Papers by Giuseppe Losappio
Faber iustitia ne pereat mundus. La giustizia penale secondo De André, 2023
Il riferimento alla giustizia costituisce un riferimento costante nell’opera di De André. A caval... more Il riferimento alla giustizia costituisce un riferimento costante nell’opera di De André. A cavallo tra utopia e anarchia, De André schizza una “dea” molto diversa dall’icona “classica” senza benda e senza spada, che comprende, compatisce più che giudicare, che accarezza più che condannare e punire; una giustizia che guarda persino con diffidenza giudici e tribunali mentre accoglie i poveri in spirito, consola gli afflitti, come nei versi del Vangelo di Matteo.
SOMMARIO: 1. Sentire la giustizia con Fabrizio De André. – 2. Giustizia tra preghiere. – 3. Comprensione. – 4. Dalla comprensione alla compassione. L’altro mai aliud ego; sempre alter ego. – 5. Il cattivo giudice, il giudice cattivo, la cattiveria dei giudizi nell’era de La domenica delle salme.
Archivio penale , 2023
Il “Principio della riserva di codice”, sancito dall’inedito art. 3-bis del c.p., evoca la metafo... more Il “Principio della riserva di codice”, sancito dall’inedito art. 3-bis del c.p., evoca la metafora del film Matrix Reloaded: un codice (la città di Zion) per sopravvivere ingloba le “forze” della “distanza assiologica” (il virus Smith) trovando un armistizio (provvisorio, senza l’avallo costituzionale) con le spinte della decodificazione (le macchine), lungo il crinale che separa il versante del fiat codex et pereat iustitia (o codex) da quello del fiat codex ne pereat iustitia.
Ripubblicazione, autorizzata dai Curatori, del contributo già apparso negli Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero, a cura di Carlo Piergallini, Grazia Mannozzi, Carlo Sotis, Chiara Perini, Marco Scoletta, Federico Consulich (con la collaborazione di Sara Bianca Taverriti), Giuffrè Francis Levebre, 2022, pp. 1804-1820
www.sistemapenale.it, 2022
“Perché e cosa significa punire” resta in larga parte un mistero ma il libro di
Roberto Bartoli c... more “Perché e cosa significa punire” resta in larga parte un mistero ma il libro di
Roberto Bartoli conduce verso la consapevolezza che il significato esistente
contrapposto all’inesistenza di significato dell’afflizione sono la speranza
della rieducazione e del cambiamento contro la “disperanza” della
punizione

Il Penalista, 2022
Il diritto alla vita, implicitamente riconosciuto dall'art. 2 Cost., concorre a costituire la mat... more Il diritto alla vita, implicitamente riconosciuto dall'art. 2 Cost., concorre a costituire la matrice prima di ogni altro diritto costituzionalmente protetto della persona e, in quanto diritto inviolabile che si colloca in una posizione privilegiata nell'ordinamento, appartiene all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana.
L'art. 579 c.p., vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, assolve, come l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto ma non solo delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Premesso che non sono ammissibili i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia senza che venga soppressa una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, l'art. 579 c.p., pur non identificando una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella codicistica l'unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana, non può essere puramente e semplicemente abrogato a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale, facendo venir meno il livello minimo di tutela richiesto dal diritto alla vita e, quindi, il corretto bilanciamento dei valori costituzionali.

Solo l’affermazione della colpa di organizzazione, quale categoria autonoma rispetto alla colpa i... more Solo l’affermazione della colpa di organizzazione, quale categoria autonoma rispetto alla colpa individuale, consente di scongiurare il duplice rischio che ogni defaillance organizzativa (ogni violazione del dovere di organizzare l’organizzazione) alimenti il rimprovero di colpa individuale e che qualsiasi profilo di colpa individuale si converta in un addebito di colpa per l’ente. Da questa premessa deriva che non si da responsabilita ex art. 25- septies del d.lgs. 231/2001 se le dimensioni/struttura dell’impresa non imprimono al dovere di organizzare l’organizzazione una misura che trascende quella dell’interazione soggettiva a struttura semplice orizzontale, governata dal principio di affidamento, e quella dell’interazione soggettiva a struttura complessa, governata dal principio della delega di funzioni. The opinion that considers the “fault of organization” as an independent category with respect to the individual’s negligence avoids the double risk that any organizational fail...
As well known the European Convention on Human Rights doesn’t cover, in explicit terms, any right... more As well known the European Convention on Human Rights doesn’t cover, in explicit terms, any right to a healthy environment. Nevertheless the European Court of Human Rights has developed its case-law in environmental matters grounded on right of life; right to property, rights to privacy and quite that have been infringed also in the case that the State not successful strike a fair balance between the interest of economic well-being and the applicant’s effective enjoyment of her right. In some cases these principle ground the Sate responsibility for noise pollution, even which one related to so-called movida. From these starting point the paper look at the Italian law and jurisprudence
https://archiviopenale.it/, 2021
La vocazione anti-tipica del concorso di persone nel reato non può essere efficacemente affrontat... more La vocazione anti-tipica del concorso di persone nel reato non può essere efficacemente affrontata perpetuando la sudditanza dell'istituto nei confronti della fattispecie monosoggettiva ovvero di quella associativa. In questo senso bisogna riconoscere la validità sul piano metodologico della teoria di Dell'Andro che, tuttavia, è povera sotto il profilo contenutistico e fallisce nell'indicare l'elemento specifico della "fattispecie plurisoggettiva eventuale". L'osservazione dell'esperienza indica che la cifra propria del concorso è la volontà comune ma non risolve il problema della individuazione dell'oggetto dell'impegno (reciprocamente condiviso) a fare "qualcosa" di funzionale alla commissione del reato, aprendo, tuttavia, prospettive di indagine da riscoprire e approfondire.
Annali del dipartimento Jonico, 2021
Il saggio ricostruisce la giurisprudenza italiana, in tema di fine vita, che, ad ogni livello (ci... more Il saggio ricostruisce la giurisprudenza italiana, in tema di fine vita, che, ad ogni livello (civile, penale, di merito, di legittimità e costituzionale), dal caso Englaro a quello Trentini, con una spontanea polifonia di interventi, ha disegnato un prudente sentiero di libertà, facendo fronte all'inerzia del legislatore che non ha risposto nemmeno alle sollecitazioni espresse dalla Corte Costituzionale (legge sulle DAT parte). Una guida anche per una comprensione non superficiale o emotiva del quesito referendario che sollecita l'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale #finevita #referendum #eutanasia #cortecostituzionale #dirittopenale

Le nuove frontiere dell'eco-diritto Collana del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" DJSGE CACUCCI EDITORE, 2021
Nell'opera collettanea Le nuove frontiere dell’eco-diritto, a cura di Annamaria Bonomo, Laura Taf... more Nell'opera collettanea Le nuove frontiere dell’eco-diritto, a cura di Annamaria Bonomo, Laura Tafaro, Antonio Felice Uricchio (Cacucci, 2021), il mio contributo sulla tutela nei confronti del rumore urbano: Noise pollution. ECHR jurisprudence facing off Italian law and cases (è il testo riveduto, ampliato e aggiornato della relazione al convegno internazionale di Bruxelles 22-23 marzo 2018, Le bruit de la ville). La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contiene un esplicito riconoscimento del diritto a un ambiente salubre, che la Corte EDU afferma sul fondamento dei diritti alla vita, alla proprietà, alla privacy e alla quiete, la cui violazione sussiste anche quando lo Stato non garantisce un corretto equilibrio tra l’interesse allo sviluppo economico e i diritti del ricorrente. In alcuni casi questi principi fondano la responsabilità dello Stato per l’inquinamento
acustico, anche quello relativo alla cosiddetta movida. A partire da queste premesse la riflessione guarda al diritto e alla giurisprudenza italiana in materia di prevenzione e repressione del rumore
molesto #law #privacy #movida #inquinamento #rumore #inquinamentoacustico #dirittopenale

Paulo Pinto de Alburquerque. I diritti umani in prospettiva europea. Opinioni dissenzienti e concorrenti (2016-2020), 2021
La (parziale) contrapposizione tra norme disciplinari, riservate ad una cerchia ristretta di dest... more La (parziale) contrapposizione tra norme disciplinari, riservate ad una cerchia ristretta di destinatari e misure punitive sancita dalla sentenza Engel, con la sentenza Örtzük approda all’individuazione di una (tendenziale) corrispondenza tra materia penale e sanzioni soggettivamente universali, il cui risvolto negativo è l’esclusione del carattere penale di quelle che potremmo definire misure a soggettività ristretta. La tappa successiva di questa “genealogia” argomentativa è la (ri-)combinazione tra la considerazione dell’elemento “quantitativo” illustrato nel paragrafo precedente con le polarità della dialettica misure punitive e misure di scopo. In altri termini, un’infrazione legata ad un “particular status” non è punitiva perché solo le misure erga omnes sono penali e una misura non soggettivamente universale non è penale anche perché assolve uno scopo che trascende la retribuzione e la deterrenza. È bene porre subito in chiaro che in nessuna sentenza la Corte riconosce a questi due enunciati la valenza di test della materia penale né esplicita la correlazione appena espressa. Scopo e ambito soggettivo di applicazione sono utilizzati come sub-indici della “very nature”-test e compaiono nella motivazione senza evidenziare alcuna reciproca connessione. Si tratti o meno di una coincidenza è un fatto la costanza con la quale il sub-criterio quantitativo e dello scopo ricorrono nelle medesime pronunce mentre entrambi sono assenti nelle sentenze che argomentano diversamente la natura non penale delle sanzioni disciplinari (si pensi al caso “Moullet”)

Percorsi penali, 2021
Come il diritto penale è inconciliabile con il nihilismo, la giustizia penale non tollera qualsia... more Come il diritto penale è inconciliabile con il nihilismo, la giustizia penale non tollera qualsiasi declinazione della pseudo-verità. Nondimeno, la verità giudiziale è la verità “nel” / “del” pro-cesso, è “una” verità tra verità, non “la” verità che non ammette dubbi, errori o alternative. La verità processuale è “relativa”, sotto un duplice punto di vista; il primo è il rapporto tra il fenomeno oggetto dell’accusa e il relativo accertamento processuale; l’altro è quello della relazione tra que-sta verità e la verità e “del” processo. La prima è conoscenza e può essere indagata al di là di ogni dubbio (BAD), la seconda è decisione e deve essere affermata nei limiti della formula BARD. La relazione tra dubbio, affermazione di colpevolezza e assoluzione è sicuramente asimmetrica. La “verità vera” regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è BARD la verità “del” pro-cesso può condurre solo all’assoluzione.
Just as criminal law is irreconcilable with nihilism, criminal justice does not tolerate pseudo-truth. Nonetheless, Judicial truth is the truth “in” / “of” the trial, it is “a” truth between truth, not “the” truth that admits no doubts, errors or alternatives. The Judicial truth is “relative”, from a double point of view; the first is the relationship between the criminal charge and the evidences; the other is the relationship between this truth and the truth and “of” the judgement. The first is knowledge and can be investigated beyond all doubt (BAD), the second is decision and must be recognized within the limits of the BARD formula. But the relationship between doubt, guilty and acquittal is clearly asymmetrical. The “true truth”, the BARD truth, holds up every judgement; the not BARD truth can only lead to acquittal.

disCrimen, 2020
Capita-a volte con garbata e (de)costruttiva ironia altre con minore eleganza o finezza-che alcun... more Capita-a volte con garbata e (de)costruttiva ironia altre con minore eleganza o finezza-che alcuni colleghi mi "contestino" l'inutilità (quasi nociva) delle riflessioni "teoriche", soprattutto, nella drammatica contingenza pandemica che pone senza so-sta, anche all'avvocatura e alla giustizia penali, gravi e pressanti problemi "pratici", rispetto ai quali ogni pausa speculativa rischia di apparire persino stucchevole. Il discorso è complesso e antico ma la dialettica è falsa. Basta (si fa per dire) so-stituire il termine "pratica", che banalizza e mortifica la professione forense avvilen-dola nel perimetro di un fare senza sapere, con il lemma "esperienza", secondo la troppo spesso dimenticata lezione di Giuseppe Capograssi: «dove c'è la vita giuridica immediata ivi è la scienza». E l'esercizio della professione forense o è "vita giuridica" o non è, o meglio, è altro (e poi non lamentiamoci se siamo considerati e "trattati" come se fossimo "altro"). In questa prospettiva, "prassi" e "teoria" si illuminano a vi-cenda così come accade(va) tra il grande disegno architettonico delle cattedrali "goti-che" e il taglio delle pietre impresso dal capomastro, per dirla con la mirabile metafora di Maurice de Saxe, ovvero, con quella, più recente ma non meno efficace, di Leonora Carrington: «Possedere un telescopio senza la sua controparte essenziale-il micro-scopio-mi pare il segno della più buia incomprensione». Una "potente" espressione di questo isomorfismo tra universale e particolare che nasconde un monumentale problema della giustizia italiana, gravido di implicazioni (persino teoretiche), corrisponde all'osservazione di un piccolo (e tagliente) fram-mento di "vita": le regole di "ingaggio" dell'avvocatura con gli "uffici" al tempo del Covid. Un dedalo inestricabile.

Giurisprudenza penale Trimestrale, 2020
La perenne emergenza è il titolo di un fortunato saggio di Sergio Moccia, pubblicato per la prima... more La perenne emergenza è il titolo di un fortunato saggio di Sergio Moccia, pubblicato per la prima volta nel 1997, che scandagliò, nella prospettiva di un'inedita visione sistemica del fenomeno, i (già
all'epoca) numerosi affioramenti nel sistema penale
dell'habitus legislativo di utilizzare il diritto penale
quale strumento di lotta dell'eruzione acuta di manifestazioni
criminose più o meno endemiche, radicate
o insidiose. La perenne emergenza notava
nella prefazione Alessandro Baratta è, quindi, un titolo
doppiamente felice, perché parla del male cronico
del diritto penale moderno e della sua declinazione
più recente, che secondo l'autore può farsi iniziare
in Italia con l'entrata in vigore della "Legge
Reale" del 1975.
In quest ottica, la perenne emergenza allude sia ad
una legislazione penale compulsiva, che vorrebbe
celebrare l'efficienza della risposta sanzionatoria
mentre spesso è solo la plateale espressione di un
uso simbolico della risorsa punitiva, sia all'emergenza
perenne di un diritto penale della «distanza
assiologica», disancorato dai principi di garanzia
della Carta e delle Carte regionali.
Popolazione migrante, 2020
Popolazione Migrante, Atti del convegno multidisciplinare, Taranto, 24 maggio 2019, a cura di Giu... more Popolazione Migrante, Atti del convegno multidisciplinare, Taranto, 24 maggio 2019, a cura di Giuseppe Losappio, Edizioni DJSGE, Taranto, 2020. Con i contributi (nell'ordine dell'indice) di GIUSEPPE LOSAPPIO, FILIPPO BOTTALICO, RÉMI PELLET, BRUNO NOTARNICOLA, ROSA DI CAPUA, SERENA MASINI, PIETRO A. RENZULLI, RAFFAELE LAGRAVINESE, RICCARDO PAGANO, MAURIZIO CARBONE, PAOLO STEFANÌ, ANTONELLA DE LUCA, VALERIO DIOMAIUTO, IACOPO IACOBELLIS, ELEONORA MESSINESE, FILOMENA PISCONTI

Giurisprudenza penale , 2020
L’esigenza di specifiche valutazioni della responsabilità medica nell’emergenza è scolpita nella ... more L’esigenza di specifiche valutazioni della responsabilità medica nell’emergenza è scolpita nella dimensione più lancinante che l’epidemia ha, purtroppo, assunto. In alcune regioni, la massiva diffusione del contagio ha espresso una domanda di cure rianimatorie che il sistema non è stato in grado di soddisfare. In un certo numero di casi, il triage non ha definito (come di consueto) la gerarchia temporale degli interventi sanitari ma l’alternativa tra la vita e la morte dei pazienti con un quadro di grave insufficienza respiratoria.
Il vaccino per porre al riparo i rianimatori dal rischio del mass-flowing di procedimenti penali non esiste ma è possibile ipotizzare contromisure articolate e multilivello. In questa prospettiva, non solo la riforma della colpa professionale potrebbe non essere necessaria ma di sicuro non è sufficiente. Oltre agli interventi sul diritto penale sostanziale occorrerebbe intervenire sul diritto processuale (perlomeno quello vivente) e oltre agli interventi sul sistema punitivo è necessario l’apporto di rimedi deflattivi anche non immediatamente correlati alla dimensione sanzionatoria.
Sommario. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766.-2. Inferenze penalistiche della "monetizzazione" del rischio biologico (e cenni alla previsione del "gratuito patrocinio" no limit).-3. L'ipotesi di lockdown della responsabilità dei prestatori e dei datori di lavoro per il contagio dei sanitari e dei pazienti.-4. Emendamenti e proposte di incisione della responsabilità penale dei sanitari.-4.a. L'anisotropia della colpa professionale ai tempi dell'emergenza.-4.b. Riformulare la responsabilità nell'emergenza o riformulare nell'emergenza la colpa professionale? Il tema delle "scelte tragiche" nell'attività di rianimazione.-5. Un punto nevralgico. L'ATP ex art. 360 c.p.p. e il rischio di mass-flowing di avvisi di garanzia dopo l'emergenza. La difficile tutela dal rischio attuale di indagini (prima ancora che dal rischio remoto di un processo e di una condanna).-6. Tre parole per uscire dall'emergenza: verità, indennità, priorità. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766. La miccia (apparente) sembra essere stata un improvvido (a dir poco) "post", divenuto in men che non si dica "virale", che sollecitava consulenze (ovviamente) gratuite in favore di pazienti contagiati da "infezioni ospedaliere". Il messaggio in termini non espliciti ma inequivoci evocava l'esercizio di azioni risarcitorie legate alla trasmissione in un contesto nosocomiale del virus Covid19. L'iniziativa ha innescato le reazioni sia di alcuni Ordini forensi che del FNOMCeO offrendo lo spunto per rilanciare il dibattito sulla "depenalizzazione" della "colpa medica". Petizioni, editoriali e svariati emendamenti al disegno di legge AS 1766 1. Un caleidoscopio di testi, anche molto diversi nelle intenzioni e negli obiettivi, indiscriminatamente accolti con un giubilante (non sempre perspicuo) plebiscito dai "camici" italiani: catene social, petizioni on line altresì recepite con entusiasmo da un'opinione pubblica parossisticamente sollecitata dalla narrazione dei 1 Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Il foglio, 2020
La riforma della prescrizione (l. n. 3 del 2019) si riferisce ad un tempo senza ragione, sorretta... more La riforma della prescrizione (l. n. 3 del 2019) si riferisce ad un tempo senza ragione, sorretta da ragioni senza giustizia
Giurisprudenza penale, 2019
I dati (e l’esperienza quotidiana) documentano che il rapporto tra tempo e processo penale è assi... more I dati (e l’esperienza quotidiana) documentano che il rapporto tra tempo e processo penale è assimilabile al comportamento dei gas. Come le particelle di “etere” tendono ad occupare tutto lo spazio a disposizione così il processo penale tende ad occupare tutto il tempo reso disponibile dalla prescrizione. L’uno cresce quanto si dilata l’altra.
Questa specificità della realtà italiana avvalora il rischio che la “riforma” della prescrizione esponga l’imputato ad un giudizio penale senza fine. Una prospettiva che traccia un solco profondo con il paradigma garantista, in netto contrasto con la Carta Costituzionale
Sistema penale, 2019
Qui ed ora, l’istituto prescrizionale resta imprescindibile garanzia dell’individuo. La gara cont... more Qui ed ora, l’istituto prescrizionale resta imprescindibile garanzia dell’individuo. La gara contro il tempo del processo penale non si vince né eliminando il traguardo né concependo il giudizio come se fosse un’auto da corsa. To add speed, add lightness – la formula di Colin Chapman, leggendario fondatore della Lotus – non vale per il processo penale

Diritto e medicina: due scienze convergenti?, 2018
Partendo dall’analisi della sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione nel periodo 2012-2018 ... more Partendo dall’analisi della sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione nel periodo 2012-2018 in ordine ai profili di responsabilità penale del ginecologo e/o dell’ecografista per errori commessi durante le indagini ecografiche svolte per effettuare la diagnosi prenatale, e definito l’atto medico ecografico, si passerà ad illustrare l’attuale portata delle linee guida nel nostro ordinamento, anche alla luce della novella normativa del 2017 e, successivamente, ad esaminare come si articola la responsabilità in presenza di un medical device difettoso. Si illustrerà, poi, il concetto di errore di percezione per verificare come l’applicazione dei principi posti dalla sentenza delle S.S. U.U. N. 8770/2018, in particolare in tema di omessa o ritardata diagnosi, ai casi appena accennati consente di giungere a conclusioni diverse in ordine alla responsabilità penale del medico che effettui la diagnosi prenatale in relazione alla duplice natura dell’errore di percezione.
Diritto penale contemporaneo, 2019
Abstract. La l. n. 3 del 2019 annuncia (l’entrata in vigore è rinviata al prossimo anno) una rifo... more Abstract. La l. n. 3 del 2019 annuncia (l’entrata in vigore è rinviata al prossimo anno) una riforma tanto radicale quanto discutibile della prescrizione non supportata dall’analisi di impatto della regolamentazione, basata su valutazioni empiricamente infondate, intrisa di profili di illegittimità convenzionale e costituzionale. Una risposta sbagliata ad un problema molto grave, e persino cruciale, che per troppo tempo il legislatore ha trascurato, lasciando così “incancrenire” la situazione fino a rendere pressoché impossibile un intervento in equilibrio tra efficienza e garanzie, avulso da una riforma complessiva del sistema penale
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Papers by Giuseppe Losappio
SOMMARIO: 1. Sentire la giustizia con Fabrizio De André. – 2. Giustizia tra preghiere. – 3. Comprensione. – 4. Dalla comprensione alla compassione. L’altro mai aliud ego; sempre alter ego. – 5. Il cattivo giudice, il giudice cattivo, la cattiveria dei giudizi nell’era de La domenica delle salme.
Ripubblicazione, autorizzata dai Curatori, del contributo già apparso negli Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero, a cura di Carlo Piergallini, Grazia Mannozzi, Carlo Sotis, Chiara Perini, Marco Scoletta, Federico Consulich (con la collaborazione di Sara Bianca Taverriti), Giuffrè Francis Levebre, 2022, pp. 1804-1820
Roberto Bartoli conduce verso la consapevolezza che il significato esistente
contrapposto all’inesistenza di significato dell’afflizione sono la speranza
della rieducazione e del cambiamento contro la “disperanza” della
punizione
L'art. 579 c.p., vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, assolve, come l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto ma non solo delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Premesso che non sono ammissibili i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia senza che venga soppressa una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, l'art. 579 c.p., pur non identificando una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella codicistica l'unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana, non può essere puramente e semplicemente abrogato a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale, facendo venir meno il livello minimo di tutela richiesto dal diritto alla vita e, quindi, il corretto bilanciamento dei valori costituzionali.
acustico, anche quello relativo alla cosiddetta movida. A partire da queste premesse la riflessione guarda al diritto e alla giurisprudenza italiana in materia di prevenzione e repressione del rumore
molesto #law #privacy #movida #inquinamento #rumore #inquinamentoacustico #dirittopenale
Just as criminal law is irreconcilable with nihilism, criminal justice does not tolerate pseudo-truth. Nonetheless, Judicial truth is the truth “in” / “of” the trial, it is “a” truth between truth, not “the” truth that admits no doubts, errors or alternatives. The Judicial truth is “relative”, from a double point of view; the first is the relationship between the criminal charge and the evidences; the other is the relationship between this truth and the truth and “of” the judgement. The first is knowledge and can be investigated beyond all doubt (BAD), the second is decision and must be recognized within the limits of the BARD formula. But the relationship between doubt, guilty and acquittal is clearly asymmetrical. The “true truth”, the BARD truth, holds up every judgement; the not BARD truth can only lead to acquittal.
all'epoca) numerosi affioramenti nel sistema penale
dell'habitus legislativo di utilizzare il diritto penale
quale strumento di lotta dell'eruzione acuta di manifestazioni
criminose più o meno endemiche, radicate
o insidiose. La perenne emergenza notava
nella prefazione Alessandro Baratta è, quindi, un titolo
doppiamente felice, perché parla del male cronico
del diritto penale moderno e della sua declinazione
più recente, che secondo l'autore può farsi iniziare
in Italia con l'entrata in vigore della "Legge
Reale" del 1975.
In quest ottica, la perenne emergenza allude sia ad
una legislazione penale compulsiva, che vorrebbe
celebrare l'efficienza della risposta sanzionatoria
mentre spesso è solo la plateale espressione di un
uso simbolico della risorsa punitiva, sia all'emergenza
perenne di un diritto penale della «distanza
assiologica», disancorato dai principi di garanzia
della Carta e delle Carte regionali.
Il vaccino per porre al riparo i rianimatori dal rischio del mass-flowing di procedimenti penali non esiste ma è possibile ipotizzare contromisure articolate e multilivello. In questa prospettiva, non solo la riforma della colpa professionale potrebbe non essere necessaria ma di sicuro non è sufficiente. Oltre agli interventi sul diritto penale sostanziale occorrerebbe intervenire sul diritto processuale (perlomeno quello vivente) e oltre agli interventi sul sistema punitivo è necessario l’apporto di rimedi deflattivi anche non immediatamente correlati alla dimensione sanzionatoria.
Sommario. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766.-2. Inferenze penalistiche della "monetizzazione" del rischio biologico (e cenni alla previsione del "gratuito patrocinio" no limit).-3. L'ipotesi di lockdown della responsabilità dei prestatori e dei datori di lavoro per il contagio dei sanitari e dei pazienti.-4. Emendamenti e proposte di incisione della responsabilità penale dei sanitari.-4.a. L'anisotropia della colpa professionale ai tempi dell'emergenza.-4.b. Riformulare la responsabilità nell'emergenza o riformulare nell'emergenza la colpa professionale? Il tema delle "scelte tragiche" nell'attività di rianimazione.-5. Un punto nevralgico. L'ATP ex art. 360 c.p.p. e il rischio di mass-flowing di avvisi di garanzia dopo l'emergenza. La difficile tutela dal rischio attuale di indagini (prima ancora che dal rischio remoto di un processo e di una condanna).-6. Tre parole per uscire dall'emergenza: verità, indennità, priorità. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766. La miccia (apparente) sembra essere stata un improvvido (a dir poco) "post", divenuto in men che non si dica "virale", che sollecitava consulenze (ovviamente) gratuite in favore di pazienti contagiati da "infezioni ospedaliere". Il messaggio in termini non espliciti ma inequivoci evocava l'esercizio di azioni risarcitorie legate alla trasmissione in un contesto nosocomiale del virus Covid19. L'iniziativa ha innescato le reazioni sia di alcuni Ordini forensi che del FNOMCeO offrendo lo spunto per rilanciare il dibattito sulla "depenalizzazione" della "colpa medica". Petizioni, editoriali e svariati emendamenti al disegno di legge AS 1766 1. Un caleidoscopio di testi, anche molto diversi nelle intenzioni e negli obiettivi, indiscriminatamente accolti con un giubilante (non sempre perspicuo) plebiscito dai "camici" italiani: catene social, petizioni on line altresì recepite con entusiasmo da un'opinione pubblica parossisticamente sollecitata dalla narrazione dei 1 Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Questa specificità della realtà italiana avvalora il rischio che la “riforma” della prescrizione esponga l’imputato ad un giudizio penale senza fine. Una prospettiva che traccia un solco profondo con il paradigma garantista, in netto contrasto con la Carta Costituzionale
SOMMARIO: 1. Sentire la giustizia con Fabrizio De André. – 2. Giustizia tra preghiere. – 3. Comprensione. – 4. Dalla comprensione alla compassione. L’altro mai aliud ego; sempre alter ego. – 5. Il cattivo giudice, il giudice cattivo, la cattiveria dei giudizi nell’era de La domenica delle salme.
Ripubblicazione, autorizzata dai Curatori, del contributo già apparso negli Studi in Onore di Carlo Enrico Paliero, a cura di Carlo Piergallini, Grazia Mannozzi, Carlo Sotis, Chiara Perini, Marco Scoletta, Federico Consulich (con la collaborazione di Sara Bianca Taverriti), Giuffrè Francis Levebre, 2022, pp. 1804-1820
Roberto Bartoli conduce verso la consapevolezza che il significato esistente
contrapposto all’inesistenza di significato dell’afflizione sono la speranza
della rieducazione e del cambiamento contro la “disperanza” della
punizione
L'art. 579 c.p., vietando ai terzi di farsi esecutori delle altrui richieste di morte, pur validamente espresse, assolve, come l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, allo scopo, di perdurante attualità, di proteggere il diritto alla vita, soprattutto ma non solo delle persone più deboli e vulnerabili, in confronto a scelte estreme e irreparabili, collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate.
Premesso che non sono ammissibili i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie il cui nucleo normativo non può essere alterato o privato di efficacia senza che venga soppressa una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione, l'art. 579 c.p., pur non identificando una legge a contenuto costituzionalmente vincolato, non essendo quella codicistica l'unica disciplina della materia compatibile con il rilievo costituzionale del bene della vita umana, non può essere puramente e semplicemente abrogato a tutto vantaggio della libertà di autodeterminazione individuale, facendo venir meno il livello minimo di tutela richiesto dal diritto alla vita e, quindi, il corretto bilanciamento dei valori costituzionali.
acustico, anche quello relativo alla cosiddetta movida. A partire da queste premesse la riflessione guarda al diritto e alla giurisprudenza italiana in materia di prevenzione e repressione del rumore
molesto #law #privacy #movida #inquinamento #rumore #inquinamentoacustico #dirittopenale
Just as criminal law is irreconcilable with nihilism, criminal justice does not tolerate pseudo-truth. Nonetheless, Judicial truth is the truth “in” / “of” the trial, it is “a” truth between truth, not “the” truth that admits no doubts, errors or alternatives. The Judicial truth is “relative”, from a double point of view; the first is the relationship between the criminal charge and the evidences; the other is the relationship between this truth and the truth and “of” the judgement. The first is knowledge and can be investigated beyond all doubt (BAD), the second is decision and must be recognized within the limits of the BARD formula. But the relationship between doubt, guilty and acquittal is clearly asymmetrical. The “true truth”, the BARD truth, holds up every judgement; the not BARD truth can only lead to acquittal.
all'epoca) numerosi affioramenti nel sistema penale
dell'habitus legislativo di utilizzare il diritto penale
quale strumento di lotta dell'eruzione acuta di manifestazioni
criminose più o meno endemiche, radicate
o insidiose. La perenne emergenza notava
nella prefazione Alessandro Baratta è, quindi, un titolo
doppiamente felice, perché parla del male cronico
del diritto penale moderno e della sua declinazione
più recente, che secondo l'autore può farsi iniziare
in Italia con l'entrata in vigore della "Legge
Reale" del 1975.
In quest ottica, la perenne emergenza allude sia ad
una legislazione penale compulsiva, che vorrebbe
celebrare l'efficienza della risposta sanzionatoria
mentre spesso è solo la plateale espressione di un
uso simbolico della risorsa punitiva, sia all'emergenza
perenne di un diritto penale della «distanza
assiologica», disancorato dai principi di garanzia
della Carta e delle Carte regionali.
Il vaccino per porre al riparo i rianimatori dal rischio del mass-flowing di procedimenti penali non esiste ma è possibile ipotizzare contromisure articolate e multilivello. In questa prospettiva, non solo la riforma della colpa professionale potrebbe non essere necessaria ma di sicuro non è sufficiente. Oltre agli interventi sul diritto penale sostanziale occorrerebbe intervenire sul diritto processuale (perlomeno quello vivente) e oltre agli interventi sul sistema punitivo è necessario l’apporto di rimedi deflattivi anche non immediatamente correlati alla dimensione sanzionatoria.
Sommario. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766.-2. Inferenze penalistiche della "monetizzazione" del rischio biologico (e cenni alla previsione del "gratuito patrocinio" no limit).-3. L'ipotesi di lockdown della responsabilità dei prestatori e dei datori di lavoro per il contagio dei sanitari e dei pazienti.-4. Emendamenti e proposte di incisione della responsabilità penale dei sanitari.-4.a. L'anisotropia della colpa professionale ai tempi dell'emergenza.-4.b. Riformulare la responsabilità nell'emergenza o riformulare nell'emergenza la colpa professionale? Il tema delle "scelte tragiche" nell'attività di rianimazione.-5. Un punto nevralgico. L'ATP ex art. 360 c.p.p. e il rischio di mass-flowing di avvisi di garanzia dopo l'emergenza. La difficile tutela dal rischio attuale di indagini (prima ancora che dal rischio remoto di un processo e di una condanna).-6. Tre parole per uscire dall'emergenza: verità, indennità, priorità. 1. Gli emendamenti al d.d.l. AS 1766. La miccia (apparente) sembra essere stata un improvvido (a dir poco) "post", divenuto in men che non si dica "virale", che sollecitava consulenze (ovviamente) gratuite in favore di pazienti contagiati da "infezioni ospedaliere". Il messaggio in termini non espliciti ma inequivoci evocava l'esercizio di azioni risarcitorie legate alla trasmissione in un contesto nosocomiale del virus Covid19. L'iniziativa ha innescato le reazioni sia di alcuni Ordini forensi che del FNOMCeO offrendo lo spunto per rilanciare il dibattito sulla "depenalizzazione" della "colpa medica". Petizioni, editoriali e svariati emendamenti al disegno di legge AS 1766 1. Un caleidoscopio di testi, anche molto diversi nelle intenzioni e negli obiettivi, indiscriminatamente accolti con un giubilante (non sempre perspicuo) plebiscito dai "camici" italiani: catene social, petizioni on line altresì recepite con entusiasmo da un'opinione pubblica parossisticamente sollecitata dalla narrazione dei 1 Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Questa specificità della realtà italiana avvalora il rischio che la “riforma” della prescrizione esponga l’imputato ad un giudizio penale senza fine. Una prospettiva che traccia un solco profondo con il paradigma garantista, in netto contrasto con la Carta Costituzionale
PER LA LOGISTICA-AREA MOBILITA' SOSTENIBILE, Taranto.
ISBN: 978-88-3379-451-8
Caratteristiche: 2021 • 17x24 cm • 242 pagine • solo ebook
Collana: Università della Calabria - Quaderni
Nr. nella collana: 4
Ebook.epub 16,00€
Il diritto penale d’inizio XXI secolo attraversa una svolta securitaria, ormai diffusamente denunciata, che propone un accentuato sacrificio delle libertà individuali pur di offrire risposte dal volto rassicurante alle sfide proposte dafenomeni – quali terrorismo internazionale, immigrazione clandestina, corruzione, reati a contenuto tecnologico, con vittima diffusa e in danno di categorie o soggetti deboli – capaci di incutere paura o destabilizzazione nella società.
Queste come altre dinamiche criminali, o semplicemente socioeconomiche, vengono cavalcate rappresentandole come specifiche emergenze dell’ultima ora (si pensi all’immagine evocativa ma fuorviante dei barbari alle porte) che richiederebbero scelte di politica criminale estreme,disumanizzanti, in antitesi con i paradgimi garantistici della materia, nonostante un deficit clamoroso di effettività.
In questo contesto, al populismo penale del legislatore si affianca un populismo giudiziale, che trova i suoi predicatori itineranti in autorevoli esponenti della magistratura.
I saggi raccolti nel presente volume intendono approcciare il tema da differenti angolazioni, offrendone una lettura critica ed evidenziando quali anticorpi possano emergere acontenimento della svolta populista e securitaria; ma offrono anche uno scorcio comparatistico e interdisciplinaresulla dimensione globale dell’avanzata del populismopenale e dell’illusorio sacrificio di diritti e garanzie individuali che costantemente richiede a legislatori egiudici. #dirittopenale #populismopenale
Atti del Convegno multidisciplinare medico-giuridico
Taranto, 4-5 maggio 2018 (a cura di Giuseppe Losappio) con i contributi di Alessandro Dell'erba, Marcello Chironi, Salvatore Pisconti, Daniele D'Elia,Stefano Rossi , Benedetto Ruberto, Raffaele Graziano, Cristiano Cupelli, Antonio Vallini, Roberto Bartoli, Andrea Di Landro, Nicola Mazzacuva, Antonietta Di Lernia, Filomena Pisconti, Valerio Diomaiuto (secondo l'ordine dell'indice)