Papers by Fabio Francesco Pagano

Diritto pubblico, 2013
La recente riproposizione della categoria degli atti politici insindacabili all’interno del Codic... more La recente riproposizione della categoria degli atti politici insindacabili all’interno del Codice del processo amministrativo, assieme alle novità contenute nella pronunzia n. 81 del 2012 della Corte costituzionale, hanno circondato di nuova attualità la problematica della sindacabilità dell’atto politico e della sua distinzione rispetto agli atti di alta amministrazione. L’autore, dopo una breve ricognizione delle principali teorie concernenti l’atto politico e dopo aver riportato quest’ultimo all’attività di indirizzo politico del Governo di cui all’art. 95 Cost., analizza la portata innovativa della sentenza n. 81 del 2012 della Consulta e le sue possibili ricadute applicative. Fatto ciò, si sofferma diffusamente e criticamente sulla recente giurisprudenza ordinaria e amministrativa tesa a circoscrivere ulteriormente la nozione di atto politico ai soli atti internazionali del Governo e volta ad ammettere il sindacato giurisdizionale nei riguardi di alcuni atti costituzionali in ragione della necessità di garantire l’effettività della tutela (Cass., sez. unite civ., n. 16305 del 28 Giugno 2013). Inoltre, esamina alcuni atti di incerta qualificazione, ove il dubbio in ordine alla loro politicità è il frutto, tra l’altro, di un’insufficiente predeterminazione normativa che attribuisce al Governo/amministrazione una discrezionalità dai contorni amplissimi e determina il rischio che, in sede di sindacato giurisdizionale, il giudice amministrativo arretri in un’ottica di deference oppure sostituisca le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione. Da ultimo, l’autore affronta, attraverso la lente del principio della separazione dei poteri inteso quale equilibrio-bilanciamento, il problematico rapporto tra la garanzia di una tutela effettiva e la salvaguardia della discrezionalità amministrativa e della discrezionalità politica del Governo. In tal modo, egli, lungi dal ritenere in ogni caso prevalente, come sembra fare la giurisprudenza, il principio di effettività di cui agli artt. 24 e 113 Cost., sostiene la possibilità di operare un bilanciamento in concreto tra quest’ultimo e la necessità di garantire il rispetto della separazione dei poteri, quantomeno nella sua dimensione essenziale

Giurisprudenza costituzionale , 2023
(1) Sulla delibazione preliminare di ammissibilità del conflitto fra poteri dello Stato e sui req... more (1) Sulla delibazione preliminare di ammissibilità del conflitto fra poteri dello Stato e sui requisiti di instaurazione, in generale, si fa rinvio ai richiami contenuti nella nota alla ord. n. 34 del 2023. In particolare, sui conflitti fra magistratura e Parlamento riguardo all'estensione della prerogativa dell'insindacabilità parlamentare di cui all'art. 68, comma 1, Cost. cfr. nota alla sent. 34 del 2023. SENTENZA (21 febbraio 2023) 7 aprile 2023 n. 63-Pres. Sciarra-Red. Patroni Griffi-V.C. [6700/180] Giustizia amministrativa-Ricorso straordinario al Capo dello Stato-In genere-Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana-Potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana (CGARS), sottoponendo motivata richiesta alla Giunta regionale-Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa-Illegittimità costituzionale.
Fabio Francesco Pagano, 2021
alimentati da fonti rinnovabili-Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli e... more alimentati da fonti rinnovabili-Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti-Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, efficaci dal 3 ottobre 2010, che escludono compensazioni meramente patrimoniali-Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, del principio di separazione dei poteri e del principio del giusto processo, nonché dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili-Difetto di motivazione sulla rilevanza-Inammissibilità delle questioni.
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2014
L'articolo commenta un'ordinanza di rimessione del Tar Lazio alla Corte costituzionale in... more L'articolo commenta un'ordinanza di rimessione del Tar Lazio alla Corte costituzionale in materia di nuova composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. L'autore si sofferma sull'analisi delle garanzie di indipendenza dei giudici speciali previste dal nostro ordinamento e sui principi, discendenti dal titolo IV della Costituzione, cui il legislatore deve attenersi nel disciplinare gli organi di autogoverno dei giudici speciali
Il capitolo descrive l'organizzazione e il funzionamento della giustizia amministrativa in Si... more Il capitolo descrive l'organizzazione e il funzionamento della giustizia amministrativa in Sicilia, con specifico riferimento al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e al Ricorso Straordinario al Presidente della Regione siciliana. In particolare, vengono trattati i profili attinenti all'art. 23 dello Statuto siciliano, alla composizione del CGA e all'indipendenza dei giudici del CGA di designazione regionale
Breve commento sulla legittimità costituzionale della doppia investitura ministeriale del Sen. Mo... more Breve commento sulla legittimità costituzionale della doppia investitura ministeriale del Sen. Monti, chiamato a reggere "senza interim" il Ministero dell'economia nel Governo da Lui presieduto

L’Autore ricostruisce il pensiero di Salvatore Pugliatti su “Diritto pubblico e diritto privato” ... more L’Autore ricostruisce il pensiero di Salvatore Pugliatti su “Diritto pubblico e diritto privato” attraverso l’esame dell’omonima voce pubblicata nell’Enciclopedia del Diritto nel 1964 per poi saggiarne l’attualità alla luce dell’evoluzione dei rapporti tra le due principali branche del diritto. In particolare Egli so- stiene, sulla scia dell’insegnamento di Pugliatti, la necessità di mantenere ferma la distinzione tra pubblico e privato, nonostante gli inevitabili momenti di commistione fra i due rami del diritto e pur nell’attuale contesto di privatizzazione del diritto pubblico. Fenomeno, quest’ultimo, per il vero in gran parte solo apparente. Infatti, l’espansione del diritto privato nel campo dell’organizzazione e dell’attività amministrativa sino a lambire il fulcro del diritto pubblico, ossia lo stesso diritto costituzionale, lungi dal determinare una vera e propria privatizzazione del diritto pubblico, provoca la reazione inversa dell’ordinamento attraverso un’altrettanta esp...
L'Autore esamina il sindacato giurisdizionale sulle delibere del C.S.M. di conferimento degli... more L'Autore esamina il sindacato giurisdizionale sulle delibere del C.S.M. di conferimento degli uffici direttivi avendo riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia ed esaminando le recenti modifiche normative in tema di ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo intervenute su tale materia prospettandone i profili maggiormente problematici

Con la sent. n. 304 del 2011, il giudice delle leggi si è pronunziato sulla questione di legittim... more Con la sent. n. 304 del 2011, il giudice delle leggi si è pronunziato sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in ordine al divieto per il giudice amministrativo di accertare la falsità degli atti del procedimento elettorale. La Consulta ha rigettato le censure mosse dai giudici di Palazzo Spada con una pronunzia non sempre condivisibile in alcuni suoi passaggi essenziali. Da prima, questo breve articolo di commento, dopo aver ricostruito le linee essenziali dell’ordinanza di rimessione del Supremo consesso e della sentenza della Corte, si concentra sui profili di quest’ultima aventi ad oggetto la ragionevole durata del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale in materia elettorale. Successivamente, l’analisi dell’autore si sofferma sui profili della sentenza concernenti l’esercizio della delega legislativa per l’emanazione del codice del processo amministrativo. In particolare, egli si chiede se in riferimento alla disciplina dell’...
SOMMARIO: 1. Il Governo tra attività di indirizzo politico e attività di alta amministrazione-2. ... more SOMMARIO: 1. Il Governo tra attività di indirizzo politico e attività di alta amministrazione-2. L'atto politico insindacabile quale atto espressione dell'attività di indirizzo politico del Governo-3. La discrezionalità politica dell'Esecutivo di fronte al legislatore e al giudice nei più recenti orientamenti della Corte costituzionale-4. Considerazioni conclusive: il controllo della discrezionalità politica e il complesso equilibrio tra iurisdictio e gubernaculum.
Giurisprudenza costituzionale, 2019

85 LA "ROYAL PREROGATIVE" E LA FORMA DI GOVERNO DEL REGNO UNITO FABIO FRANCES... more 85 LA "ROYAL PREROGATIVE" E LA FORMA DI GOVERNO DEL REGNO UNITO FABIO FRANCESCO PAGANO SOMMARIO: 1. La British Constitution tra regole convenzionali e processi di juridification.-2. Le origini dei poteri di royal prerogative.-3. Il rapporto tra il Sovrano e il Primo Ministro attraverso la lente della royal prerogative.-4. Il ridimensionamento dei poteri di royal prerogative alla luce della giurisprudenza Miller 1 e Miller 2/Cherry case.-5. Il problema della possibile riviviscenza della royal prerogative alla luce della distinzione tra prerogative personali del Sovrano e prerogative ministeriali.-6. Il potere di scioglimento della House of Commons, il Fixed-Term Parliament Act del 2011 e le sue ricadute sull'assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo.-7. Forma di governo parlamentare a preminenza del Primo Ministro all'interno dell'esecutivo ma con rafforzamento del Parlamento…almeno per il momento! 1. La British Constitution tra regole convenzionali e processi di juridification "«Su tutti i grandi argomenti-dice John Stuart Mill-resta molto da dire». Ciò vale, a maggior ragione, per la Costituzione inglese" 1. Con questa frase, invero non priva di un certo sarcasmo nei confronti del suo contemporaneo, famoso filosofo ed economista, Walter Bagehot dava inizio a quello che sarebbe diventato uno dei più importanti classici del costituzionalismo d'oltremanica. E, invero, ad oltre centocinquanta anni dalla pubblicazione di "The English Constitution", l'ordinamento costituzionale del Regno Unito non smette di destare l'interesse degli studiosi chiamati a confrontarsi con un sistema che, sebbene formalmente privo di una Costituzione scritta, presenta un'articolata e complessa ossatura costituzionale. Quest'ultima originata da una molteplicità di fonti, non gerarchicamente ordinate e, quindi dotate del medesimo valore e della stessa efficacia 2. Tra queste spiccano le conventions of constitution, definite "non-legal rules of the constitution", in quanto non giustiziabili dalle corti 3. Quest'ultime, com'è noto, giocano un ruolo fondamentale nel Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

Autonomia e indipendenza della Corte dei conti Corte dei conti, Sez. riunite, 2 marzo 2018, n. 1/... more Autonomia e indipendenza della Corte dei conti Corte dei conti, Sez. riunite, 2 marzo 2018, n. 1/2018/ Cons.-Pres. Buscema-Rel. Massi Corte dei conti-Autonomia e indipendenza-Orga-ni di rilevanza costituzionale-Collegi di revisione contabile dei Consigli di presidenza-Interpretazio-ne costituzionalmente orientata Deve ritenersi dunque quantomeno in chiave logico-si-stematica che le citate clausole di "salvaguardia applica-tiva" recate dalla legge n. 196/2009 non abbiano carat-tere tassativo con la conseguente necessità di svolgere, di volta in volta, un'adeguata interpretazione "costitu-zionalmente orientata" delle disposizioni recate dalla medesima legge, ivi incluse quelle su cui queste Sezioni riunite sono oggi chiamate a rendere il proprio parere. Nel quadro normativo cosìdelineato si evidenzia che il grado di ''autonomia e indipendenza" della Corte dei conti di fronte al Governo appare accentuato rispetto ai suoi omologhi Organi di rilievo costituzionale. Da una parte infatti il Governo nell'esercizio della Potestà legi-slativa delegata (si veda il citato articolo 37 comma 20, del decreto-legge n. 98/2011) ha ritenuto di dover pre-vedere la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (quindi del Governo stes-so) nei collegi di revisione dei conti della Giustizia amministrativa (ovvero del relativo Consiglio di presi-denza), della Giustizia militare (ovvero del Consiglio della magistratura militare) e della Giustizia tributaria (ovvero del relativo Consiglio di presidenza), ma non presso il CSM né presso la Corte dei conti. Corte dei conti-Autonomia e indipendenza-Auto-nomia organizzativa, funzionale, contabile e gestio-nale-Regolamento di contabilità-Criterio di spe-cialità Alla luce della non tassatività delle clausole di "salva-guardia applicativa" recate dall'articolo 1 comma 5 e dall'articolo 52 comma 4 della legge 31 dicembre 2009 n. 196-la Corte dei conti, come il CSM e il Consiglio di Stato, resta soggetta alle varie "disposizioni in materia di finanza pubblica" soltanto allorché il me-desimo organo sia esplicitamente menzionato nelle nor-me di rango legislativo. L'attuazione dell'autonomia organizzativa funzionale, contabile e gestionale, infatti, riconosciuta alla Corte dei conti con l'articolo 4 della legge n. 20/1994-diretta declinazione della garanzia costituzionale di indipendenza dal Governo fissata nel terzo comma dell'articolo 100 come sopra meglio illu-strato-ha generato un sistema di norme speciali che in quanto tali e per consolidato orientamento giurispru-denziale ("lex posterior generalis non derogat priori speciali": cfr., ex multis, Corte dei conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 2/2018/QM in data 29 gennaio 2018), prevalgono su quelle generali, ancor-ché cronologicamente successive e/ o di rango legislati-vo. Deve ritenersi pertanto che il collegio dei revisori dei conti della Corte dei conti resti legittimamente di-sciplinato dal regolamento adottato dalla Corte mede-sima ai sensi del più volte citato articolo 4 della legge n. 20/1994. Per il testo del parere v. www.corteconti.it. Gli organi di rilevanza costituzionale di tipo ''magistratuale'' e l'indipendenza rinforzata della Corte dei conti Fabio Francesco Pagano* L'Autore commenta il parere delle Sezioni riunite in Sede Consultiva della Corte dei conti con il quale quest'ultime hanno ritenuto che alla suddetta Corte e, quindi, al Suo Consiglio di presidenza non si applichi l'art. 16, comma 1, della L. 31 dicembre 2009, n. 196 che ha previsto la presenza di un rappresentante del MEF all'interno dei collegi di revisione contabile e sindacale di tutte constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillar-mente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggette a regime autorizzatorio (o a s.c.i.a.)'', sicché ''un'efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria nello stesso settore dei con-tratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la preven-zione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all'even-tuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequente-mente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica''. * Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-tazione di un referee.
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