Papers by Diletta Giunchedi

La vicenda in commento offre l'occasione di riflettere circa l'interpretazione e la porta... more La vicenda in commento offre l'occasione di riflettere circa l'interpretazione e la portata dispositiva dell'art. 5 l. n. 40 del 2004. La norma richiede l'esistenza in vita di entrambi gli aspiranti genitori che abbiano fornito il consenso alla partecipazione al procedimento procreativo. Il dettato trascura altres\uec di specificare in quale fase tale requisito debba essere soddisfatto e se in particolare esso sia richiesto per tutta la durata della procedura riproduttiva. La motivazione della sentenza induce a ritenere che sia esclusa la configurabilit\ue0 di una procreazione post mortem e che debba dunque applicarsi la normativa ex art. 8 l. n. 40 del 2004. Si sollevano dunque alcune perplessit\ue0 sia in merito alla qualificazione giuridica, sia in merito alle conseguenze di ordine sistematico che la pronuncia in commento evita di affrontare: in particolare, la posizione successoria dell'erede concepito, in senso naturalistico, dopo la morte del padre e, inolt...

Le recenti novelle e l’evoluzione delle tecniche riproduttive scientifiche hanno promosso un prog... more Le recenti novelle e l’evoluzione delle tecniche riproduttive scientifiche hanno promosso un progressivo processo di frammentazione della figura genitoriale, che sino ad allora era considerata unitaria ed intimamente connessa all’incontro tra uomo e donna. A tale concezione unitaria del legame genitoriale corrispondeva la considerazione che la coincidenza tra vincolo genetico e verita legale fosse foriera del soddisfacimento del superiore interesse del minore. La genitorialita puo ad oggi essere suddivisa tra genetica, qualora tra il genitore condivida con il figlio il medesimo patrimonio genetico; biologica, nell’accezione di gestazionale e dunque caratterizzante il rapporto tra madre e figlio; e sociale, qualora l’adulto, seppur in mancanza di un titolo legale e altrettanto di un legame di sangue con il figlio, adempie ai doveri di cura e di mantenimento propri dell’esercente la responsabilita genitoriale. A fronte della pluralita dei soggetti che latu senso possono essere conside...
Pactum, 2022
Il caso in esame offre l'opportunità di riflettere sulla natura giuridica della transazione relat... more Il caso in esame offre l'opportunità di riflettere sulla natura giuridica della transazione relativa ad obbligazioni solidali, in particolare sulla transazione pro quota conclusa da uno o più condebitori in solido e sui criteri di quantificazione del debito residuo esigibile nei confronti dei debitori non transigenti.
Famiglia e diritto, 2020
In materia di procreazione medicalmente assistita, ai fini della determinazione dello status fili... more In materia di procreazione medicalmente assistita, ai fini della determinazione dello status filiationis, l'art. 8 della L. n. 40 del 2004 è riferibile anche al nato da fecondazione omologa post mortem, mediante l'utilizzo del seme crioconservato del padre che, dopo aver prestato il consenso all'accesso alle tecniche di p.m.a., congiuntamente a quello della moglie, successivamente non lo revochi ed a ciò acconsenta per dopo la propria morte; ciò anche quando la nascita avvenga oltre i trecento giorni dalla causa di scioglimento del matrimonio.

Giustiziacivile.com, 2019
La vicenda in commento offre l'occasione di riflettere circa l'interpretazione e la portata dispo... more La vicenda in commento offre l'occasione di riflettere circa l'interpretazione e la portata dispositiva dell 'art. 5 l. n. 40 del 2004. La norma richiede l'esistenza in vita di entrambi gli aspiranti genitori che abbiano fornito il consenso alla partecipazione al procedimento procreativo. Il dettato trascura altresì di specificare in quale fase tale requisito debba essere soddisfatto e se in particolare esso sia richiesto per tutta la durata della procedura riproduttiva. La motivazione della sentenza induce a ritenere che sia esclusa la configurabilità di una procreazione post mortem e che debba dunque applicarsi la normativa ex art. 8 l. n. 40 del 2004. Si sollevano dunque alcune perplessità sia in merito alla qualificazione giuridica, sia in merito alle conseguenze di ordine sistematico che la pronuncia in commento evita di affrontare: in particolare, la posizione successoria dell'erede concepito, in senso naturalistico, dopo la morte del padre e, inoltre, l'attribuzione dello status filiationis, qualora il figlio sia nato da coppia non coniugata.

Le Sezioni Unite affermano la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento straniero recante... more Le Sezioni Unite affermano la contrarietà all’ordine pubblico del provvedimento straniero recante la genitorialità non genetica del secondo padre, in quanto contraria al divieto di maternità surrogata vigente nell’ordinamento interno. Concedono altresì il ricorso all’adozione in casi particolare ex art. 44, lett. d), l. n. 184/1983 al fine di non sacrificare completamente il superiore interesse del minore a mantenere inalterati i rapporti affettivi intercorrenti con il genitore c.d. intenzionale. La soluzione proposta dalle SS.UU. solleva alcune perplessità in ordine alla coerenza interna e sistematica della pronuncia. L’Autrice analizza in chiave critica l’adozione di una definizione di ordine pubblico che appare incompatibile allo spirito di armonizzazione e che inibisce il pieno soddisfacimento del superiore interesse del minore e la tutela del progetto genitoriale della coppia dello stesso sesso.
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