Papers by FRANCESCA LIONETTI

La libertà sindacale è regolata da fonti interne (Art. 39 Cost.) e da fonti internazionali (conve... more La libertà sindacale è regolata da fonti interne (Art. 39 Cost.) e da fonti internazionali (convenzioni OIL del 1948 e 1949, la convenzione europea per i diritti dell'uomo 1950, il Patto internazionale ONU del 1966). Nell'ambito dell'Unione Europea, invece, non esiste una norma vincolante sulla libertà sindacale, anche se sempre maggiore sta assumendo la Carta dei diritti fondamentali approvata nel 2000. Il principio di libertà sindacale nel nostro ordinamento risulta dalla disposizione dell'Art. 39 Cost. secondo cui "l'organizzazione sindacale è libera". NOZIONE E TITOLARITA' La libertà sindacale vuol dire facoltà di coalizione e d'azione per la difesa d'interessi collettivi professionali. La libertà sindacale riguarda la posizione dei singoli nella loro facoltà di iniziativa, scelta, adesione e partecipazione all'attività della coalizione. Pertanto è tutelata sia la LIBERTA' POSITIVA (costituire o aderire ad un sindacato) che la LIBERTA' NEGATIVA (non affiliarsi ad alcun sindacato). Quest'ultima sarebbe disconosciuta se vi fossero clausole closed shop che imporrebbero all'imprenditore di assumere esclusivamente lavoratori iscritti ad un sindacato. E' tutelata anche la scelta del tipo di organizzazione che gli interessati intendono dare alla loro coalizione. Sicchè sono ammesse sia coalizioni occasionali che aggregazioni stabili, che di solito assumono forma associativa. L'art. 39 Cost. non si riferisce solo alla libertà sindacale dei lavoratori, ma anche ai sindacati dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomo, dei lavoratori parasubordinati e dei dipendenti degli enti pubblici economici dello Stato. La libertà sindacale è esclusa solo per i militari (art. 8, legge 382/1978) per l'INCOMPATIBILITA' con l'assolvimento dei compiti delle forze armate. Invece il personale della Polizia di Stato, proprio per effetto della sua smilitarizzazione, ha diritto ad associarsi in sindacati, a condizione che siano costituiti solo per tale categoria e privi di collegamenti con altri sindacati. INTERESSE COLLETTIVO PROFESSIONALE E PLURALISMO SINDACALE L'interesse collettivo non è la semplice somma di interessi individuali, ma costituisce una sintesi, nella quale ciascun componente del gruppo sacrifica una parte del proprio specifico interesse. L'interesse collettivo è indivisibile e la sua soddisfazione postula necessariamente la realizzazione dell'interesse di tutta la collettività (nel senso che l'interesse collettivo non può dividersi e scomporsi in tanti singoli interessi individuali). L'interesse collettivo resta sempre di un gruppo particolare, distinguendosi pertanto dall'interesse generale della popolazione (che invece è curato dallo Stato). Da qui la possibilità di costituire sindacati per ramo di industria, per la tutela di tutti i dipendenti di un determinato tipo di aziende, oppure sindacati di mestiere, per la tutela dei soli dipendenti addetti a determinate mansioni. Da ciò è derivato il pluralismo sindacale, cioè la possibilità di costituzione di diversi sindacati, in concorrenza tra loro, per la stessa categoria professionale.
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