Papers by giovanni Lobrano
Nucleo centrale del presente studio è la esegesi di Paul. D. 25.2.1, recante la esplicita afferma... more Nucleo centrale del presente studio è la esegesi di Paul. D. 25.2.1, recante la esplicita affermazione (di Nerva e Cassio) che la uxor non può fare furto al marito quanto la societas vitae la rende quodammodo domina. Esegesi di per sé piana, ove non comportasse l'onere, per un verso, di ripensare le odierne, molteplici e tra loro contrastanti interpretazioni del testo e, per altro verso, di rimettere in questione schemi dogmatico-sistematici ad esse comuni. Ciò che offre – per altro – la opportunità, certamente utile sul piano metodologico, del tentativo di beneficiare dei contributi dottrinali senza restarne – totalmente – condizionati e impediti nell'esercizio del diritto-dovere al rischio della autonomia di giudizio
Journal of Contemporary Private Law, Jul 11, 2021
Res publica : sui libri 21-45 di Tito Livio, 2015
Indice: Avvertenza; Capitolo I Il carattere "comunitario" del diritto di famiglia nel s... more Indice: Avvertenza; Capitolo I Il carattere "comunitario" del diritto di famiglia nel sistema giuridico romanista e il diritto romano; Capitolo II Fonti sulla natura comunitaria del matrimonio romano; Capitolo III Apertura e limiti della dottrina romanistica contemporanea su società (con)dominio coniugali; Capitolo IV ”Torniamo” a Paolo. Una ipotesi di interpretazione non ‘corrosiva’
Nel diritto costituzionale, sono presenti – seppure non in forma e misura eguali – due costituzio... more Nel diritto costituzionale, sono presenti – seppure non in forma e misura eguali – due costituzionalismi che ‘convivono’, non come due metalli in una lega o due liquidi in un unico recipiente ma come due fili di diverso colore e spessore in una stessa trama: senza fondersi l'uno nell'altro. Possiamo collocare nel diciottesimo secolo, particolarmente in Francia, la formazione della scienza delle ‘costituzioni’ e, quindi, del ‘diritto costituzionale’, con la articolazione nei due costituzionalismi, di cui Montesquieu e Rousseau sono, rispettivamente, i massimi teorici e propugnatori
- Traduzido por: Dalva Carmem Tonato- Revisão da tradução por: Ana Lucia Brochier Kis

Eurípides Valdés Lobán, romanista cubano, romanista entusiasta, si era convinto (anche a sèguito ... more Eurípides Valdés Lobán, romanista cubano, romanista entusiasta, si era convinto (anche a sèguito della sua partecipazione a vari Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano[1]) del ruolo fondamentale del Diritto romano per la identità e, quindi, per il futuro della America Latina in generale e, in particolare, della sua Isola, la Repubblica di Cuba. Cuba (l'isola nella quale Thomas More colloca la migliore repubblica immaginabile: De optimo rei publicae statu de nova insula Utopia, 1516-1518)[2] si ripropone, nel pensiero di Eurípides, come luogo deputato (proprio perché nel Mediterraneo caraibico, segnato da una complessità culturale, della quale il confronto tra Diritto romano e 'Common Law' è manifestazione giuridica) a riscoprire il "modello" del "popolo romano". Eurípides era in contatto con gli esponenti più vivaci del giusromanesimo latinoamericano e con esponenti spagnoli e italiani del giusromanesimo europeo e, grazie a questi contatti, cercava di superare le difficoltà, nella sua Patria, della conoscenza e dello studio di una materia scientificamente ardua come il Diritto romano. Il suo disegno era mettere insieme, nelle Università cubane (particolarmente, la Università della Avana e quella, di più recente costituzione, di Pinar del Río) romanisti di Università e Scuole del Vecchio Continente e del Nuovo, dotate di grandi tradizioni e auctoritas, con romanisti 'locali', spesso giovanissimi, dotati soprattutto di ansia di partecipare e di capire, per potere mettere in pratica. Eurípides aveva chiesto alla Cattedra di Diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza di Sassari l'aiuto necessario per avviare e alimentare la propria iniziativa di Seminari romanistici caraibici con sede in Cuba[3]. Tale 'aiuto' è divenuto, presto, còmpito proprio del collega sassarese, Pietro Onida. La morte del collega e amico Eurípides lascia un grande vuoto, sia nelle nostre relazioni personali di amicizia sia nelle nostre relazioni istituzionali, che è difficile colmare ma anche una eredità che è doveroso raccogliere. Il Seminario romanistico "en el Caribe" non deve perire. Occorrerà-anzi-rilanciarlo: sia rafforzando l'impegno della Facoltà giuridica della Università di Sassari (e già questo anno il professor Onida ha invitato a Sassari alcuni giovani professori cubani) sia con nuovi accordi di collaborazione delle Università cubane (di Pinar del Río e della Avana) con altre Università latinoamericane. Penso (in una ottica geo-politica) a Università del Venezuela e del Messico, i due grandi Paesi a sud e a nord del Mediterraneo caraibico. Auguro vivamente che il collega Onida voglia continuare nella impresa di Eurípides, incontrando, per essa, la comprensione e la collaborazione necessarie. Io mi considero senz'altro impegnato.

Sassari 1989 Cap. II FONTI SULLA NATURA COMUNITARIA DEL MATRIMONIO ROMANO SOMMARIO: 1. Una questi... more Sassari 1989 Cap. II FONTI SULLA NATURA COMUNITARIA DEL MATRIMONIO ROMANO SOMMARIO: 1. Una questione preliminare: ius o humanitas?. 2. La definizione del matrimonio come consortium e/o societas. a. Consortium omnis vitae. b. Societas coniugalis. 3. Definizioni della uxor come (con) domina. a. «Dove tu Gaio io Gaia ... dove tu signore e padrone anche io signora e padrona». b. Uxor domina nelle formule testamentarie. 4. Uxor amministratrice domestica. Il 'potere delle chiavi' delle uxores dalle XII tabulae a Tertulliano. 5. Attestazioni di una comunità coniugale di beni nel matrimonio cd. cum manu. a. Communio omnium bonorum. b. Ripudio e divisione dei beni comuni. c. Successione reciproca tra coniugi? 6. Continuità-anche-di regime patrimoniale tra il matrimonium cd. cum manu e il regime dotale. a. La dottrina più recente: continuità nel segno del potere maritale ed 'evoluzione' nel segno della liberazione muliebre. b. La laudatio Turiae e il patrimonium commune. c. Il Senatoconsulto silaniano: i servi del maritus 'e' della uxor. d. La dos dal matrimonio cd. cum manu al matrimonio cd. sine manu. e. Regime patrimoniale del divorzio dopo Spurio Carvilio Ruga: dalla divisione dei beni comuni alla actio rei uxoriae. [p. 39] 1. Una questione preliminare: ius o humanitas? Per quanto sia nota la frequenza presso le fonti romane di ogni epoca, della nozione societaria e comunitaria del matrimonio, non mi consta che sia stata realizzata una raccolta organica delle fonti sia 'giuridiche' sia 'letterarie' in materia di societé/o comunione coniugale. A una simile iniziativa ha-credo-ostato la chiusura-sarebbe forse più giusto parlare di 'rigetto-di natura dogmatico-sistematica consolidatasi nei confronti di tutte le fonti-pur giuridiche-le quali affermino o lascino comunque intendere la esistenza di una comunione domestica, anche soltanto tra coniugi. Tentare una raccolta e una considerazione complessiva di tali fonti può allora apparire in partenza fatica sprecata, almeno sotto il profilo e ai fini di una ricostruzione giuridica dei rapporti patrimoniali tra coniugi. In realtà, la pregiudiziale chiusura dottrinaria a ogni loro valutazione giuridica è, già allo stato della dottrina, molto meno solida di quanto, in forma tralatizia, si soglia credere. Il rigetto (della rilevanza giuridica) delle fonti in questione infatti è, per quanto concorde, operato in forza di due argomenti che, essendo di segno opposto, si elidono a vicenda, lasciandolo così oggettivamente ingiustificato. L'argomento più diffuso, che si fa comunemente risalire allo Schulz e che, comunque, ha avuto dallo Schulz la formulazione più completa è che questo tipo [p. 40] di fonti non esprime lo stato di diritto ma-soltanto-uno stato di fatto che a quello di diritto si oppone, bilanciandolo in forza e in nome di una "humanitas" capace di temperare nella vita pratica i rigori dogmatico-sistematici della giuridicità, pure restando ad essa assolutamente estranea: «Was das Ehegüterrecht angeht, so ist die brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
Revista Iberoamericana De Autogestion Y Accion Comunal, 1999

Sommario: Premessa . La ‘laicita degli antichi’ comparata alla ‘laicita dei moderni’. 1. La ‘laic... more Sommario: Premessa . La ‘laicita degli antichi’ comparata alla ‘laicita dei moderni’. 1. La ‘laicita degli antichi’ . 1a. L’avvento della repubblica (romana) come estrapolazione del potere di “governo” dei magistrati dalla competenza indifferenziata del re magistrato-sacerdote; 1b. Il fondamento del (nuovo) potere magistratuale di governo nel popolo “concreto” dei Quirites/cives ; 1c. La interazione (che diventa “sinfonia” nella repubblica dell’impero) tra il potere di governo e la funzione religiosa; 1d. La ratio della ‘laicita’ repubblicana romana nella natura societaria del popolo. 2. La ‘laicita dei moderni’ . 2a. La laicita e la repubblica: un binomio apparentemente comune alla ‘laicita degli antichi’ e alla ‘laicita dei moderni’; 2b. La condizione necessaria della ‘laicita dei moderni’ nella separazione tra lo “Stato” persona giuridica e la cosiddetta “civil society” degli uomini; 2c. Un inciso a proposito della teoria ‘moderna’ della “moderazione”; 2d. Il paradosso (non) appa...

La nocion juridica de “representacion” nace y tiene sentido come parte de una especifica forma de... more La nocion juridica de “representacion” nace y tiene sentido come parte de una especifica forma del binomio constituido por la concepcion y el regimen unitarios de la pluralidad de hombres. Esta ‘forma especifica’ es “persona juridica y representacion”. La “abstraccion” de la pluralidad de hombres, conseguida con la nocion de “persona juridica”, es instrumental para su “substiticion” volitiva (es decir, substitucion en el ejercicio de su poder) por parte del “uno” o de los “pocos”, obtenida con la nocion de “representacion”. El ‘binomio’ recibe esta ‘forma especifica’ en aplicacion de la logica organizativa feudal: inicialmente durante la edad media avanzada y luego durante la epoca moderna y la contemporanea, en una progresion cientifica, que continua. La Pandectistica ha reforzado el binomio feudal a nivel de verdadero postulado de razon, sobrescribiendolo en la logica juridica romana, que se “olvida”. Al refuerzo contribuye la aplicacion de la nocion de representacion tambien a la...
Sommario: I. La secessione e le sue ragioni. Il giuramento e la tribunicia potestas sacrosancta -... more Sommario: I. La secessione e le sue ragioni. Il giuramento e la tribunicia potestas sacrosancta - 1. Secessione, 2. Giuramento plebeo, 3. Caio Sicinio Belluto, 4. Tribunato della plebe e liberta del popolo; II. Il Tribunato della plebe e la respublica : da Cicerone a Eutropio - 1. Cicerone, 2. Augusto, 3. Difesa imperiale delle plebi cittadine; III. Continuita tribunizia: da Cola di Rienzo a Gracchus Babeuf alla Repubblica Romana del ’49 - 1. Medioevo, 2. Eta moderna, 3. Eta contemporanea; IV. La cancellazione della memoria. Difensori civici, diritti umani e sovranita popolare - 1. Hegel e Mommsen, 2. Sindacati e “defensores del pueblo”, 3. Presa di coscienza del “potere negativo”; Bibliografia.
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