Drafts by Giacomo Piersanti
i principi fondamentali del diritto penale
breve excursus sulla disciplina del contratto in generale alla luce delle più recenti riforme e a... more breve excursus sulla disciplina del contratto in generale alla luce delle più recenti riforme e arresti giurisprudenziali

FUNZIONE AMMINISTRATIVA o CURA CONCRETA DELL'INTERESSE PUBBLICO ≠ attività normativa: finaliz... more FUNZIONE AMMINISTRATIVA o CURA CONCRETA DELL'INTERESSE PUBBLICO ≠ attività normativa: finalizzata ad innovare l'ordinamento giuridico con nuove norme giuridiche o ELEMENTO SOGGETTIVO Posta in essere da una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO Atto dell'amministrazione atto amministrativo Rientra anche l'atto politico Atto amministrativo anche quello non compiuto dall'amministrazione es. dal privato che fornisce il servizio pubblico Esercizio di una PROPRIA FUNZIONE Criterio di COMPETENZA o ELEMENTO OGGETTIVO: CURA DELL'INTERESSE PUBBLICO VINCOLO DEL FINE ≠ atto politico Atto libero nel fine Atto non giustiziabile in quanto non c'è nessun parametro o TIPOLOGIE: COMPORTAMENTO Irrilevanti: che non producono alcun effetto RILEVANTI: che producono effetti giuridici Silenzio significativo ATTI AMMINISTRATIVI Di diritto pubblico: quali ad esempio i provvedimenti Di diritto privato: i contratti che essa conclude in condizione di parità con la controparte contrattuale PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINSTRATIVA o PRINCIPIO DI LEGALITÀ In senso forte: come deducibilità del contenuto del provvedimento Garanzia per il cittadino Permettono la giustiziabilità In senso SOSTANZIALE Il potere è espressamente previsto dalla legge Riferimento positivo: Art. 23 Cost. Art. 97 riguardo all'organizzazione degli uffici COROLLARI NOMINATIVITÀ provv. amministrativi Previsti espressamente dalla legge Non sono tollerabili provv. innominati in quanto contrasta il principio di legalità in senso formale oltre che sostanziale TIPICITÀ provv. amministrativi Il contenuto è predeterminato dalla legge Sono ammesse deroghe: v. ordinanze di necessità ESECUTORIETÀ Solo dove espressamente previsto Art. 21ter l.p.a. o PRINCIPIO DEL VINCOLO DEL FINE Azione amministrativa PERSEGUE i FINI DETERMINATI dalla legge Obbligo di correlazione tra POTERE e FINE o PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ RIFERIMENTI: Art. 97 Cost. Art. 1 co1 l.p.a. OPERARE SCELTE CON EQUIDISTANZA Senza preferire qualcuno/qualcosa in modo arbitrario Concretizzazione: disciplina conflitto interessi TUPI e appalti pubblici disciplina composizione commissioni aggiudicatrici ≠ neutralità In quanto l'attività imparziale: è un modo di esercizio dell'attività finalizzata alla tutela di un interesse pubblico. Trattare con equidistanza gli interessi in gioco per la tutela di un interesse pubblico Neutralità: una qualità dell'ente, in particolare le autorità indipendenti che sono in una posizione di terzietà rispetto agli interessi in gioco. Sono super partes. o PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO Riferimenti Art. 97 Cost. NATURA GIURICA 1° tesi: DOVERE 2° tesi: ONERE 3° tesi: DOVERE FUNZIONALE

SOMMARIO: 1. Una panoramica sugli strumenti in contrasto alla corruzione -2. Lo strumento della r... more SOMMARIO: 1. Una panoramica sugli strumenti in contrasto alla corruzione -2. Lo strumento della riparazione pecuniaria ex art. 322 quater c.p. -3. Incertezze sulla natura giuridica della riparazione pecuniaria -4. Una possibile soluzione "convenzionale" -5. Il difficile rapporto con la confisca ex art. 322 ter alla stregua del principio di ne bis in idem Non è un caso che il legislatore abbia dato notevole risalto all'azione di contrasto avverso la corruzione. Si ritiene, infatti, che la corruzione sia uno dei principali fattori che frena, o addirittura annulla, la crescita economico-sociale del Paese 4 . Nello specifico, la presenza capillare del fenomeno corruttivo nel settore pubblico, in particolare in contesti strategici, come quello delle opere pubbliche 5 , irrigidisce gli ingranaggi della crescita economica 6 . Inoltre, il moltiplicarsi dei casi di pp. 2 e ss.; P. POMANTI, Nuovi strumenti di diritto penale alla luce delle riforme in tema di anticorruzione, in Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi preventivi e repressivi, a cura di M. NUNZIATA, Roma, 2017, pp. 249 e ss.; ancora G. DOMENICONI, Alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dalla Legge n.69/2015 alla disciplina dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, in dirittopenalecontemporaneo.it; e A. SPENA, Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell'ennesima riforma anticorruzione (Legge n.69/2015), in Studium iuris, 10, 2015, pp. 1115-1124; e F. CINGARI, una prima lettura delle nuove norme penali a contrasto dei fenomeni corruttivi, in Dir. Pen. Proc., 7, 2015, pp. 805-824; M. PIERDONATI, I confini dell'induzione indebita, Napoli, 2018; N. PISANI, Il disegno di legge 'spazza corrotti': solo ombre, in Cass. Pen., 11, 2018, p. 3589; V. MONGILLO, La legge "spazzacorrotti": ultimo approdo del diritto penale emergenziale nel cantiere permanente dell'anticorruzione, in Riv. Trim. Dir. Pen. Cont., 5, 2019, pp. 231 ss.; M. GAMBARDELLA, Il grande assente nella nuova "legge spazzacorrotti": il microsistema delle fattispecie di corruzione, in Cass. pen., 1, 2019 pp. 44 ss.; ancora, M. MANTOVANI, Il rafforzamento del contrasto alla corruzione, in Dir. Pen. Proc., 5, 2019, p. 608-618; F. VERGINE, Poche luci e molte ombre nelle nuove norme introdotte dalle Legge. N.3 del 2019, in Il Processo, I, 2019, pp. 177 e ss.; L. STORTONI, Il diritto penale sotto il segno dell'efficienza del sistema, in Dir. Proc. Pen., I, 2019, pp. 379-416; D. PULITANÒ, tempeste nel penale. Spazzacorrotti e altro, in Riv. Trim. Dir. Pen. Con., 3, 2019; A. MARANDOLA, L'inasprimento del regime dei rati contro la P.A. (c.d. "Spazzacorrotti), in Studium iuris, n. 10, 2019, pp. 1159-1161; G.M. FLICK, Novelle su corruzione e dintorni, dal dire al fare o viceversa?, in Cass. Pen., n.10, 2019, pp. 3430 ss.; G. BALLO, Politiche criminali dell'anticorruzione e inasprimenti sanzionatori: un intervento davvero necessario?, in studium iuris, n. 8-9, 2019, p. 829-840; 4 OCSE (2013) «Issue Paper: Corruption and Economic Growth" «Il vero costo sociale della corruzione non si può misurare soltanto sulla base della quantità di tangenti versate o di fondi pubblici oggetto di distrazione. Esso include anche la perdita di produzione dovuta a una cattiva allocazione delle risorse, alla distorsione degli incentivi e ad altre inefficienze causate dalla corruzione. La corruzione può anche generare effetti negativi sulla distribuzione del reddito e indifferenza verso la protezione dell'ambiente. Soprattutto, essa mina la fiducia nelle istituzioni legittime, riducendone la capacità di fornire servizi pubblici adeguati e un ambiente favorevole allo sviluppo del settore privato. In casi estremi, può comportare la delegittimazione dello Stato, che a sua volta determina instabilità politica ed economica. L'incertezza che ne consegue scoraggia l'impegno delle imprese private in una strategia di sviluppo a lungo termine, rendendo più accidentato il percorso verso la realizzazione dello sviluppo sostenibile.»; la relazione tra crescita e corruzione è evidenziata da G. CORRADO e L. PAGANETTO, L'analisi economica della corruzione nel sistema istituzionale, in Combattere la corruzione: analisi e proposte, a cura di M. D'ALBERTI, Cosenza, 2016, secondo cui «la corruzione quando diventa sistemica impedisce lo sviluppo economico, indebolisce le istituzioni e la classe politica del Paese, rende inefficiente la gestione della spesa pubblica e ciò a sia volta ha un impatto negativo sui livelli di crescita economica». Nella letteratura

• Impostazione generale • Definizioni ed evoluzioni • Interesse legittimo oggi • Corollari: 1. Az... more • Impostazione generale • Definizioni ed evoluzioni • Interesse legittimo oggi • Corollari: 1. Azioni 2. Pronunce 3. Tutele tipiche 4. Principio della domanda 5. Istruttoria 6. Tutela cautelare 7. Provvedimento Il concetto di interesse legittimo è frutto di una frastagliata e astiosa evoluzione. Ai sensi dell'art. 24 della Carta Costituzione il nostro ordinamento garantisce la tutela di due situazioni giuridicamente rilevanti: una rappresentata dai diritti soggettivi, l'altra dagli interessi legittimi. Questi ultimi rappresentano una categoria di situazione giuridica che ha guadagnato nel corso nel tempo una posizione pari a quella dei diritti soggettivi, da sempre tutelati e garantiti dall'ordinamento giuridico. L'interesse legittimo trova la sua prima comparizione con l'istituzione della sezione IV del Consiglio di Stato a seguito dell'entrata in vigore della Legge Crispi e l'abolizione del contenzioso amministrativo nel giudizio ordinario. L'interesse legittimo ha subìto nel corso del tempo una costante evoluzione che può essere riassunta nei seguenti passaggi: 1. Interesse legittimo occasionalmente protetto (Bartoli). In un primo momento storico la protezione dell'interesse legittimo si concretizzava solo in determinate e prestabilite situazioni. In particolare, l'interesse legittimo era tutelato solo nella misura in cui coincide con l'interesse pubblico di cui era portatore lo Stato Sovrano e lo manifestava nei confronti dei privati-sudditi. In questo senso l'interesse legittimo o pubblico era uno strumento di potere in mano all'organismo sovrano dello Stato, nei confronti nel quale il cittadino-suddito non poteva se non subire le conseguenze del suo utilizzo. All'interesse legittimo viene riconosciuta natura ancillare. 2. La seconda accezione di interesse legittimo lo raffigura come legittimazione a ricorrere (Guicciardi) dinnanzi al giudice amministrativo da parte del soggetto privato leso per la violazione della propria situazione giuridica al fine di ottenere la dovuta protezione. In tale prospettiva l'interesse legittimo si concretizza nel trarre l'utilità dall'esito del ricorso giurisdizionale. In questi termini si connota come un mero potere processuale in capo al soggetto leso dal provvedimento. Esso non si origina dall'esercizio del potere pubblico, quindi attraverso il provvedimento amministrativo; al contrario nasce prima, anche quando il potere non viene posto in essere, in quanto di tratta di una mera legittimazione ad agire1. La tesi in esame finisce per smarrire la natura 1 La tesi processualistica dell'interesse legittimo è stata immediatamente criticata da tutti in quanto quest'ultimo non è tutelato esclusivamente mediante il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo; l'ordinamento ha previsto, in particolare con l'entrata in vigore della Legge n. 241 del 1990, una serie di rimedi "procedimentali", così da non rendere necessario l'instaurazione di un contenzioso avanti la giurisdizione amministrativa.

Negli ultimi tempi il diritto penale ha spinto la sua azione sanzionatoria in contesti connotati ... more Negli ultimi tempi il diritto penale ha spinto la sua azione sanzionatoria in contesti connotati da un elevato tasso di rischiosità Non per caso il diritto penale è chiamato a fare i conti con gli aspetti della società odierna caratterizzata sempre in maniera crescente da rischiosità e incertezza; in particolar modo in alcuni settori, come quelli dell'ambiente, della sicurezza, del lavoro, dei prodotti di consumazione quotidiana, e degli alimenti. La logica del rischio, in campi dove non è dato sapere, su una base epistemologica, che da condotta A (rischiosa) ci possa essere un evento B, vista l'assenza o la carenza di spiegazioni scientifiche che possano evidenziare il nesso causale, ha spinto il diritto penale a ricercare il nesso di interdipendenza tra i due eventi legandolo ad una legge scientifica di carattere probabilistico1. Rischio e diritto penale, che ad una prima visione potrebbero sembrare due dimensioni del tutto differenti, sono finiti con l'interagire, vista l'esigenza di difesa di alcuni beni di particolare sensibilità, come l'incolumità collettiva, l'ambiente e la salute, al fine di garantire un livello di tutela elevato da un punto prettamente penalistico. Il principio di precauzione si concretizza attraverso la predisposizione di regole cautelative, caratterizzate dall'assenza da leggi scientifiche, allo stato delle scoperte scientifiche in possesso della società, che in caso della loro violazione possa produrre un evento dannoso o pericoloso; anche in questi casi, sprovvisti di leggi scientifiche è prevista la sanzione penale. Tutto ciò si differenzia dalle regole cautelari, che in ossequio del principio di prevenzione, sono frutto di leggi scientifiche (anche di natura probabilistica) di comune conoscenza, le quali spiegano che dalla loro violazione è probabile (bisogna stabilire il grado di probabilità logica o statistica?) che si verifichi un dato evento, che la regola cautelare tende a prevenire. Il sistema della precauzione interagisce con una specifica disciplina, ad esempio l'ambiente, con il quale si vuole far fronte a tutte quelle situazioni definite rischiose dalle quali, possa derivare un evento lesivo, seppur non nomologicamente dimostrabile, mediante la predisposizione di regole cautelative, che altro non sono che discipline, 1 In primis con la sentenza Franzese;
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indagine sulla natura giuridica della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 quater c.p. e... more indagine sulla natura giuridica della riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322 quater c.p. e il confronto rispetto ai principi di proporzionalità e ne bis in idem.
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