Papers by Alessandro Bellavista
Controlli elettronici e art 4 st.lav
RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2005
La nota affronta in chiave critica la giurisprudenza della cassazione secondo cui costituisce con... more La nota affronta in chiave critica la giurisprudenza della cassazione secondo cui costituisce condotta antisindacale l'installazione - senza avere esperito la procedura di cui al comma 2 dell'art. 4 Stat. lav. - di un programma informatico (in grado di permettere il monitoraggio del traffico telefonico) che, pur richiesto da esigenze organizzative e produttize, consente il controllo a distanza dell'attivita lavorativa dei dz'pendenti con mansioni di operatore telefonico
Il nuovo disegno della certificazione e le competenze delle Commissioni nella legge 4 novembre 2010, n. 183
GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, 2010
Il saggio esamina le caratteristiche peculiari del datore di lavoro pubblico, tenendo conto delle... more Il saggio esamina le caratteristiche peculiari del datore di lavoro pubblico, tenendo conto delle concrete dinamiche delle pubbliche amministrazioni. Oggetto di studio sono i rapporti tra politica e amministrazione, la disciplina della dirigenza amministrativa e della contrattazione collettiva. La tesi centrale č quella che ancora oggi il datore di lavoro pubblico č sensibile a ragioni di tipo politico-elettorale e di pace sociale e trascura le esigenze dell'efficienza e dell'efficacia dell'amministrazione che governa nonché dell'effettiva soddisfazione degli utenti. La soluzione andrebbe trovata rafforzando le responsabilitŕ dei vertici politici e le forme di controllo dei cittadini.
Il ruolo istituzionale del sindacato e la regolazione della rappresentanza sindacale .
DIGNITA v E RISERVATEZZA DEL LAVORATORE SOMMARIO: 1. Premessa. Contratto di lavoro e diritti dell... more DIGNITA v E RISERVATEZZA DEL LAVORATORE SOMMARIO: 1. Premessa. Contratto di lavoro e diritti della persona. -2. Guardie giurate e personale di vigilanza. -3. I controlli tecnologici. -4. Accertamenti sanitari e visite personali di controllo. -5. Il divieto d'indagini sulle opinioni e la tutela della sfera privata del lavoratore. -6. La disciplina del trattamento dei dati personali e il rapporto di lavoro. -7. La tutela della dignita `del lavoratore nei percorsi della giurisprudenza.
Il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari dopo la legge Gelmini
La protezione dei dati personali nel rapporto di lavoro dopo il codice della privacy
il saggio analizza con taglio critico gli aspetti problematici pi\uf9 recenti della disciplina de... more il saggio analizza con taglio critico gli aspetti problematici pi\uf9 recenti della disciplina del trattamento dei dati personali. L'analisi \ue8 compiuta con particolare attenzione al quadro normativo comunitario e offre spunti di riflessione sulle prospettive future in tema di privacy nel rapporto di lavoro
A proposito di alcuni progetti di legge sindacale
Il contributo si colloca nell'ambito del dibattito giussindacale sull'attuazione dell'... more Il contributo si colloca nell'ambito del dibattito giussindacale sull'attuazione dell'art. 39 e dell'art. 46 cost. e pone in evidenza la necessit\ue0 di una regolazione legislativa in alcuni ambiti specifici: l\u2019efficacia soggettiva della contrattazione collettiva e le forme attraverso le quali si garantisce (rectius, si dovrebbe garantire) la partecipazione democratica dei lavoratori alle decisioni che li riguardano ovvero la verifica effettiva del loro consenso rispetto all\u2019operato dei soggetti collettivi che agiscono in loro nome

a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi NORMATIVA NOVITÀ LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE a cura... more a cura di Filippo Collia, Francesco Rotondi NORMATIVA NOVITÀ LEGISLATIVE ED AMMINISTRATIVE a cura di Alessia Muratorio Il lavoro nella giurisprudenza Anno XIX A distanza di pochi giorni, in questi inizi del 2011, si sono spenti due uomini del diritto, illustri accademici, due voci del diritto del lavoro che con i loro studi hanno riflesso l'evoluzione della società e dell'ordinamento giuridico. Non bastano le parole per ricordare le figure accademiche ed umane di Mario Grandi e di Fabio Mazziotti, la loro ricostruzione meditata e critica del diritto del lavoro e del tessuto di relazioni che nei fatti lo compone. Concentrati sul lavoratore quale persona nelle dinamiche aziendali e contrattuali, nelle loro riflessioni profonde sul lavoro ed i valori che lo fondano hanno guardato all'Europa già in anni in cui la sua dimensione sociale muoveva i primi passi e si sono interrogati sulla strada che il diritto del lavoro pare aver imboccato. A loro va tutta la stima e riconoscenza, il ricordo ed il cordoglio per il silenzio che ora si fa più grande. Per mero errore materiale, nell'abstract del saggio di P. Tosi (Le impugnazioni con decadenza nel Collegato lavoro 2010, in questa Rivista, 2011, 1, 15) è scritto «Restano esclusi dall'onere d'impugnazione» ecc., ma è omesso un «non». La frase va intesa pertanto come segue: «Non restano esclusi dall'onere d'impugnazione, in base sia alla lettera che alla ratio della legge, i contratti a termine in violazione del'art. 5 del D.Lgs. 368/2001».
La contrattazione in deroga
Autonomia e responsabilità della dirigenza pubblica dopo il decreto Brunetta
Contrattazione collettiva e partecipazione sindacale nella riforma Madia
L'A. esamina i profili di novit\ue0 introdotti con la riforma Madia nel sistema di partecipaz... more L'A. esamina i profili di novit\ue0 introdotti con la riforma Madia nel sistema di partecipazione sindacale e di contrattazione collettiva dei rapporti alle dipendenze della P.A
La storia infinita della riforma del lavoro pubblico

Grande attenzione è dedicata alla modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori preannunciat... more Grande attenzione è dedicata alla modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori preannunciata dal governo Renzi con il Jobs act, approvato dal Senato della Repubblica. In realtà la strada è ancora lunga e il risultato finale sarà quello che scaturirà dalle complesse mediazioni politiche che si svolgeranno all'interno della maggioranza. Disegno di legge Camera dei deputati 09/10/2014, n. C. 2660 Il Senato della repubblica ha approvato, di recente, il maxi emendamento governativo al disegno di legge delega n. 1428, noto come Jobs act. La delega è volta ad un'ampia ridefinizione della disciplina del mercato del lavoro, dei contratti di lavoro e, anche, delle regole che concernono l'utilizzazione della prestazione di lavoro subordinato. Il dibattito s'è, in prevalenza, concentrato sulla probabile modifica dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che costituisce una misura annunciata dal Governo e che dovrà trovare realizzazione nell'esercizio della delega. In realtà, emergono alcune perplessità sulla praticabilità del progetto governativo, perché il testo attuale della delega non fa alcun esplicito riferimento alla modifica dell'art. 18. Al momento uno dei commi dell'unico articolo del disegno di legge si limita a stabilire "la previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio". Mentre un'altra disposizione parla di "eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi". Com'è evidente, si tratta di due criteri di delega estremamente sfuggenti che lasciano un campo sconfinato al legislatore delegato, anche con il rischio della probabile censura di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dei futuri decreti delegati. Comunque sia, il progetto governativo di modifica dell'art. 18 è stato ben pubblicizzato e stando alle dichiarazioni disponibili consisterebbe in un forte ridimensionamento dell'area di applicazione della tutela reale. Va ricordato che, al momento, l'art. 18 opera nei confronti dei licenziamenti individuali cosiddetti discriminatori indipendentemente dalle dimensioni del complesso aziendale. Poi la disposizione colpisce i licenziamenti ingiustificati, sia per motivi soggettivi sia per motivi oggettivi, ma solo qualora il datore di lavoro abbia più di quindici lavoratori nell'unità produttiva dove è stato intimato il licenziamento oppure più di sessanta dipendenti nell'intero territorio nazionale. La riforma Fornero del 2012 ha inteso restringere l'ambito del licenziamento ingiustificato sanzionato con la tutela reale alle ipotesi di eclatante mancanza di motivazione. Gli altri casi di licenziamento ingiustificato dovrebbero trovare tutela solo attraverso la più debole sanzione risarcitoria. Purtroppo, il testo dell'art. 18 novellato dalla riforma Fornero è stato il frutto di grossi compromessi che ne hanno reso difficilmente comprensibile il significato. L'effetto è quello, perciò, di un'enorme incertezza sull'inquadramento di ogni licenziamento, con la conseguenza che la vertenza giudiziaria si possa trasformare in una sorta di terno al lotto, incrementando i costi per le imprese e sfavorendo la propensione ad assumere nuovi lavoratori. La proposta del governo Renzi è, anzitutto, quella di rendere la fattispecie più chiara e ciò è pienamente condivisibile. In particolare, l'art. 18 continuerebbe a trovare applicazione ai licenziamenti discriminatori e, nell'ambito del tradizionale campo dimensionale, ai licenziamenti individuali per motivi disciplinari. Invece, tutti i licenziamenti per ragioni economiche (esempio: la crisi dell'impresa, il cambiamento dell'attività produttiva) sarebbero assoggettati, se ingiustificati, alla sola tutela risarcitoria. Questo è ciò che al momento è possibile dire, non avendo in mano un testo più dettagliato. Sia consentito segnalare che, in questo modo, non si ridurrebbe più di tanto il rischio di contenzioso e quindi le incertezze imprenditoriali sull'eventuale costo di un licenziamento. Ciò perché un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo cercherebbe di fare di tutto per dimostrare nell'aula giudiziaria che in realtà la vera ragione del licenziamento è di tipo soggettivo, cioè disciplinare. Sicché, il lavoratore, se riuscisse a fare balenare un dubbio del genere nella mente del giudice, potrebbe accedere alla forte tutela dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Archivio istituzionale della ricerca -Università di Palermo La soluzione più semplice, invero, sarebbe ben diversa. Il Governo potrebbe limitarsi ad innalzare il tetto a partire dal quale scatta l'applicazione dell'art. 18 per tutti i licenziamenti ingiustificati sia soggettivi sia oggettivi. Così, potrebbe essere eliminata la soglia dei quindici dipendenti e prevedere l'operatività dell'art. 18 solo per i datori di lavoro che occupano più di sessanta lavoratori nel territorio nazionale. Si tratterebbe di una misura fortemente favorevole alle piccole imprese e che, forse, potrebbe eliminare uno dei tanti ostacoli (più di ordine psicologico che reale) alle nuove assunzioni e al superamento di quel nanismo industriale che costituisce uno dei veri problemi dell'apparato produttivo italiano.
La riforma del mercato del lavoro tra uso politico e libertà di critica

Politiche e tecniche contro lo sfruttamento del lavoro
L'A. con questo contributo affronta il tema dei casi, spesso tragici, di vero e proprio sfrut... more L'A. con questo contributo affronta il tema dei casi, spesso tragici, di vero e proprio sfruttamento dei lavoratori. Tali fenomeni non concernono solo le ipotesi cosiddette classiche di lavoro sommerso o nero in cui per de\ufb01nizione il lavoratore \ue8 occupato senza alcun rispetto della disciplina di riferimento, ma anche casi in cui la persona che lavora si trova in condizioni di estrema precariet\ue0 e di persistente ricatto di fronte al datore di lavoro. E, in quest\u2019ultimo caso, la questione manifesta una particolare delicatezza, perch\ue9 spesso, a prima vista, la gestione del rapporto appare conforme alle regole; ma, in realt\ue0, tramite una sapiente utilizzazione distorta delle stesse si realizza una sorta di eterogenesi dei \ufb01ni, per cui l\u2019istituto giuridico produce effetti diversi da quelli attesi dal legislatore, realizzando in concreto una lesione dei pi\uf9 elementari interessi del prestatore di lavoro
Il mito del salario minimo
Discutendo con Carlo Cester su alcuni profili delle tutele contro i licenziamenti illegittimi dopo la sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale
L'A. prende come riferimento lo studio di Carlo Cester sull'analisi delle tutele nei conf... more L'A. prende come riferimento lo studio di Carlo Cester sull'analisi delle tutele nei confronti del licenziamento illegittimo, di fronte alle novit\ue0 introdotte dal d.lgs. n. 23/2015. In particolare il saggio avvia una riflessione in merito al "paradigma sul quale misurare lo spessore sanzionatorio \ue8 pur sempre quello del generale principio di giustificazione necessaria e della sua effettivit\ue0\u201d

L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori prevede una procedura codeterminativa attraverso la quale è... more L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori prevede una procedura codeterminativa attraverso la quale è possibile installare apparecchiature di controllo sull'attività dei lavoratori. Questo meccanismo normativo, se fosse pienamente valorizzato, potrebbe consentire di contemperare le contrapposte esigenze del datore e dei lavoratori e di consentire una gestione equilibrata dell'introduzione delle nuove tecnologie sul luogo di lavoro. La codeterminazione ex art. 4 Stat. lav. L'art. 4 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (l. 20 maggio 1970, n. 300) prevede, al primo comma, che «è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori». Di seguito, al secondo comma, la disposizione aggiunge che «gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro» (ora Direzione territoriale del lavoro), «dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti». Il terzo comma contiene una norma provvisoria che ha esaurito i suoi effetti; mentre il quarto comma stabilisce che «contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 Dottrina Lavoro subordinato il Lavoro nella giurisprudenza 8-9/2014 737 brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Archivio istituzionale della ricerca -
Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza
L'A. esamina i profili innovativi della recente disciplina sul lavoro agile con riferimento a... more L'A. esamina i profili innovativi della recente disciplina sul lavoro agile con riferimento ai margini dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro. Il saggio inoltre si occupa di analizzare i risvolti critici che un esercizio indiscriminato di tale potere potrebbe produrre sui diritti della persona del lavoratore e in modo particolare con riferimento agli aspetti di violazione della disciplina dei dati personali
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