Dal Generale Vincenzo Stella riceviamo e volentieri pubblichiamo questo interessante articolo di politica internazionale
Nel sistema internazionale contemporaneo la guerra non è scomparsa. Ha però perso il proprio statuto giuridico tradizionale. I conflitti armati sono diffusi e persistenti. Le dichiarazioni formali di guerra, per secoli elemento costitutivo dello ius ad bellum, sono oggi pressoché estinte. Questa discrepanza non è un’anomalia procedurale. È il segnale di una trasformazione strutturale del rapporto tra violenza organizzata, diritto internazionale e legittimazione del potere statale.
Dal 1945, l’ordine giuridico istituito dalla Carta delle Nazioni Unite ha formalmente delegittimato la guerra come strumento ordinario di politica estera. L’uso della forza è vietato, salvo legittima difesa o autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. In questo contesto, la dichiarazione di guerra perde la sua funzione storica. Da atto sovrano di legittimazione, diventa fonte di rischio giuridico e politico. Dichiarare guerra equivale ad ammettere la violazione di un ordine normativo fondato sulla proibizione della forza.
Questo mutamento non implica la fine della guerra come strumento politico. La guerra resta una continuazione della politica con altri mezzi. Ciò che cambia è il modo in cui essa viene presentata. La violenza armata rimane funzionale a fini politici. Viene però sottratta alle categorie formali che storicamente ne definivano limiti e responsabilità.
Dal punto di vista del diritto internazionale, il punto di svolta è la Carta dell’ONU. In una lettura kelseniana, essa rappresenta il tentativo più ambizioso di subordinare l’uso della forza a un ordinamento giuridico sovraordinato. Tuttavia, in assenza di un monopolio coercitivo globale, l’efficacia del diritto internazionale resta condizionata dalla volontà degli Stati. In questo quadro, la dichiarazione di guerra si trasforma. Da strumento di legittimazione diventa un’ammissione di responsabilità potenzialmente sanzionabile.
Questa dinamica produce effetti anche sul piano costituzionale interno. Il progressivo aggiramento delle procedure formali di dichiarazione di guerra rafforza il potere esecutivo. Il controllo legislativo si indebolisce. Diventa possibile una conduzione prolungata del conflitto armato al di fuori di uno stato di guerra formalmente riconosciuto.
Il controllo del linguaggio del conflitto assume così un ruolo centrale. Presentare l’uso della forza come operazione limitata, difensiva o eccezionale consente di preservare ambiguità giuridica e flessibilità politica. Riduce i costi diplomatici. La gestione semantica della violenza diventa parte integrante della strategia di potenza.
L’assenza di dichiarazioni di guerra produce effetti ambivalenti sull’ordine internazionale. Può aver contribuito a contenere l’escalation diretta tra grandi potenze. Genera però zone grigie normative. L’applicazione del diritto internazionale umanitario risulta più incerta. Il conflitto non dichiarato tende a essere più lungo, ibrido e difficile da circoscrivere. In conclusione, la scomparsa della dichiarazione di guerra non indica un ordine più pacifico. Segnala la trasformazione della guerra in una pratica strutturale, formalmente depoliticizzata e strategicamente normalizzata. Se la guerra non viene più riconosciuta come tale, anche la pace perde i suoi confini tradizionali. Rimane un ordine fondato non sulla proibizione effettiva della forza, ma sulla sua amministrazione permanente, una condizione di crisi continua, giuridicamente opaca e politicamente instabile.