Drafts by Gaspare Compagno

Il concetto (e la relativa applicazione) di trasparenza applicato nel mondo bancario e finanziari... more Il concetto (e la relativa applicazione) di trasparenza applicato nel mondo bancario e finanziario negli anni ha subito profonde modifiche: l'obbligo di valutazione del merito creditizio è sancito dall'art. 124-bis del TUB, che prevede l'obbligo di valutazione da parte del mutuante della solvibilità del mutuatario della somma destinata. Sull'impianto normativo italiano, si innesta la sentenza della Corte di giustizia promulgata il 14/12/2014, sigla C-449/13, e che si rifà alla dir. 2008/48/CE (recepita nel già citato 124 bis del TUB) trattando gli obblighi precontrattuali la cui violazione determina una "responsabilità" lato sensu, della banca (o di altro soggetto finanziatore)1. La vicenda riguarda la CA Consumer Finance SA avverso i coniugi Bonato e la sig.ra Bakkaus: la società aveva erogato due prestiti ai coniugi e alla sig.ra Bakkaus, salvo poi citarli in giudizio quando i debitori non avevano onorato il pagamento delle rate. Il tribunal d'Orléans, il primo foro chiamato a dirimere la vicenda, decide di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea in quanto necessitava di alcuni chiarimenti in merito alla direttiva 2008/48. Il primo quesito riguardava l'esistenza (o meno) in capo al creditore di fornire prova del soddisfacimento degli obblighi precontrattuali (tra cui quello di corretta informazione al cliente): per la Corte di Giustizia Europea sul finanziatore grava sia l'onere della prova di avere fornito le informazioni richieste (in Italia ciò è contenuto nell'art. 124 TUB), sia l'onere di provare di avere svolto correttamente l'attività afferente la verifica del merito creditizio (art. 124 bis TUB). In aggiunta a quanto detto, la Corte di Giustizia Europea rileva che il finanziatore «deve essere consapevole della necessità di raccogliere e conservare prove dell'esecuzione degli obblighi di informazione e di spiegazione ad esso incombenti» 2. E' da rilevare che per il nostro ordinamento (art. 2697), l'onere della prova ricade su colui che è "maggiormente vicino" ad fatto da provare3, in linea con quanto affermato dalla Corte di Giustizia per la quale il consumatore/debitore non ha i mezzi per dimostrare le eventuali mancanze del creditore in tema di corretta informazione e di valutazione del merito creditizio4. 1 FRANCISETTI BROLIN M., afferma che «l'art. 124-bis delTUB identifichi al più una regola di responsabilità, sub specie di culpa in contrahendo per un contratto che è (e resta) valido; ciò senza che si possa avvallare la diversa idea (per ilvero carica di suggestioni tuttora da dibattere) che, almeno in certi casi, si debba invece propendere per la nullità del rapporto di credito». FRANCISETTI BROLIN M., Ancora sul c.d. "merito creditizio" nel credito al consumo. Chiose a margine di una recente decisione comunitaria, in Contratto e impresa, 2015, I, p. 358. 2 Cfr. punto 28 della motivazione 3 Per approfondire si consiglia CIATTI, Responsabilità medica e decisione sul fatto incerto, p. 192 e CALVO L'equità nel diritto privato: individualità, p. 157 ss 4 Si veda il punto 27 della motivazione della sentenza.
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