idea secondo cui il diritto non puň essere compreso, o addirittura definito, se non si ... more L'idea secondo cui il diritto non puň essere compreso, o addirittura definito, se non si tiene conto del suo ruolo di mezzo rivolto a un fine č alla base di numerose concezioni del diritto: e in particolare quelle che, a qualche livello, assegnano un ruolo centrale al ruolo strumentale del diritto rispetto a fini variamente individuati e connotati. In questo articolo si tenta una sommaria classificazione di tali concezioni teleologiche, pur senza pretese di esaustivitŕ. La proposta ricostruzione č preliminare a un'analisi delle ragioni che inducono a considerare la dimensione teleologica come importante o addirittura indispensabile per rispondere alla domanda: Che cosa č, in generale, il diritto?
Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Oct 1, 2014
Sulla "democrazia liquida". La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune * SOMMARI... more Sulla "democrazia liquida". La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune * SOMMARIO: 1. La democrazia elettronica e il Problem of Scale-2. La democrazia liquida-3. Democrazia liquida e autonomia-4. Segretezza del voto e autonomia-5. Segretezza del voto e bene comune-6. Conclusione. 33 "If, in Aristotle's time, the self-governing polis could extend no further than the territory a man could traverse in a day (so that all men could attend any assembly), the ultimate permissible size of a polis is now as elastic as technology itself. […] Once it is understood that the problem of scale is susceptible to technological and institutional melioration and that political communities are human networks rooted in communication, scale becomes a tractable challenge rather than an insuperable barrier";

Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, Oct 16, 2017
SOMMARIO: 1. Discorsi odiosi - 2. La repressione giuridica delle idee odiose: vecchie difese, nuo... more SOMMARIO: 1. Discorsi odiosi - 2. La repressione giuridica delle idee odiose: vecchie difese, nuovi difesi - 3. Le ragioni del contrasto giuridico ai discorsi d’odio - 4. Due direttrici nella giustificazione della repressione giuridica del discorso d’odio. Forbidden hate: the legal repression of hate speech ABSTRACT: The aim of this article is two-folded. First, it offers a general overview of the legal repression of various categories of expressive behaviours ascribed to the notion of hate speech. Especially in Europe, such repression often passes through criminalization, long since used by law to suppress thoughts or points of view for some reason considered harmful. The social groups nowadays protected by such repressive measures, however, are different from the past: weak and/or minoritarian groups rather than strong and/or majoritarian ones. The second aim of this work is to identify the reasons for the legal repression of expressions, beliefs or doctrines certainly in many cases morally deplorable, yet protected by other high-ranking legal reasons: the principles of freedom of thought and speech. It will be noted that especially for untargeted hate speech not connected to a clear and present danger of unlawful actions, there is no general agreement about those reasons. Furthermore, they tend to be structured in justifications showing some typical flaws of, respectively, deontological and teleological reasoning: the former tend to be superficial as apodictic, generic and vacuous; the latter tend to evade the argumentative burdens of factual order from which their validity depends.
DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals), Oct 1, 2020
La privacy della mente: alcune riflessioni sul rapporto tra protezione dei dati personali e liber... more La privacy della mente: alcune riflessioni sul rapporto tra protezione dei dati personali e libertà di pensiero * SOMMARIO: 1. Introduzione-2. Riservatezza psichica, profilazione e neurotecnologie-3. Il valore della riservatezza psichica-4. Privacy e libertà di pensiero.
Ragion pratica, 2019
According to various observers, a remarkable feature of contemporary populism is a particular exp... more According to various observers, a remarkable feature of contemporary populism is a particular expertise in a new, pervasive and extremely powerful form of digital propaganda. In this paper I note that such power of «cognitive influence» does not rest in the hands of digital populists, at least directly, but in those of few incumbents of the ICT market that could also put these technologies at the service of non-populist forces. I conclude that digital populism is not necessarily anti-democratic in itself, but becomes anti-democratic in particular circumstances, for example when, far from conveying a political autonomy of demos determined by majority, it uses digital media to provide a fake democratic legitimacy of political decisions taken by populist leaders or their staffs.

Through the concept of “harmful thought” and its comparison with the category of “preparatory act... more Through the concept of “harmful thought” and its comparison with the category of “preparatory action”, Frederick Schauer questions the soundness of the distinction between “thinking” and “doing” and dismantles the traditional account of freedom of thought. Yet some reasons to keep a legally relevant distinction between action and thought seem to attain to the unknowableness of the latter, related to both factual and normative reasons: we don’t have any technical means to discover directly and promptly “thoughts” independently from their manifestations, and anyway a hypothetical direct knowledge of the psyche would be the most serious violation of privacy that we can imagine, with considerable repercussions on individual autonomy. Moreover, keeping a principle of freedom of thought prevents the public authorities from imputing too arbitrarily and irresponsibly legal consequences, even punitive, to what just in a rather uncertain and indirect way can be considered “cause” of harm.

La credenza diffusa circa il potenziale democratico immanente alle tecnologie digitali è sempre p... more La credenza diffusa circa il potenziale democratico immanente alle tecnologie digitali è sempre più spesso smentita da chi le vede principalmente nella loro guisa di frecce all’arco dei populisti: demagoghi particolarmente abili ad accattivarsi il consenso delle masse grazie a fake news, teorie del complotto virali, bolle informative e polarizzazione d’una sfera pubblica assai lontana dagli idilli dialettici vagheggiati dai teorici della partecipazione deliberativa. Criticando sia i pregiudizi che imputano a Internet la presunta crisi della democrazia rappresentativa sia la visione irenica della e-democracy come incarnazione di una portentosa intelligenza della rete ricognitiva del bene comune, questo libro propone una teoria intesa a valutare le potenzialità, i rischi e gli inconvenienti delle varie e multiformi tecniche della democrazia elettronica, con particolare riguardo a quelle finora sperimentate o messe in pratica. A tal fine, si offre un apparato analitico rivolto a determinare se e in quale misura tali tecniche siano apprezzabili in ragione degli stessi valori che ci fanno apprezzare l’autogoverno del demos, o siano piuttosto degli strumenti di democrazia eterodiretta che, dietro le apparenze della partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alle scelte politiche, celano il potere autocratico, arbitrario e d’ultima istanza di chi in qualche modo controlli il medium tecnico usato per adottarle.

SOMMARIO: 1. Discorsi odiosi - 2. La repressione giuridica delle idee odiose: vecchie difese, nuo... more SOMMARIO: 1. Discorsi odiosi - 2. La repressione giuridica delle idee odiose: vecchie difese, nuovi difesi - 3. Le ragioni del contrasto giuridico ai discorsi d’odio - 4. Due direttrici nella giustificazione della repressione giuridica del discorso d’odio. Forbidden hate: the legal repression of hate speech ABSTRACT: The aim of this article is two-folded. First, it offers a general overview of the legal repression of various categories of expressive behaviours ascribed to the notion of hate speech. Especially in Europe, such repression often passes through criminalization, long since used by law to suppress thoughts or points of view for some reason considered harmful. The social groups nowadays protected by such repressive measures, however, are different from the past: weak and/or minoritarian groups rather than strong and/or majoritarian ones. The second aim of this work is to identify the reasons for the legal repression of expressions, beliefs or doctrines certainly in many cas...
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, 2012
L'idea secondo cui il diritto non puň essere compreso, o addirittura definito, se non si tien... more L'idea secondo cui il diritto non puň essere compreso, o addirittura definito, se non si tiene conto del suo ruolo di mezzo rivolto a un fine č alla base di numerose concezioni del diritto: e in particolare quelle che, a qualche livello, assegnano un ruolo centrale al ruolo strumentale del diritto rispetto a fini variamente individuati e connotati. In questo articolo si tenta una sommaria classificazione di tali concezioni teleologiche, pur senza pretese di esaustivitŕ. La proposta ricostruzione č preliminare a un'analisi delle ragioni che inducono a considerare la dimensione teleologica come importante o addirittura indispensabile per rispondere alla domanda: Che cosa č, in generale, il diritto?
Stato Chiese E Pluralismo Confessionale, 2014
Sulla "democrazia liquida". La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune * SOMMARI... more Sulla "democrazia liquida". La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune * SOMMARIO: 1. La democrazia elettronica e il Problem of Scale-2. La democrazia liquida-3. Democrazia liquida e autonomia-4. Segretezza del voto e autonomia-5. Segretezza del voto e bene comune-6. Conclusione. 33 "If, in Aristotle's time, the self-governing polis could extend no further than the territory a man could traverse in a day (so that all men could attend any assembly), the ultimate permissible size of a polis is now as elastic as technology itself. […] Once it is understood that the problem of scale is susceptible to technological and institutional melioration and that political communities are human networks rooted in communication, scale becomes a tractable challenge rather than an insuperable barrier";

Ragion Pratica, 2011
The paper maintains that technical rules and legal certainty are linked by a symbiotic relation. ... more The paper maintains that technical rules and legal certainty are linked by a symbiotic relation. Certainty amounts to predictability of the consequences of actions prescribed by legal norms conceived as technical rules (i.e.: rules prescribing conducts as means directed to achieve the agent's goals). The lack of legal certainty is a shortcoming because it impedes to use legal norms as instruments for choosing the lines of conduct more suitable to achieve our self-assigned goals. Indeed, only if the degree of certainty of a legal system is high enough, the agents can link the conduct prescribed by legal norms with consequences desirable or undesirable, using legal norms as efficient technical rules. Only in this case, it is possible to single out ex ante the «wrong» choices, avoiding those action plans that produce, more or less probably, unwanted consequences.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Riservatezza psichica, profilazione e neurotecnologie - 3. Il valo... more SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Riservatezza psichica, profilazione e neurotecnologie - 3. Il valore della riservatezza psichica - 4. Privacy e libertà di pensiero. Psychoprivacy: Some Remarks on the Relation between Protection of Personal Data and Freedom of Thought ABSTRACT: This essay maintains that the same normative reasons that lead to ascribe to individuals a fundamental right to privacy imply a fortiori a certain degree of legal protection against the unwanted detection and disclosure of their ideas, beliefs, opinions, preferences, tastes, feelings, moods, dispositions, memories, aspirations, action plans and other conscious or unconscious products of their mind. This aspect of the right to privacy referred to the mental (cognitive, doxastic, intentional, mnemonic and emotional) dimension of individuals will be called psychoprivacy and examined in its relationship with freedom of thought. It will be concluded that the psychoprivacy of individuals conflicts with freedom of tho...
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Criticando sia i pregiudizi che imputano a Internet la presunta crisi della democrazia rappresentativa sia la visione irenica della e-democracy come incarnazione di una portentosa intelligenza della rete ricognitiva del bene comune, questo libro propone una teoria intesa a valutare le potenzialità, i rischi e gli inconvenienti delle varie e multiformi tecniche della democrazia elettronica, con particolare riguardo a quelle finora sperimentate o messe in pratica.
A tal fine, si offre un apparato analitico rivolto a determinare se e in quale misura tali tecniche siano apprezzabili in ragione degli stessi valori che ci fanno apprezzare l’autogoverno del demos, o siano piuttosto degli strumenti di democrazia eterodiretta che, dietro le apparenze della partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alle scelte politiche, celano il potere autocratico, arbitrario e d’ultima istanza di chi in qualche modo controlli il medium tecnico usato per adottarle.
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La ricerca verte sulla certezza giuridica intesa come possibilità di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti. In particolare, vengono divisate due distinte “dimensioni” della certezza intesa come disposizione alla previsione: una dimensione “orizzontale”, data dalla diffusione di tale capacità entro una data classe di previsori, e una dimensione “verticale”, data dall’attendibilità, dall’accuratezza e dalla durevolezza delle previsioni. Tale operazione ridefinitoria mira anzitutto a fornire le basi analitiche per una qualche forma di rilevamento del grado di certezza-prevedibilità sussistente entro i vari contesti ordinamentali, eventualmente in una prospettiva de jure condendo. In secondo luogo, mediante la ricostruzione di un concetto non-classificatorio di certezza, si tenta di superare una serie di problemi che hanno determinato un clima di generale disillusione, quando non di sarcastico scetticismo, nei confronti di questo classico valore del liberalismo moderno. Infine, vengono evidenziati alcuni conflitti potenziali o attuali tra la concezione della certezza come prevedibilità delle conseguenze giuridiche effettive e altre concezioni tradizionali della certezza giuridica. L’indagine cerca di dar conto anche degli inevitabili costi della ridefinizione proposta. Si ritiene peraltro che tali costi siano almeno in parte ripagati da un ripristino della ratio originaria del concetto di certezza, ovvero la funzionalità della previsione rispetto alla possibilità di pianificare la propria esistenza in modo giuridicamente informato e consapevole."
Papers by Gianmarco Gometz
Criticando sia i pregiudizi che imputano a Internet la presunta crisi della democrazia rappresentativa sia la visione irenica della e-democracy come incarnazione di una portentosa intelligenza della rete ricognitiva del bene comune, questo libro propone una teoria intesa a valutare le potenzialità, i rischi e gli inconvenienti delle varie e multiformi tecniche della democrazia elettronica, con particolare riguardo a quelle finora sperimentate o messe in pratica.
A tal fine, si offre un apparato analitico rivolto a determinare se e in quale misura tali tecniche siano apprezzabili in ragione degli stessi valori che ci fanno apprezzare l’autogoverno del demos, o siano piuttosto degli strumenti di democrazia eterodiretta che, dietro le apparenze della partecipazione digitalmente mediata dei cittadini alle scelte politiche, celano il potere autocratico, arbitrario e d’ultima istanza di chi in qualche modo controlli il medium tecnico usato per adottarle.
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La ricerca verte sulla certezza giuridica intesa come possibilità di prevedere le conseguenze giuridiche di atti o fatti. In particolare, vengono divisate due distinte “dimensioni” della certezza intesa come disposizione alla previsione: una dimensione “orizzontale”, data dalla diffusione di tale capacità entro una data classe di previsori, e una dimensione “verticale”, data dall’attendibilità, dall’accuratezza e dalla durevolezza delle previsioni. Tale operazione ridefinitoria mira anzitutto a fornire le basi analitiche per una qualche forma di rilevamento del grado di certezza-prevedibilità sussistente entro i vari contesti ordinamentali, eventualmente in una prospettiva de jure condendo. In secondo luogo, mediante la ricostruzione di un concetto non-classificatorio di certezza, si tenta di superare una serie di problemi che hanno determinato un clima di generale disillusione, quando non di sarcastico scetticismo, nei confronti di questo classico valore del liberalismo moderno. Infine, vengono evidenziati alcuni conflitti potenziali o attuali tra la concezione della certezza come prevedibilità delle conseguenze giuridiche effettive e altre concezioni tradizionali della certezza giuridica. L’indagine cerca di dar conto anche degli inevitabili costi della ridefinizione proposta. Si ritiene peraltro che tali costi siano almeno in parte ripagati da un ripristino della ratio originaria del concetto di certezza, ovvero la funzionalità della previsione rispetto alla possibilità di pianificare la propria esistenza in modo giuridicamente informato e consapevole."