Papers by Dimitri De Rada

Contratto e Impresa Europa, 2024
abstract: The article explores the legal perspectives of the human/machine/network/artificial int... more abstract: The article explores the legal perspectives of the human/machine/network/artificial intelligence
interconnection in the so-called Internet of Bodies (IOB), i.e. in the internet system which, in addition to connecting objects (IOT), does connects, in various ways, to the human body for purposes ranging from entertainment,to medical therapy to Human Enhancement. The evolution of technological network narrative generates a “new anthropology” and leads to redefining paradigms and definitions such as identity, body, subjectivity legal. The challenge for the jurist and the legislator is to “predict the unpredictable” and bringing “the factory of law” into a position to be able to anticipate rather than accompanying evolution, as has happened up to now technique, in which legal and normative categories often derive from previous technical, ethical or philosophical categories.
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 2013
1. Le norme in tema di contratti internazionali, ossia stipulati tra soggetti provenienti da Stat... more 1. Le norme in tema di contratti internazionali, ossia stipulati tra soggetti provenienti da Stati diversi sia comunitari che extracomunitari. - 1.1 Problematiche legate all' applicazione delle fonti del diritto intemazionale privato dei contratti. - 2. Esigenza di uniformare il diritto civile in materia contrattuale: le attuali iniziative globali. - 2.1 La necessita di norme comuni all'interno dell'Unione Europea. - 3. Il Codice Civile europeo dei contratti come strumento opzionale per gli Stati membri. - 4. Principi, Codice Civile e processo di costituzionalizzazione.

Contretto e impresa Europa, 2023
With the ruling of 4 May 2023 in case C-300/21 the Court of Justice
of the European Union (CJEU) ... more With the ruling of 4 May 2023 in case C-300/21 the Court of Justice
of the European Union (CJEU) has provided very important and clear
indications regarding the interpretation of the art. 82 GDPR. The Court
focused on the conditions required to receive compensation for non-material
harm resulting from a violation of the fundamental right to personal
data protection. The Court affirmed three important principles. First,
the mere violation of GDPR rules does not automatically entitle the data
owner to compensation. Secondly, it is important to consider the configuration
of the right to compensation for non-physical harm, regardless of
whether it exceeds a specific threshold of severity. Third, it is worth noting
that the GDPR does not include any provisions regarding the specific
assessment of compensation. Therefore, it is the responsibility of each
member country to establish the criteria for determining the appropriate
amount of compensation. This is always in accordance with the European
principles of equivalence and effectiveness.

in Fuschi D. (a cura di) Scritti in onore di Giovanni Cordini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, 2023
With the advent of the digital revolution, new media, and new declinations
of the Web and its con... more With the advent of the digital revolution, new media, and new declinations
of the Web and its content, communication has become faster and faster and
offers an ever-increasing amount of information, so much so that news is being
broadcast and commented on in real time and by any kind of subject (no
longer just journalists or verifiable sources), as well as being available to anyone
anywhere in the world.
In other words, information has moved from being one-to-many (of the
classical mass media model) to being many-to-many. Web information appears
disintermediarized, delocalized, detestualized (in the sense that some resources
are hardly traceable to the classical concept of text), fluid, but in other
ways quite homogeneous in appearance (the Web page or email of the authoritative
expert can look very much like an amateur). This has happened quickly,
giving unexpected possibilities but not without shadows if it is true that Timothy
John Berners-Lee (the inventor of the World Wide Web) recently stated
“Humanity connected by technology on the web is functioning in a dystopian
way. We have online abuse, prejudice, bias, polarization, fake news, there are
lots of ways in which it is broke”3. Berners-Lee himself then proposes the initiative
of a universal “Magna Carta” for the web, “This is a contract to makethe web one which serves humanity, science, knowledge and democracy”4,
whereby, for the purpose of protecting people's rights online from fake news,
prejudice and hatred, the foreshadowed one would constitute a kind of contract/
convention between governments, companies and individuals.
The rights harmed or threatened can be subjective rights but not only
that: collective security, public order and even the basic rules of democratic
coexistence can be threatened this for political purposes or simple economic
speculation5

De Rada D, Fuschi D., Guatelli G. (a cura di) Riflessioni multidisciplinari sul diritto all'inclusione, 2023
In un mondo in cui tutti i fenomeni e istituzioni tendono a divenire
digitalmente accessibili “by... more In un mondo in cui tutti i fenomeni e istituzioni tendono a divenire
digitalmente accessibili “by default” e si assiste alla “platformization”
di imprese e servizi, il campo della disuguaglianza digitale continua a
espandersi in molte direzioni, mentre la relazione tra le disuguaglianze
digitali e altre forme di disuguaglianza ed esclusione deve ancora essere
pienamente apprezzata. Esiste ormai da anni un’ampia letteratura
che si è occupata della disuguaglianza digitale, sia come problema
sostanziale sia come preoccupazione metodologica tendente a predicare
l’accessibilità universale a diritti, servizi e istituzioni. Diversi autori1
hanno illustrato i molteplici aspetti della disuguaglianza digitale,
definita in modo espansivo in termini di accesso, utilizzo, competenze
e autopercezioni.
Tutto ciò impone una riflessione sulla “inclusione digitale”.
Come è

La presente opera analizza l’art. 82 GDPR da un punto di vista differente
rispetto a quello tradi... more La presente opera analizza l’art. 82 GDPR da un punto di vista differente
rispetto a quello tradizionalmente diffuso nella dottrina. Infatti, tale norma verrà
considerata come una fattispecie di illecito che tipizza, a livello comunitario, la
lesione di uno specifico diritto fondamentale, cioè quello della tutela al
trattamento dei dati personali. La presente analisi parte da due considerazioni
preliminari; la prima è che il GDPR ha l’ambizione di diventare uno standard
globale, che vieta i trasferimenti dei dati in Paesi che non offrono le sue stesse
garanzie, costituendo così sia un limite ma anche un’occasione di confronto – e
scontro – fra Unione Europea e potenze extracomunitarie, quali Stati Uniti e
Cina. Pertanto, non appare in alcun modo possibile né corretto interpretare
questo Regolamento in modo difforme nei singoli Paesi dell’UE. L’art. 82
GDPR, come è facilmente intuibile già ad una prima lettura della norma e del
contesto in cui questa si colloca, delinea una forma di responsabilità speciale
rispetto alle varie fattispecie codicistiche nazionali. Anche i soggetti a carico dei
quali questa forma di responsabilità è posta sono ben determinati (il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento). Conseguentemente, sarà casomai
fuori dall’ambito speciale di applicazione dell’art.82 che ritornano esperibili le
azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del
diritto dell’Unione o degli Stati membri.
La seconda è che il concetto di “danno” andrebbe inteso dalle corti nazionali
in senso particolarmente ampio e omnicomprensivo anche delle lesioni lievi, alla
luce dei Considerando1 e della giurisprudenza della Corte di giustiziaorientandosi quindi teleologicamente agli obiettivi del GDPR stesso. Infatti, il
diritto alla data protection è un diritto fondamentale e quindi non dovrebbe in
nessun caso dar luogo ad un danno “lieve” o non risarcibile, a differenza di
quanto affermato anche di recente anche da parte della Corte di Cassazione
italiana e da parte di alcuni giudici di altri Paesi membri dell’Unione. Il
problema si coglie, in particolare, con riferimento ai danni non patrimoniali. Sul
punto infatti lo stesso art. 82 evidenzia testualmente che oggetto della norma
sono sia i danni materiali che i danni immateriali (non patrimoniali). Questi
ultimi, a parere di chi scrive, ben potrebbero consistere in un danno esistenziale
o biologico: ciò sarebbe configurabile in casi gravi ed ove sussistano lesioni
concretamente individuabili alla integrità psicofisica del danneggiato, connesse
ad una dimensione sociale e psicologica di quest’ultimo (si pensi anche a
circolazione di videoregistrazioni, foto, documenti ecc.) e comunque all’ampio
spettro di quella che è la tutela della dignità della persona (da ritenersi il primo
valore fondativo dell’Unione Europea alla luce della Carta Europea dei diritti
fondamentali e del suo preambolo). Anche nel contesto italiano il medesimo
principio è enunciato dall’art.1 del Codice Privacy per come novellato.
Pur tenendo presenti le conclusioni dell’avvocato generale M. Campos
Sánchez-Bordona presentate il 6 ottobre 2022 nella causa C-300 davanti alla
Corte di Giustizia (al momento della stampa del presente volume non è ancora
stata emessa la sentenza di questo primo caso pilota) secondo cui Il risarcimento
del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende
alla mera irritazione che l’interessato possa provare a causa della violazione
delle disposizioni del regolamento 2016/679. In base a tale interpretazione si
dovrebbe quindi dedurre che spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a
motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa
essere considerata processualmente un danno immateriale2. Sembra quindi che sirinvii nuovamente ai giudici nazionali l’interpretazione del concetto di danno
giuridicamente rilevante ai sensi dell’art 82 GDPR. A parere di chi scrive,
invece, la posizione interpretativa dei giudici nazionali dovrebbe tener conto
della nuova norma unificata europea (e non delle preesistenti normative ed
interpretazioni nazionali) ed arrivare quindi ad un orientamento unitario sul
piano europeo.
Le conseguenze riguardanti il trattamento dei dati personali in modo illecito
sul piano nazionale apparirebbero assolutamente paradossali. Tale violazione
infatti sembra destare al giorno d’oggi un allarme sociale piuttosto elevato e con
anche conseguenze penalistiche e amministrativistiche gravi (si pensi a odiosi
fenomeni quali il revenge porn, il cyber bullismo, i deepfake, la diffusione di
dati e informazioni personali anche sensibili, il marketing aggressivo e
indesiderato) ma, stando a tale interpretazione, rischierebbe di costituire, sul
piano degli illeciti civilistici, un danno “bagatellare” o non risarcibile.
Riteniamo pertanto che occorre quindi superare, a livello nazionale, le
precedenti interpretazioni fornite sulla base della previgente normativa interna e
che andrebbero in una direzione simile a quella dell’avvocato generale nel
suesposto giudizio. Il tema della responsabilità civile per trattamento illecito di
dati personali infatti, come noto, è stato oggetto di ampie discussioni in dottrina
e giurisprudenza già sotto la vigenza del vecchio codice privacy (d.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003) e ancora prima della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, ma i
precedenti orientamenti devono essere riletti ed aggiornati, essendo trascorsi
molti anni e intervenute notevoli innovazioni tecnologiche e normative. Sotto
quest’ultimo profilo si tenga conto che l’art.82 GDPR è di matrice europea ed è
posto nella forma del regolamento: quindi è un atto direttamente applicabile ed
efficace senza il bisogno di un’intermediazione del legislatore nazionale.
Andrebbero dunque superate le limitazioni (soprattutto nel caso di danni non
patrimoniali o “non material”, così come interpretati dalle note sentenze di San
Martino) e le peculiarità e difformità interpretative nazionali, in favore quindi di
una lettura ed applicazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali
teleologicamente orientata alla funzione di prevenzione e gestione del rischio e
di responsabilizzazione (accountability), principi questi alla base del GDPR.
Difficile in quest’ottica apprezzare l’idea di un principio di tolleranza -
espressione di un principio costituzionale di solidarietà ex art.2 della
Costituzione- nel caso di illeciti che ledano diritti fondamentali e/o di un gran
numero di consociati.
Si consideri poi che molte delle violazioni avvengono “cross border” (si pensi
a dati di cittadini di uno stato trattati in un paese diverso o a illeciti che
implicano la rete internet) richiedendo vieppiù una risposta individuale,
collettiva, omogenea ed efficacie, almeno in ambito europeo, sul presupposto di
una interpretazione comune del GDPR e dell’art 82.
In (a cura di) Fuschi D, Tratti evolutivi e questioni aperte nelle politiche anticorruzione. Tra emergenza continua e prospettive di stabilizzazione., 2023
L’articolo analizza la figura della responsabilità per danno all’immagine
della Pubblica amminist... more L’articolo analizza la figura della responsabilità per danno all’immagine
della Pubblica amministrazione, la quale nasce dapprima come
costruzione giurisprudenziale, e successivamente è stata formalizzata
per via legislativa. Si ricostruiscono qui i principali elementi della fattispecie
che, sono stati dapprima modellati strettamente sulla base delle
figure civilistiche da un lato del diritto all’immagine, dall’altro dell’illecito
aquiliano ed hanno poi assunto caratteristiche assolutamente peculiari
e di vastissima applicazione pratica
Diritto Civile, 2023
Approfondimento di Dimitri De Rada L'opera prende le mosse dalla proposta di legge costituzionale... more Approfondimento di Dimitri De Rada L'opera prende le mosse dalla proposta di legge costituzionale n. 327/2022 mirante alla modifica dell'art 21 della Costituzione chiarendone tenore, scopi ed antefatti per poi soffermarsi su definizione, estensione e valore del diritto alla connessione ricollegandosi poi al "percorso di emersione" di tale diritto nella dottrina italiana. SOMMARIO: 1. Accesso ad internet e progetti di riforma costituzionale-2. Diritto di accesso ad internet: definizione, contenuti e fondamenti-3. Il percorso di emersione del diritto di accesso ad internet 2 Utente: GIUSTIZIA CIVILE UTENZA EDITOR giustiziacivile.com-n.

PERCORSI DI INCLUSIONE Riflessioni filosofico-politiche, giuridiche e pedagogiche, 2023
Il presente contributo intende evidenziare come il diritto all’istruzione
e quello all’inclusione... more Il presente contributo intende evidenziare come il diritto all’istruzione
e quello all’inclusione scolastica delle persone con vulnerabilità,
neurodiversità o difficoltà costituisca un diritto soggettivo fondamentale
e incomprimibile, la cui violazione può anche condurre ad
un illecito civile risarcibile.
Il lavoro si divide in tre parti. Nella prima, si fornirà un inquadramento
ai concetti di neurodiversità, fragilità ed handicap, rilevanti ai
fini del presente tema. Nella seconda, verrà fornita una ricostruzione
della normativa nazionale e sovranazionale e della giurisprudenza
riguardante le persone fragili e diversamente abili, con specifico riferimento
al loro diritto all’istruzione ed inclusione scolastica. Nella
terza, verrà proposta una possibile soluzione ai problemi sistemici e
sulla scorta dell’esperienza di altri Paesi mediante l’implementazione
dell’UDL, che si ritiene essere strumento scientificamente e giuridicamente
adeguato al fine di coordinare le politiche dell’istruzione e
la pratica educativa. Infatti l’UDL garantisce un adeguato grado di
flessibilità in merito alle modalità con cui le informazioni fornite allo
studente ed al modo in cui quest’ultimo elabora tali informazioni e
inoltre riduce i deficit e le barriere ancora oggi esistenti nell’istruzione,
fornendo un supporto e uno stimolo e mantenendo elevate le
aspettative di rendimento per tutti gli studenti, ivi inclusi quelli con difficoltà e deficit linguistici

Rivista Giuridica dell'ambiente, 2021
Noise emissions - electromagnetic emissions - light pollution
precautionary principle - civil law... more Noise emissions - electromagnetic emissions - light pollution
precautionary principle - civil law - administrative law
Immissions have been disciplined by private law since the Roman times. However,
technological development has led to the emergence of new types of immissions,
which are still insufficiently regulated by the Italian legal framework. In fact, besides
the traditional noise emissions, electromagnetic emissions and light pollution have
become subject of debate and of fragmented regulation; in fact, the issue is disciplined
both at national and regional level. The discipline of these topics presents several difficulties,
as it requires a balance between relevant and conflicting rights. The right to
private property and to economic initiative, both private and public, must be balanced
with the opposite right to private property, the right to health, and the right to private
and family life. Domestic judges have been called to operate this balance. In this
chaotic and unclear framework, case law offers a possible solution: the application of
the precautionary principle. The application of this principle as a hermeneutical tool,
in fact, offers standards and parameters for judges to assess the case, without the need
of (possibly too rigid or too mild) limits set by law. This will ultimately provide more
flexibility in balancing opposite rights, while taking into consideration environmental
concerns.
Il progetto nasce dal lavoro condotto in occasione del Workshop "Milano. Scali ferroviari e ... more Il progetto nasce dal lavoro condotto in occasione del Workshop "Milano. Scali ferroviari e trasformazioni urbane" svoltosi nel settembre 2009 presso la Facolt\ue0 di Architettura Civile del Politecnico di Milano, in collaborazione con l'Assessorato allo sviluppo del Territorio del Comune di Milano e AD Sistemi Urbani S.r.l. del Gruppo Ferrovie dello Stato. La proposta si sviluppa a partire dei vincoli imposti dall'Accordo di Programma tra Comune, Regione e Fs Spa del 10 marzo 2009
Rivista Del Diritto Commerciale E Del Diritto Generale Delle Obbligazioni, 2013
1. Le norme in tema di contratti internazionali, ossia stipulati tra soggetti provenienti da Stat... more 1. Le norme in tema di contratti internazionali, ossia stipulati tra soggetti provenienti da Stati diversi sia comunitari che extracomunitari. - 1.1 Problematiche legate all' applicazione delle fonti del diritto intemazionale privato dei contratti. - 2. Esigenza di uniformare il diritto civile in materia contrattuale: le attuali iniziative globali. - 2.1 La necessita di norme comuni all'interno dell'Unione Europea. - 3. Il Codice Civile europeo dei contratti come strumento opzionale per gli Stati membri. - 4. Principi, Codice Civile e processo di costituzionalizzazione.
trattato sulla “Vendita e figure collegate” (Vol VII ), UTET, 2007
“Prospettive di sviluppo, valutazione e finanza del mercato immobiliare”, Maggioli, 2014
Codice Civile Commentato Giuffrè Editore, a Cura di P.Cendon, 2008
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1994
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1994
Responsabilità Civile e Previdenza, 1998

Sanità pubblica e privata, 2018
Alla luce della recente riforma in materia attraverso la c.d. Riforma Gelli (l. 24/2017), occorre... more Alla luce della recente riforma in materia attraverso la c.d. Riforma Gelli (l. 24/2017), occorre una
riflessione circa la responsabilità civile delle strutture sanitarie allo stato attuale. La sicurezza
delle cure – estrapolata dall’art. 32 Cost. – deve essere realizzata attraverso le attività di gestione e
prevenzione del rischio, con le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative messe in atto dalle
aziende sanitarie stesse. Aspetto particolarmente significativo della Riforma, anche a causa del suo
carattere inedito rispetto alla normativa precedente, è il c.d. “doppio binario”, con il quale si indica
una netta separazione tra responsabilità dell’ente ospedaliero dalla responsabilità del personale
medico e ospedaliero che esercita la propria professione all’interno della struttura. Da tale prospettiva
devono quindi oggi essere valutate eventuali criticità organizzative; particolarmente interessanti
sono le criticità connesse a danni causati da strumentazione non funzionante e da errata
collocazione del paziente all’interno della struttura sanitaria. Si analizzeranno in particolare tali
due casi a causa delle eterogenee posizioni giurisprudenziali in materia, alla luce delle nuove disposizioni
fornite dalla l. 24/2017.
2. Criticità organizzative.
3. Responsabilità civile in materia di responsabilità derivante da strumentazione non funzionante.
4. Errata collocazione rata collocazione del paziente in relazione a patologia e cure necessarie, ovvero
criticità legate alla errata collocazione dei reparti all’interno della struttura sanitaria.
Uploads
Papers by Dimitri De Rada
interconnection in the so-called Internet of Bodies (IOB), i.e. in the internet system which, in addition to connecting objects (IOT), does connects, in various ways, to the human body for purposes ranging from entertainment,to medical therapy to Human Enhancement. The evolution of technological network narrative generates a “new anthropology” and leads to redefining paradigms and definitions such as identity, body, subjectivity legal. The challenge for the jurist and the legislator is to “predict the unpredictable” and bringing “the factory of law” into a position to be able to anticipate rather than accompanying evolution, as has happened up to now technique, in which legal and normative categories often derive from previous technical, ethical or philosophical categories.
of the European Union (CJEU) has provided very important and clear
indications regarding the interpretation of the art. 82 GDPR. The Court
focused on the conditions required to receive compensation for non-material
harm resulting from a violation of the fundamental right to personal
data protection. The Court affirmed three important principles. First,
the mere violation of GDPR rules does not automatically entitle the data
owner to compensation. Secondly, it is important to consider the configuration
of the right to compensation for non-physical harm, regardless of
whether it exceeds a specific threshold of severity. Third, it is worth noting
that the GDPR does not include any provisions regarding the specific
assessment of compensation. Therefore, it is the responsibility of each
member country to establish the criteria for determining the appropriate
amount of compensation. This is always in accordance with the European
principles of equivalence and effectiveness.
of the Web and its content, communication has become faster and faster and
offers an ever-increasing amount of information, so much so that news is being
broadcast and commented on in real time and by any kind of subject (no
longer just journalists or verifiable sources), as well as being available to anyone
anywhere in the world.
In other words, information has moved from being one-to-many (of the
classical mass media model) to being many-to-many. Web information appears
disintermediarized, delocalized, detestualized (in the sense that some resources
are hardly traceable to the classical concept of text), fluid, but in other
ways quite homogeneous in appearance (the Web page or email of the authoritative
expert can look very much like an amateur). This has happened quickly,
giving unexpected possibilities but not without shadows if it is true that Timothy
John Berners-Lee (the inventor of the World Wide Web) recently stated
“Humanity connected by technology on the web is functioning in a dystopian
way. We have online abuse, prejudice, bias, polarization, fake news, there are
lots of ways in which it is broke”3. Berners-Lee himself then proposes the initiative
of a universal “Magna Carta” for the web, “This is a contract to makethe web one which serves humanity, science, knowledge and democracy”4,
whereby, for the purpose of protecting people's rights online from fake news,
prejudice and hatred, the foreshadowed one would constitute a kind of contract/
convention between governments, companies and individuals.
The rights harmed or threatened can be subjective rights but not only
that: collective security, public order and even the basic rules of democratic
coexistence can be threatened this for political purposes or simple economic
speculation5
digitalmente accessibili “by default” e si assiste alla “platformization”
di imprese e servizi, il campo della disuguaglianza digitale continua a
espandersi in molte direzioni, mentre la relazione tra le disuguaglianze
digitali e altre forme di disuguaglianza ed esclusione deve ancora essere
pienamente apprezzata. Esiste ormai da anni un’ampia letteratura
che si è occupata della disuguaglianza digitale, sia come problema
sostanziale sia come preoccupazione metodologica tendente a predicare
l’accessibilità universale a diritti, servizi e istituzioni. Diversi autori1
hanno illustrato i molteplici aspetti della disuguaglianza digitale,
definita in modo espansivo in termini di accesso, utilizzo, competenze
e autopercezioni.
Tutto ciò impone una riflessione sulla “inclusione digitale”.
Come è
rispetto a quello tradizionalmente diffuso nella dottrina. Infatti, tale norma verrà
considerata come una fattispecie di illecito che tipizza, a livello comunitario, la
lesione di uno specifico diritto fondamentale, cioè quello della tutela al
trattamento dei dati personali. La presente analisi parte da due considerazioni
preliminari; la prima è che il GDPR ha l’ambizione di diventare uno standard
globale, che vieta i trasferimenti dei dati in Paesi che non offrono le sue stesse
garanzie, costituendo così sia un limite ma anche un’occasione di confronto – e
scontro – fra Unione Europea e potenze extracomunitarie, quali Stati Uniti e
Cina. Pertanto, non appare in alcun modo possibile né corretto interpretare
questo Regolamento in modo difforme nei singoli Paesi dell’UE. L’art. 82
GDPR, come è facilmente intuibile già ad una prima lettura della norma e del
contesto in cui questa si colloca, delinea una forma di responsabilità speciale
rispetto alle varie fattispecie codicistiche nazionali. Anche i soggetti a carico dei
quali questa forma di responsabilità è posta sono ben determinati (il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento). Conseguentemente, sarà casomai
fuori dall’ambito speciale di applicazione dell’art.82 che ritornano esperibili le
azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del
diritto dell’Unione o degli Stati membri.
La seconda è che il concetto di “danno” andrebbe inteso dalle corti nazionali
in senso particolarmente ampio e omnicomprensivo anche delle lesioni lievi, alla
luce dei Considerando1 e della giurisprudenza della Corte di giustiziaorientandosi quindi teleologicamente agli obiettivi del GDPR stesso. Infatti, il
diritto alla data protection è un diritto fondamentale e quindi non dovrebbe in
nessun caso dar luogo ad un danno “lieve” o non risarcibile, a differenza di
quanto affermato anche di recente anche da parte della Corte di Cassazione
italiana e da parte di alcuni giudici di altri Paesi membri dell’Unione. Il
problema si coglie, in particolare, con riferimento ai danni non patrimoniali. Sul
punto infatti lo stesso art. 82 evidenzia testualmente che oggetto della norma
sono sia i danni materiali che i danni immateriali (non patrimoniali). Questi
ultimi, a parere di chi scrive, ben potrebbero consistere in un danno esistenziale
o biologico: ciò sarebbe configurabile in casi gravi ed ove sussistano lesioni
concretamente individuabili alla integrità psicofisica del danneggiato, connesse
ad una dimensione sociale e psicologica di quest’ultimo (si pensi anche a
circolazione di videoregistrazioni, foto, documenti ecc.) e comunque all’ampio
spettro di quella che è la tutela della dignità della persona (da ritenersi il primo
valore fondativo dell’Unione Europea alla luce della Carta Europea dei diritti
fondamentali e del suo preambolo). Anche nel contesto italiano il medesimo
principio è enunciato dall’art.1 del Codice Privacy per come novellato.
Pur tenendo presenti le conclusioni dell’avvocato generale M. Campos
Sánchez-Bordona presentate il 6 ottobre 2022 nella causa C-300 davanti alla
Corte di Giustizia (al momento della stampa del presente volume non è ancora
stata emessa la sentenza di questo primo caso pilota) secondo cui Il risarcimento
del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende
alla mera irritazione che l’interessato possa provare a causa della violazione
delle disposizioni del regolamento 2016/679. In base a tale interpretazione si
dovrebbe quindi dedurre che spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a
motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa
essere considerata processualmente un danno immateriale2. Sembra quindi che sirinvii nuovamente ai giudici nazionali l’interpretazione del concetto di danno
giuridicamente rilevante ai sensi dell’art 82 GDPR. A parere di chi scrive,
invece, la posizione interpretativa dei giudici nazionali dovrebbe tener conto
della nuova norma unificata europea (e non delle preesistenti normative ed
interpretazioni nazionali) ed arrivare quindi ad un orientamento unitario sul
piano europeo.
Le conseguenze riguardanti il trattamento dei dati personali in modo illecito
sul piano nazionale apparirebbero assolutamente paradossali. Tale violazione
infatti sembra destare al giorno d’oggi un allarme sociale piuttosto elevato e con
anche conseguenze penalistiche e amministrativistiche gravi (si pensi a odiosi
fenomeni quali il revenge porn, il cyber bullismo, i deepfake, la diffusione di
dati e informazioni personali anche sensibili, il marketing aggressivo e
indesiderato) ma, stando a tale interpretazione, rischierebbe di costituire, sul
piano degli illeciti civilistici, un danno “bagatellare” o non risarcibile.
Riteniamo pertanto che occorre quindi superare, a livello nazionale, le
precedenti interpretazioni fornite sulla base della previgente normativa interna e
che andrebbero in una direzione simile a quella dell’avvocato generale nel
suesposto giudizio. Il tema della responsabilità civile per trattamento illecito di
dati personali infatti, come noto, è stato oggetto di ampie discussioni in dottrina
e giurisprudenza già sotto la vigenza del vecchio codice privacy (d.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003) e ancora prima della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, ma i
precedenti orientamenti devono essere riletti ed aggiornati, essendo trascorsi
molti anni e intervenute notevoli innovazioni tecnologiche e normative. Sotto
quest’ultimo profilo si tenga conto che l’art.82 GDPR è di matrice europea ed è
posto nella forma del regolamento: quindi è un atto direttamente applicabile ed
efficace senza il bisogno di un’intermediazione del legislatore nazionale.
Andrebbero dunque superate le limitazioni (soprattutto nel caso di danni non
patrimoniali o “non material”, così come interpretati dalle note sentenze di San
Martino) e le peculiarità e difformità interpretative nazionali, in favore quindi di
una lettura ed applicazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali
teleologicamente orientata alla funzione di prevenzione e gestione del rischio e
di responsabilizzazione (accountability), principi questi alla base del GDPR.
Difficile in quest’ottica apprezzare l’idea di un principio di tolleranza -
espressione di un principio costituzionale di solidarietà ex art.2 della
Costituzione- nel caso di illeciti che ledano diritti fondamentali e/o di un gran
numero di consociati.
Si consideri poi che molte delle violazioni avvengono “cross border” (si pensi
a dati di cittadini di uno stato trattati in un paese diverso o a illeciti che
implicano la rete internet) richiedendo vieppiù una risposta individuale,
collettiva, omogenea ed efficacie, almeno in ambito europeo, sul presupposto di
una interpretazione comune del GDPR e dell’art 82.
della Pubblica amministrazione, la quale nasce dapprima come
costruzione giurisprudenziale, e successivamente è stata formalizzata
per via legislativa. Si ricostruiscono qui i principali elementi della fattispecie
che, sono stati dapprima modellati strettamente sulla base delle
figure civilistiche da un lato del diritto all’immagine, dall’altro dell’illecito
aquiliano ed hanno poi assunto caratteristiche assolutamente peculiari
e di vastissima applicazione pratica
e quello all’inclusione scolastica delle persone con vulnerabilità,
neurodiversità o difficoltà costituisca un diritto soggettivo fondamentale
e incomprimibile, la cui violazione può anche condurre ad
un illecito civile risarcibile.
Il lavoro si divide in tre parti. Nella prima, si fornirà un inquadramento
ai concetti di neurodiversità, fragilità ed handicap, rilevanti ai
fini del presente tema. Nella seconda, verrà fornita una ricostruzione
della normativa nazionale e sovranazionale e della giurisprudenza
riguardante le persone fragili e diversamente abili, con specifico riferimento
al loro diritto all’istruzione ed inclusione scolastica. Nella
terza, verrà proposta una possibile soluzione ai problemi sistemici e
sulla scorta dell’esperienza di altri Paesi mediante l’implementazione
dell’UDL, che si ritiene essere strumento scientificamente e giuridicamente
adeguato al fine di coordinare le politiche dell’istruzione e
la pratica educativa. Infatti l’UDL garantisce un adeguato grado di
flessibilità in merito alle modalità con cui le informazioni fornite allo
studente ed al modo in cui quest’ultimo elabora tali informazioni e
inoltre riduce i deficit e le barriere ancora oggi esistenti nell’istruzione,
fornendo un supporto e uno stimolo e mantenendo elevate le
aspettative di rendimento per tutti gli studenti, ivi inclusi quelli con difficoltà e deficit linguistici
precautionary principle - civil law - administrative law
Immissions have been disciplined by private law since the Roman times. However,
technological development has led to the emergence of new types of immissions,
which are still insufficiently regulated by the Italian legal framework. In fact, besides
the traditional noise emissions, electromagnetic emissions and light pollution have
become subject of debate and of fragmented regulation; in fact, the issue is disciplined
both at national and regional level. The discipline of these topics presents several difficulties,
as it requires a balance between relevant and conflicting rights. The right to
private property and to economic initiative, both private and public, must be balanced
with the opposite right to private property, the right to health, and the right to private
and family life. Domestic judges have been called to operate this balance. In this
chaotic and unclear framework, case law offers a possible solution: the application of
the precautionary principle. The application of this principle as a hermeneutical tool,
in fact, offers standards and parameters for judges to assess the case, without the need
of (possibly too rigid or too mild) limits set by law. This will ultimately provide more
flexibility in balancing opposite rights, while taking into consideration environmental
concerns.
riflessione circa la responsabilità civile delle strutture sanitarie allo stato attuale. La sicurezza
delle cure – estrapolata dall’art. 32 Cost. – deve essere realizzata attraverso le attività di gestione e
prevenzione del rischio, con le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative messe in atto dalle
aziende sanitarie stesse. Aspetto particolarmente significativo della Riforma, anche a causa del suo
carattere inedito rispetto alla normativa precedente, è il c.d. “doppio binario”, con il quale si indica
una netta separazione tra responsabilità dell’ente ospedaliero dalla responsabilità del personale
medico e ospedaliero che esercita la propria professione all’interno della struttura. Da tale prospettiva
devono quindi oggi essere valutate eventuali criticità organizzative; particolarmente interessanti
sono le criticità connesse a danni causati da strumentazione non funzionante e da errata
collocazione del paziente all’interno della struttura sanitaria. Si analizzeranno in particolare tali
due casi a causa delle eterogenee posizioni giurisprudenziali in materia, alla luce delle nuove disposizioni
fornite dalla l. 24/2017.
2. Criticità organizzative.
3. Responsabilità civile in materia di responsabilità derivante da strumentazione non funzionante.
4. Errata collocazione rata collocazione del paziente in relazione a patologia e cure necessarie, ovvero
criticità legate alla errata collocazione dei reparti all’interno della struttura sanitaria.
interconnection in the so-called Internet of Bodies (IOB), i.e. in the internet system which, in addition to connecting objects (IOT), does connects, in various ways, to the human body for purposes ranging from entertainment,to medical therapy to Human Enhancement. The evolution of technological network narrative generates a “new anthropology” and leads to redefining paradigms and definitions such as identity, body, subjectivity legal. The challenge for the jurist and the legislator is to “predict the unpredictable” and bringing “the factory of law” into a position to be able to anticipate rather than accompanying evolution, as has happened up to now technique, in which legal and normative categories often derive from previous technical, ethical or philosophical categories.
of the European Union (CJEU) has provided very important and clear
indications regarding the interpretation of the art. 82 GDPR. The Court
focused on the conditions required to receive compensation for non-material
harm resulting from a violation of the fundamental right to personal
data protection. The Court affirmed three important principles. First,
the mere violation of GDPR rules does not automatically entitle the data
owner to compensation. Secondly, it is important to consider the configuration
of the right to compensation for non-physical harm, regardless of
whether it exceeds a specific threshold of severity. Third, it is worth noting
that the GDPR does not include any provisions regarding the specific
assessment of compensation. Therefore, it is the responsibility of each
member country to establish the criteria for determining the appropriate
amount of compensation. This is always in accordance with the European
principles of equivalence and effectiveness.
of the Web and its content, communication has become faster and faster and
offers an ever-increasing amount of information, so much so that news is being
broadcast and commented on in real time and by any kind of subject (no
longer just journalists or verifiable sources), as well as being available to anyone
anywhere in the world.
In other words, information has moved from being one-to-many (of the
classical mass media model) to being many-to-many. Web information appears
disintermediarized, delocalized, detestualized (in the sense that some resources
are hardly traceable to the classical concept of text), fluid, but in other
ways quite homogeneous in appearance (the Web page or email of the authoritative
expert can look very much like an amateur). This has happened quickly,
giving unexpected possibilities but not without shadows if it is true that Timothy
John Berners-Lee (the inventor of the World Wide Web) recently stated
“Humanity connected by technology on the web is functioning in a dystopian
way. We have online abuse, prejudice, bias, polarization, fake news, there are
lots of ways in which it is broke”3. Berners-Lee himself then proposes the initiative
of a universal “Magna Carta” for the web, “This is a contract to makethe web one which serves humanity, science, knowledge and democracy”4,
whereby, for the purpose of protecting people's rights online from fake news,
prejudice and hatred, the foreshadowed one would constitute a kind of contract/
convention between governments, companies and individuals.
The rights harmed or threatened can be subjective rights but not only
that: collective security, public order and even the basic rules of democratic
coexistence can be threatened this for political purposes or simple economic
speculation5
digitalmente accessibili “by default” e si assiste alla “platformization”
di imprese e servizi, il campo della disuguaglianza digitale continua a
espandersi in molte direzioni, mentre la relazione tra le disuguaglianze
digitali e altre forme di disuguaglianza ed esclusione deve ancora essere
pienamente apprezzata. Esiste ormai da anni un’ampia letteratura
che si è occupata della disuguaglianza digitale, sia come problema
sostanziale sia come preoccupazione metodologica tendente a predicare
l’accessibilità universale a diritti, servizi e istituzioni. Diversi autori1
hanno illustrato i molteplici aspetti della disuguaglianza digitale,
definita in modo espansivo in termini di accesso, utilizzo, competenze
e autopercezioni.
Tutto ciò impone una riflessione sulla “inclusione digitale”.
Come è
rispetto a quello tradizionalmente diffuso nella dottrina. Infatti, tale norma verrà
considerata come una fattispecie di illecito che tipizza, a livello comunitario, la
lesione di uno specifico diritto fondamentale, cioè quello della tutela al
trattamento dei dati personali. La presente analisi parte da due considerazioni
preliminari; la prima è che il GDPR ha l’ambizione di diventare uno standard
globale, che vieta i trasferimenti dei dati in Paesi che non offrono le sue stesse
garanzie, costituendo così sia un limite ma anche un’occasione di confronto – e
scontro – fra Unione Europea e potenze extracomunitarie, quali Stati Uniti e
Cina. Pertanto, non appare in alcun modo possibile né corretto interpretare
questo Regolamento in modo difforme nei singoli Paesi dell’UE. L’art. 82
GDPR, come è facilmente intuibile già ad una prima lettura della norma e del
contesto in cui questa si colloca, delinea una forma di responsabilità speciale
rispetto alle varie fattispecie codicistiche nazionali. Anche i soggetti a carico dei
quali questa forma di responsabilità è posta sono ben determinati (il titolare del
trattamento e il responsabile del trattamento). Conseguentemente, sarà casomai
fuori dall’ambito speciale di applicazione dell’art.82 che ritornano esperibili le
azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del
diritto dell’Unione o degli Stati membri.
La seconda è che il concetto di “danno” andrebbe inteso dalle corti nazionali
in senso particolarmente ampio e omnicomprensivo anche delle lesioni lievi, alla
luce dei Considerando1 e della giurisprudenza della Corte di giustiziaorientandosi quindi teleologicamente agli obiettivi del GDPR stesso. Infatti, il
diritto alla data protection è un diritto fondamentale e quindi non dovrebbe in
nessun caso dar luogo ad un danno “lieve” o non risarcibile, a differenza di
quanto affermato anche di recente anche da parte della Corte di Cassazione
italiana e da parte di alcuni giudici di altri Paesi membri dell’Unione. Il
problema si coglie, in particolare, con riferimento ai danni non patrimoniali. Sul
punto infatti lo stesso art. 82 evidenzia testualmente che oggetto della norma
sono sia i danni materiali che i danni immateriali (non patrimoniali). Questi
ultimi, a parere di chi scrive, ben potrebbero consistere in un danno esistenziale
o biologico: ciò sarebbe configurabile in casi gravi ed ove sussistano lesioni
concretamente individuabili alla integrità psicofisica del danneggiato, connesse
ad una dimensione sociale e psicologica di quest’ultimo (si pensi anche a
circolazione di videoregistrazioni, foto, documenti ecc.) e comunque all’ampio
spettro di quella che è la tutela della dignità della persona (da ritenersi il primo
valore fondativo dell’Unione Europea alla luce della Carta Europea dei diritti
fondamentali e del suo preambolo). Anche nel contesto italiano il medesimo
principio è enunciato dall’art.1 del Codice Privacy per come novellato.
Pur tenendo presenti le conclusioni dell’avvocato generale M. Campos
Sánchez-Bordona presentate il 6 ottobre 2022 nella causa C-300 davanti alla
Corte di Giustizia (al momento della stampa del presente volume non è ancora
stata emessa la sentenza di questo primo caso pilota) secondo cui Il risarcimento
del danno immateriale disciplinato dal regolamento 2016/679 non si estende
alla mera irritazione che l’interessato possa provare a causa della violazione
delle disposizioni del regolamento 2016/679. In base a tale interpretazione si
dovrebbe quindi dedurre che spetta ai giudici nazionali stabilire quando, a
motivo delle sue caratteristiche, la sensazione soggettiva di malessere possa
essere considerata processualmente un danno immateriale2. Sembra quindi che sirinvii nuovamente ai giudici nazionali l’interpretazione del concetto di danno
giuridicamente rilevante ai sensi dell’art 82 GDPR. A parere di chi scrive,
invece, la posizione interpretativa dei giudici nazionali dovrebbe tener conto
della nuova norma unificata europea (e non delle preesistenti normative ed
interpretazioni nazionali) ed arrivare quindi ad un orientamento unitario sul
piano europeo.
Le conseguenze riguardanti il trattamento dei dati personali in modo illecito
sul piano nazionale apparirebbero assolutamente paradossali. Tale violazione
infatti sembra destare al giorno d’oggi un allarme sociale piuttosto elevato e con
anche conseguenze penalistiche e amministrativistiche gravi (si pensi a odiosi
fenomeni quali il revenge porn, il cyber bullismo, i deepfake, la diffusione di
dati e informazioni personali anche sensibili, il marketing aggressivo e
indesiderato) ma, stando a tale interpretazione, rischierebbe di costituire, sul
piano degli illeciti civilistici, un danno “bagatellare” o non risarcibile.
Riteniamo pertanto che occorre quindi superare, a livello nazionale, le
precedenti interpretazioni fornite sulla base della previgente normativa interna e
che andrebbero in una direzione simile a quella dell’avvocato generale nel
suesposto giudizio. Il tema della responsabilità civile per trattamento illecito di
dati personali infatti, come noto, è stato oggetto di ampie discussioni in dottrina
e giurisprudenza già sotto la vigenza del vecchio codice privacy (d.lgs. n. 196
del 30 giugno 2003) e ancora prima della l. n. 675 del 31 dicembre 1996, ma i
precedenti orientamenti devono essere riletti ed aggiornati, essendo trascorsi
molti anni e intervenute notevoli innovazioni tecnologiche e normative. Sotto
quest’ultimo profilo si tenga conto che l’art.82 GDPR è di matrice europea ed è
posto nella forma del regolamento: quindi è un atto direttamente applicabile ed
efficace senza il bisogno di un’intermediazione del legislatore nazionale.
Andrebbero dunque superate le limitazioni (soprattutto nel caso di danni non
patrimoniali o “non material”, così come interpretati dalle note sentenze di San
Martino) e le peculiarità e difformità interpretative nazionali, in favore quindi di
una lettura ed applicazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali
teleologicamente orientata alla funzione di prevenzione e gestione del rischio e
di responsabilizzazione (accountability), principi questi alla base del GDPR.
Difficile in quest’ottica apprezzare l’idea di un principio di tolleranza -
espressione di un principio costituzionale di solidarietà ex art.2 della
Costituzione- nel caso di illeciti che ledano diritti fondamentali e/o di un gran
numero di consociati.
Si consideri poi che molte delle violazioni avvengono “cross border” (si pensi
a dati di cittadini di uno stato trattati in un paese diverso o a illeciti che
implicano la rete internet) richiedendo vieppiù una risposta individuale,
collettiva, omogenea ed efficacie, almeno in ambito europeo, sul presupposto di
una interpretazione comune del GDPR e dell’art 82.
della Pubblica amministrazione, la quale nasce dapprima come
costruzione giurisprudenziale, e successivamente è stata formalizzata
per via legislativa. Si ricostruiscono qui i principali elementi della fattispecie
che, sono stati dapprima modellati strettamente sulla base delle
figure civilistiche da un lato del diritto all’immagine, dall’altro dell’illecito
aquiliano ed hanno poi assunto caratteristiche assolutamente peculiari
e di vastissima applicazione pratica
e quello all’inclusione scolastica delle persone con vulnerabilità,
neurodiversità o difficoltà costituisca un diritto soggettivo fondamentale
e incomprimibile, la cui violazione può anche condurre ad
un illecito civile risarcibile.
Il lavoro si divide in tre parti. Nella prima, si fornirà un inquadramento
ai concetti di neurodiversità, fragilità ed handicap, rilevanti ai
fini del presente tema. Nella seconda, verrà fornita una ricostruzione
della normativa nazionale e sovranazionale e della giurisprudenza
riguardante le persone fragili e diversamente abili, con specifico riferimento
al loro diritto all’istruzione ed inclusione scolastica. Nella
terza, verrà proposta una possibile soluzione ai problemi sistemici e
sulla scorta dell’esperienza di altri Paesi mediante l’implementazione
dell’UDL, che si ritiene essere strumento scientificamente e giuridicamente
adeguato al fine di coordinare le politiche dell’istruzione e
la pratica educativa. Infatti l’UDL garantisce un adeguato grado di
flessibilità in merito alle modalità con cui le informazioni fornite allo
studente ed al modo in cui quest’ultimo elabora tali informazioni e
inoltre riduce i deficit e le barriere ancora oggi esistenti nell’istruzione,
fornendo un supporto e uno stimolo e mantenendo elevate le
aspettative di rendimento per tutti gli studenti, ivi inclusi quelli con difficoltà e deficit linguistici
precautionary principle - civil law - administrative law
Immissions have been disciplined by private law since the Roman times. However,
technological development has led to the emergence of new types of immissions,
which are still insufficiently regulated by the Italian legal framework. In fact, besides
the traditional noise emissions, electromagnetic emissions and light pollution have
become subject of debate and of fragmented regulation; in fact, the issue is disciplined
both at national and regional level. The discipline of these topics presents several difficulties,
as it requires a balance between relevant and conflicting rights. The right to
private property and to economic initiative, both private and public, must be balanced
with the opposite right to private property, the right to health, and the right to private
and family life. Domestic judges have been called to operate this balance. In this
chaotic and unclear framework, case law offers a possible solution: the application of
the precautionary principle. The application of this principle as a hermeneutical tool,
in fact, offers standards and parameters for judges to assess the case, without the need
of (possibly too rigid or too mild) limits set by law. This will ultimately provide more
flexibility in balancing opposite rights, while taking into consideration environmental
concerns.
riflessione circa la responsabilità civile delle strutture sanitarie allo stato attuale. La sicurezza
delle cure – estrapolata dall’art. 32 Cost. – deve essere realizzata attraverso le attività di gestione e
prevenzione del rischio, con le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative messe in atto dalle
aziende sanitarie stesse. Aspetto particolarmente significativo della Riforma, anche a causa del suo
carattere inedito rispetto alla normativa precedente, è il c.d. “doppio binario”, con il quale si indica
una netta separazione tra responsabilità dell’ente ospedaliero dalla responsabilità del personale
medico e ospedaliero che esercita la propria professione all’interno della struttura. Da tale prospettiva
devono quindi oggi essere valutate eventuali criticità organizzative; particolarmente interessanti
sono le criticità connesse a danni causati da strumentazione non funzionante e da errata
collocazione del paziente all’interno della struttura sanitaria. Si analizzeranno in particolare tali
due casi a causa delle eterogenee posizioni giurisprudenziali in materia, alla luce delle nuove disposizioni
fornite dalla l. 24/2017.
2. Criticità organizzative.
3. Responsabilità civile in materia di responsabilità derivante da strumentazione non funzionante.
4. Errata collocazione rata collocazione del paziente in relazione a patologia e cure necessarie, ovvero
criticità legate alla errata collocazione dei reparti all’interno della struttura sanitaria.
ed esclusivamente la responsabilità del singolo medico che effettuando
una precisa prestazione di cura abbia volontariamente o colposamente
cagionato un danno più o meno grave ad un suo paziente, ma si usa
doverosamente fare riferimento all’assai più ampio contesto in cui tutti i
medici, siano essi pubblici dipendenti, convenzionati (con Enti pubblici,
Istituzioni, Enti mutualistici appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale)
o liberi professionisti (che si avvalgono di strutture sanitarie pubbliche
e/o private), sono chiamati a svolgere la propria attività sanitaria.
Infatti, tolti i casi in cui ci si trova di fronte al singolo medico che si
limita ad esercitare la professione medica solamente in uno studio privato,
comunemente la c.d. “attività sanitaria” viene svolta all’interno e con
l’ausilio di strutture complesse (pubbliche o private) in cui ogni malato
riceve tutta una serie di prestazioni, connesse a quella principale di cura,