Papers by Riccardo Ghione

Office Advice, 2020
Di fronte alla propagazione folgorante del COVID-19 in tutto il mondo, il 30 gennaio 2020 il Dire... more Di fronte alla propagazione folgorante del COVID-19 in tutto il mondo, il 30 gennaio 2020 il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dichiarò l'epidemia una "Emergenza di Sanità Pubblica di Rilevanza Internazionale". Da allora, la situazione sanitaria globale non ha fatto che peggiorare e i governi, con poche distinzioni, hanno continuato a prendere provvedimenti sempre più radicali per rallentare la diffusione del virus. Questa situazione quasi senza precedenti ha giustificato l'adozione di misure eccezionali e temporanee che hanno ristretto le libertà individuali e collettive di ciascuno. L'assoluta necessità di proteggere la salute di tutti ha, infatti, costretto gli Stati a limitare (a volte fortemente) le libertà, tra le quali quella di circolazione, di riunione e d'impresa. L'inevitabile conseguenza è stata quella di sovrapporre ad una crisi sanitaria una crisi economica che ha avuto delle conseguenze notevoli sul mondo degli affari. Le eccezionali misure di sostegno economico annunciate dal Governo hanno risolto in modo del tutto parziale i problemi, e il valore vincolante dei termini contrattuali-il principio Pacta Sunt Servanda-potrebbe mettere tanti imprenditori in difficoltà. Per tale motivo, con l'emergenza COVID-19 nel mondo giuridico ci si è imbattuti nel gravoso problema sul se e sul come la pandemia possa impattare sul mondo dei contratti. La risposta è univocamente affermativa nella particolare circostanza per cui il debitore della prestazione si vede resa tale prestazione più difficoltosa o impossibile da eseguire o eccessivamente onerosa. Si è portati a dire che ci si trova in questi casi di fronte a una situazione di forza maggiore specie se questa è riconducibile a provvedimenti (factum principis) della Pubblica Autorità che possono incidere indirettamente anche sulle dinamiche dei rapporti fra privati. Ora, nel codice civile a parte un timido richiamo in materia di limiti di responsabilità dell'albergatore (art. 1785, co. 1, n. 2 c.c.) manca una definizione di forza maggiore che è lasciata in linea di massima alla qualificazione giurisprudenziale secondo cui per forza maggiore deve intendersi "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento" (Cass. Civ. n. 6213/2020; cfr anche Cass. n. 6076/2017; Cass. n. 13148/2016; n. 864/2016 e n. 25/2016).
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