Papers by Andrea Crismani
Il massiccio taglio dei finanziamenti pubblici, l’accentuazione del principio di autonomia e del... more Il massiccio taglio dei finanziamenti pubblici, l’accentuazione del principio di autonomia e della conseguente autosufficienza economica - finanziaria e ora anche la crisi finanziaria inducono la maggior parte degli enti (pubblici) a ricercare nuove entrate, diverse da quelle derivate da bilanci comunitari, statali, regionali, provinciali o comunali. Il fenomeno della c.d. aziendalizzazione dei soggetti pubblici ha portato non solo nuovi schemi e moduli organizzativi (più o meno efficaci), ma spesso ha anche inciso sull’agire di detti soggetti i quali non di rado per reperire risorse si trasformano o si improvvisano imprenditori affacciandosi sul mercato offrendo le loro prestazioni sia a imprese private che agli enti pubblici. Da qui l’interesse (pubblico) a partecipare alle gare pubbliche e la sua concreta attuazione.

Il debito pubblico è la risultante cumulativa dei prestiti che lo Stato e le sue amministrazioni ... more Il debito pubblico è la risultante cumulativa dei prestiti che lo Stato e le sue amministrazioni contraggono per finanziare periodicamente il deficit di bilancio o, se si preferisce, la differenza tra spese ed entrate al netto degli interessi sui relativi titoli emessi, cioè il cosiddetto disavanzo primario. In termini diversi, esso è un debito dello Stato verso i cittadini – che ne ricevono gli interessi e la restituzione del capitale –, ma è, di converso, anche un debito dei cittadini verso se stessi, attraverso il pagamento delle imposte. il ricorso all’indebitamento pubblico costituisce in politica economica un mezzo atto a raggiungere obiettivi di espansione dell’economia. In ciò consiste la politica del cosiddetto deficit-spending: sottraendo una quota del risparmio monetario disponibile sul mercato per finanziare maggiori spese dello Stato, si crea un aumento della domanda di beni, di consumo e d’investimento, che provoca, a sua volta, grazie ai meccanismi del moltiplicatore e dell’acceleratore, una ripresa della produzione e dell’occupazione.si è arrivati al punto critico che la ristrettezza delle entrate rende inefficace l’azione finanziaria e di conseguenza accentua il problema della sostenibilità del debito e anche quello della pressione fiscale a carico dei contribuenti, chiamati, come detto, a pagare una tassa silenziosa diretta a rifondere i finanziatori del debito pubblico, e non già a concorrere allo sviluppo sociale ed economico del Paese.
Rivista Giuridica Dell Ambiente, 2004
Rivista Giuridica Dell Ambiente, 2009

Massimo Severo Giannini sosteneva che la disciplina dei beni pubblici contenuta nel codice del ‘4... more Massimo Severo Giannini sosteneva che la disciplina dei beni pubblici contenuta nel codice del ‘42 sia meramente formale, a partire dalla distinzione fra beni demaniali e beni patrimoniali. I primi sono distinti, a loro volta, in demanio necessario e demanio legale e i secondi sono suddivisi in patrimoniali disponibili e patrimoniali indisponibili. Tuttavia la disciplina del codice presenta più ombre che luci e oggi non è più possibile limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici, all’esame della sola normativa codicistica, e questo per almeno quattro motivi. Il primo è dovuto alla non corrispondenza della classificazione sopra esposta a una disciplina giuridica che individui, in modo unitario, il contenuto del diritto dell’ente sul bene di cui è titolare. La ragione si rinviene nella diversità dei soggetti titolari dei beni e, in particolare, della rispettiva sfera di poteri, sicché l’elemento soggettivo del rapporto giuridico tra autorità, collettività degli interessati alle utilità della cosa e bene pubblico, influenza e condiziona, in misura preponderante, i connotati della proprietà pubblica. Il secondo è determinato dai cambiamenti tecnologici ed economici verificatisi fra il 1942 e oggi che hanno reso particolarmente obsoleta la parte del Codice Civile relativa ai beni pubblici essenzialmente “fisici”. Il terzo motivo è ispirato da una nuova filosofia nella gestione del patrimonio pubblico improntata a criteri di efficienza e nella destinazione di garanzia a fronte delle difficoltà e degli squilibri in cui si trova gran parte dei bilanci pubblici europei. Il quarto motivo è dato dall’emersione e dal riconoscimento giuridico di interessi collettivi non meno forti di quelli alla fruizione collettiva dei beni pubblici. Anzi, questi nuovi interessi si sono visti riconoscere un rango superiore, perché sono stati canonizzati persino a livello mondiale. Questi fattori di cambiamento mettono in luce l’età avanzata delle poche disposizioni del codice civile sui beni pubblici – nate morte, secondo alcuni - e anche il carattere arcaico della restante disciplina, sia essa quella di settore, sia essa quella della normativa sulla contabilità e sul patrimonio. Ad esempio, la normativa contabile sul patrimonio almeno fino agli anni Novanta del precedente Secolo presentava un grosso limite. Questo limite era individuato nel fatto che il patrimonio dell’ente era visto come il patrimonio dell’ente – persona e non dell’ente – comunità/collettività. L’ente era riguardato più con un’ottica (classica) di tipo giuridico che non con rispetto alla sua azione. Invece, è l’azione a essere senza dubbio la più rilevante, in particolare, con riferimento alle funzioni di bilancio e di rendiconto. Ora si può, infatti, rilevare come nell’ambito dell’ordinamento contabile, che non è più chiuso in sé stesso, ma intercomunicante, si stia sviluppando, con non poche difficoltà, una nuova visione del patrimonio pubblico basata sul “principio economico del costo - opportunità”. La recente evoluzione legislativa contabile (a partire dalla riforma del bilancio del 1997 ad opera della 94) introduce nel vivo un principio che investe gran parte dei beni appartenenti allo Stato e di qualsiasi categoria di appartenenza, che è quello della valorizzazione dei beni pubblici sotto l’aspetto della concentrazione sull’azione dell’ente e non solo sull’ente stesso. Detto principio è frutto del ripensamento della teoria sui beni pubblici nel momento in cui l’aspetto dei beni pubblici non è visto (esclusivamente) in termini di titolarità (cioè chi sia il proprietario della cosa). Il pensiero non va portato solo in relazione alle cose in sé, quanto in relazione alle utilità che dalla cosa possono generarsi. Pertanto, l’analisi del quadro tradizionale dei beni pubblici va fatta in modo critico tenendo conto delle intrinseche incongruenze e dell’inadeguatezza rispetto alla moderna realtà dei beni e dell’azione amministrativa. In assenza di una compiuta disciplina, per altro già abbozzata dalla Commissione Rodotà, risulta indispensabile integrare l’insufficiente normativa del codice civile con altre fonti dell’ordinamento e specificamente con le (successive) norme costituzionali. Quest’operazione è possibile solo là dove si abbandona il percorso classico che va dai regimi ai beni e s’imbocca il percorso inverso, cioè dai beni al regime, analizzando la rilevanza economica e sociale dei beni, materiali e immateriali, e così si considera i beni in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali – sopravvenuti al codice civile – e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali.
L’udienza consiste in un’attività relazionale tipica condotta dal giudice, talvolta e per certi a... more L’udienza consiste in un’attività relazionale tipica condotta dal giudice, talvolta e per certi aspetti anche in forma rituale nell’esercizio delle sue funzioni: attività che si concreta nell’incontrare, in luogo e tempo predeterminati, le parti processuali. Tra il processo e l’udienza vi è un imprescindibile legame. Il processo si caratterizza per esser sequenza di atti posti in essere da soggetti in contraddittorio tra loro., e si atteggia diversamente a seconda del modo che sia concretamente seguito nella disciplina positiva ed è presente, in modo reale o anche solo virtuale, in tutte le sue fasi. Funzione dell’udienza è di costituire tempo e luogo per il compimento di gran parte di tali atti, cosicché lo svolgimento del processo consiste, in larga parte, nel succedersi delle attività da compiersi in udienza.

«Co-opetition» is a neologism formed by two words: cooperation and competition. It
assumes that t... more «Co-opetition» is a neologism formed by two words: cooperation and competition. It
assumes that two or more subjects have, at the same time, on the one hand converging objectives
of business strategy and on the other hand divergent objectives of competitiveness.
The article reviews the model of co-opetition applied to the port system sponsored by the
European Union. According to this model, seaports cooperate at international level and compete
at local level while cooperation and competition merge together and contribute to form a
new approach to the international market.
The application of this model has to adjust to the different systems of the Member
States governing the legal regime of their ports, managerial rules and financing systems. Despite
different legal regulations and organization systems of EU seaports, as well as potential
situations of violation of competition rules, the co-opetition model intends to be a new form of
relationship coping with complex situations, based on the agreement of different legal entities.
Il termine competizione cooperativa (coopetition) è un neologismo tratto da
due parole: cooperazione (cooperation) e competizione (competition). Esso presuppone
che due o più soggetti abbiano contestualmente da un lato convergenti obiettivi
di strategia commerciale e dall’altro lato divergenti obiettivi di competitività.
In questo scritto si analizza il modello della competizione cooperativa
applicato al sistema portuale e promosso dall’Unione europea. Secondo questo
modello i porti marittimi cooperano a livello internazionale e competono a livello
interno laddove la cooperazione e la competizione si fondano e concorrono
a formare un diverso approccio del mercato internazionale.
L’applicazione di questo modello s’inserisce in un ambito caratterizzato
da evidenti differenze presenti nei singoli Stati membri riguardo al regime giuridico
dei loro porti, alle regole gestionali e ai sistemi di finanziamento. Nono
stante differenti statuti giuridici e sistemi organizzativi dei porti comunitari,
nonché potenziali situazioni di violazione delle regole sulla concorrenza, il modello
della competizione cooperativa si propone come un nuovo schema relazionale
basato su base convenzionale tra differenti soggetti giuridici in grado di
fronteggiare situazioni di complessità.

Nell’eterogeneo e mutevole mondo della cultura i musei, a prima vista, si candidano a costituire ... more Nell’eterogeneo e mutevole mondo della cultura i musei, a prima vista, si candidano a costituire un fermo punto di riferimento come luogo in cui i significati culturali sembrano trovare un loro oggettivo riconoscimento. Vi è però una notevole discrasia tra l’immaginario collettivo e la realtà giuridica. Nell’immaginario collettivo sono lo spazio in cui gli oggetti e i “beni” conservati ed esposti sono l’espressione validata e certificata di un “patrimonio” il cui valore culturale è accertato, codificato, condiviso, e proprio in virtù di questo preservato ed esibito. Emerge subito evidente l’opposto: la cultura - fenomeno evanescente senza parametrazioni certe - ha influito sul settore museale rendendolo a sua volta disaggregato e difficilmente riconducibile ad unità. A ben vedere i musei costituiscono una realtà tutt’altro che statica e prevedibile. Nella realtà giuridica si può notare che le ricostruzioni giuridiche dei musei sono abbastanza esigue. Si tende a porre l’accento sull’analisi del museo in quanto azienda, organizzazione di risorse umane e finanziarie e fattore produttivo di ricchezza nazionale. Infatti, il settore dei musei, come del resto la cultura in generale negli ultimi anni ha suscitato crescente interesse sotto il profilo economico. Tale profilo ha però ben presto evidenziato non poche carenze dal punto di vista della organizzazione, dell’attività e del finanziamento dei musei [Corte dei conti, delib. n. 8/2005]. Storicamente il museo non ha avuto una rilevanza istituzionale pari a quella dei musei stranieri e dal punto di vista giuridico e amministrativo si è configurato (e per molti aspetti continua a configurarsi) come museo ufficio della soprintendenza statale o dell’assessorato (regionale, provinciale o comunale) in cui è incardinato.
Lo scritto analizza il filone giurisprudenziale che si è formato a cavallo della vigenza delle “v... more Lo scritto analizza il filone giurisprudenziale che si è formato a cavallo della vigenza delle “vecchie” regole tracciate dall’art. 81 Cost. (nella versione del 1948) e di quelle che si accingono a valere con la “nuova” versione dell’art. 81 Cost. (del 2012 ad effetti differiti dal 2014 in poi) e che è improntato verso una rinnovata lettura della regola della copertura finanziaria in funzione della realizzazione dell’equilibrio di bilancio. Sebbene si individuino alcuni importanti aspetti critici riconducibili alla necessaria discontinuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 81 Cost. e ai diversi significati della regola dell’equilibrio di bilancio, il pregio di questo filone giurispruden-ziale è di aver elaborato varie fattispecie di vizi di inattendibilità delle previsioni di bilancio.
Nel piano delle recenti misure anti-crisi adottate nel nostro ordinamento si rinvengono alcune mi... more Nel piano delle recenti misure anti-crisi adottate nel nostro ordinamento si rinvengono alcune misure economiche che almeno in apparenza sembrano finanziare i costi della giustizia ma che invece aggravano l’accesso alla tutela davanti al giudice amministrativo, in particolare in materia di appalti, pregiudicando i principi fondanti la tutela piena ed effettiva nei confronti del potere amministrativo, e, di fatto, concorrono a creare una nuova sfera di atti sostanzialmente intangibili.

La questione sulla fallibilità delle società partecipate è stata oggetto di una serie di decision... more La questione sulla fallibilità delle società partecipate è stata oggetto di una serie di decisioni dei tribunali fallimentari che in base ad approcci interpretativi diversi giungono a soluzioni che sono diametralmente opposte. Un punto fermo (e di arrivo) è stato impresso dalla Cassazione. La Cassazione fornisce una chiave di lettura che parte dal principio giurisprudenziale costantemente enunciato secondo cui una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale. Da qui il ragionamento prevalentemente ispirato al criterio tipologico tradizionale privatistico che afferma che sono assoggettabili a fallimento le società a partecipazione pubblica indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’attività, poiché esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dal concreto esercizio dell’attività, a contrario, per quanto accade con l’imprenditore individuale il quale è identificato dall’effettivo esercizio dell’attività; mentre per le società è lo stesso statuto a stabilirlo. Sulla scia del fenomeno della societarizzazione dell’organizzazione pubblica la Cassazione interpreta la scelta del legislatore di consentire l’esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di “perseguire l’interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico”, nel senso che le società pubbliche e gli enti partecipanti si assumano i rischi (e direi anche i benefici) connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed ai quali deve essere consentito di avvalersi di tutti gli strumenti di tutela posti a disposizione dall’ordinamento. La peculiarità che invece ha favorito la teoria dell’esenzione dal fallimento era rappresentata dal fatto che la società partecipata oltre che «riqualificarsi in ente pubblico» , svolgeva servizi pubblici essenziali la cui “essenzialità la rendeva immune dal fallimento come, ad esempio, nel caso di una società per azioni esercente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici, non già su base volontaristica.

Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose è un istituto... more Lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali per infiltrazioni mafiose è un istituto di carattere straordinario dotato di un rimedio estremo (lo scioglimento) posto a tutela dell’unitarietà dell’ordinamento volto a combattere le emergenze istituzionali di fronte alla sovranità violata con l’obiettivo di ristabilire l’agibilità democratica. Lo scioglimento, infatti, costituisce un limite temporaneo all’esercizio della sovranità per mezzo dei rappresentanti che il popolo elegge quali espressioni della propria sovranità. Esso però non comporta la sospensione delle funzioni spettanti all’ente a norma della Costituzione, poiché la continuità dell’azione amministrativa è assicurata con la nomina di un organo straordinario. I profili che riguardano questo istituto sono sia di tipo politico che di tipo giuridico e vanno a incidere sulla vita istituzionale del Paese e dell’ente locale (compromesso) il quale rappresenta, secondo la lettura degli artt. 5, 114 e 118 della Cost., l’anello di base dello stato di diritto. La questione principale che ruota attorno a questo tema riguarda la ricerca di un punto di equilibrio tra prevenzione antimafia e interessi pubblici concorrenti: si tratta di trovare un’appropriata tutela antimafia. Appropriata tutela antimafia significa che non si può eludere le esigenze di certezza, giacché è impossibile predeterminare a livello legislativo tutti gli specifici ed occasionali comportamenti offensivi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma al contempo non si deve eccessivamente tipizzare gli strumenti normativi utilizzati e così delimitare oltremodo i contorni dei presupposti dell’intervento pubblico. Inoltre è decisivo garantire un rimedio con effetti di lungo termine, nel senso di andare oltre alla realizzazione degli obiettivi immediati (dello scioglimento e del temporaneo ripristino della legalità mediante rimozione degli organi compromessi e degli atti e negozi frutto di collusione) e così portare dei risultati trasformativi, che siano però profondi e di lunga durata.

A causa del quadro congiunturale dell’economia italiana e degli effetti delle misure di riequilib... more A causa del quadro congiunturale dell’economia italiana e degli effetti delle misure di riequilibrio strutturale dei conti pubblici le politiche in materia di attività culturali, da alcuni anni, sprofondano in una spirale economica caratterizzata dalla progressiva riduzione degli stanziamenti. Di fronte al crollo dell’intervento pubblico si evoca il contributo dei privati. Il d.l. n. 83/2014 conv. con mod. dalla l. 29 luglio 2014, n. 106, all’art. 1 introduce l’ART-BONUS che è uno strumento di agevolazione-incentivazione fiscale per i privati e le imprese che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dello spettacolo. Questo strumento surroga i finanziamenti pubblici e piega la via tributaria a fini extrafiscali, in linea con le moderne concezioni dello Stato interventista e della finanza funzionale. In tal modo il dovere di contribuzione dei consociati assume per una quota della loro contribuzione tributaria un connotato partecipativo alla gestione del bene pubblico, nello specifico del bene cultura, portando in rilievo vari interessi economici e/o sociali di rango costituzionale.

The article examines the rules of evidence in the Italian system of administrative justice and sh... more The article examines the rules of evidence in the Italian system of administrative justice and shows how the issue of rules of evidence does not seem of a secondary importance in relation to other issues of administrative justice such as jurisdiction, the powers of the judge, preliminary injunctions, compliance, etc., but it is considered " the central moment of the whole administrative trial ". The aim is to highlight the leitmotiv of Benvenuti's analysis referred to the position of inferiority of the citizen vis-à-vis the public administration and his prospective of creating new concept of relationships among Public Administration and Citizens based on the theory of egalitarian administrative law, which would come (and then has come) into an existence through the creation of legal tools within the administrative procedure and the administrative trial and their further improvement.
La protezione costituzionale del diritto all'acqua pubblica tra crisi finanziaria e diritti umani... more La protezione costituzionale del diritto all'acqua pubblica tra crisi finanziaria e diritti umani. L'art. 70.a della Costituzione slovena sul " Diritto all'acqua potabile " di Andrea Crismani 30 dicembre 2016 SOMMARIO: 1. Crisi finanziaria e diritti umani. 2. I diritti finanziariamente condizionati, i diritti sacrificabili e le forme di Stato. 3. L'acqua come (nuovo) diritto fondamentale. 4. La costituzionalizzazione del diritto all'acqua: profili di comparazione e l'art. 70.a Cost. Slovenia. 5. I contenuti della garanzia costituzionale: diritto all'acqua come diritto sociale, collettivo e individuale. 6. Le ragioni della protezione costituzionale.
Books by Andrea Crismani
Composizione: Compograf -Torino Stampa: Stampatre s.r.l. -Torino Le fotocopie per uso personale d... more Composizione: Compograf -Torino Stampa: Stampatre s.r.l. -Torino Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org.
Uploads
Papers by Andrea Crismani
assumes that two or more subjects have, at the same time, on the one hand converging objectives
of business strategy and on the other hand divergent objectives of competitiveness.
The article reviews the model of co-opetition applied to the port system sponsored by the
European Union. According to this model, seaports cooperate at international level and compete
at local level while cooperation and competition merge together and contribute to form a
new approach to the international market.
The application of this model has to adjust to the different systems of the Member
States governing the legal regime of their ports, managerial rules and financing systems. Despite
different legal regulations and organization systems of EU seaports, as well as potential
situations of violation of competition rules, the co-opetition model intends to be a new form of
relationship coping with complex situations, based on the agreement of different legal entities.
Il termine competizione cooperativa (coopetition) è un neologismo tratto da
due parole: cooperazione (cooperation) e competizione (competition). Esso presuppone
che due o più soggetti abbiano contestualmente da un lato convergenti obiettivi
di strategia commerciale e dall’altro lato divergenti obiettivi di competitività.
In questo scritto si analizza il modello della competizione cooperativa
applicato al sistema portuale e promosso dall’Unione europea. Secondo questo
modello i porti marittimi cooperano a livello internazionale e competono a livello
interno laddove la cooperazione e la competizione si fondano e concorrono
a formare un diverso approccio del mercato internazionale.
L’applicazione di questo modello s’inserisce in un ambito caratterizzato
da evidenti differenze presenti nei singoli Stati membri riguardo al regime giuridico
dei loro porti, alle regole gestionali e ai sistemi di finanziamento. Nono
stante differenti statuti giuridici e sistemi organizzativi dei porti comunitari,
nonché potenziali situazioni di violazione delle regole sulla concorrenza, il modello
della competizione cooperativa si propone come un nuovo schema relazionale
basato su base convenzionale tra differenti soggetti giuridici in grado di
fronteggiare situazioni di complessità.
Books by Andrea Crismani
assumes that two or more subjects have, at the same time, on the one hand converging objectives
of business strategy and on the other hand divergent objectives of competitiveness.
The article reviews the model of co-opetition applied to the port system sponsored by the
European Union. According to this model, seaports cooperate at international level and compete
at local level while cooperation and competition merge together and contribute to form a
new approach to the international market.
The application of this model has to adjust to the different systems of the Member
States governing the legal regime of their ports, managerial rules and financing systems. Despite
different legal regulations and organization systems of EU seaports, as well as potential
situations of violation of competition rules, the co-opetition model intends to be a new form of
relationship coping with complex situations, based on the agreement of different legal entities.
Il termine competizione cooperativa (coopetition) è un neologismo tratto da
due parole: cooperazione (cooperation) e competizione (competition). Esso presuppone
che due o più soggetti abbiano contestualmente da un lato convergenti obiettivi
di strategia commerciale e dall’altro lato divergenti obiettivi di competitività.
In questo scritto si analizza il modello della competizione cooperativa
applicato al sistema portuale e promosso dall’Unione europea. Secondo questo
modello i porti marittimi cooperano a livello internazionale e competono a livello
interno laddove la cooperazione e la competizione si fondano e concorrono
a formare un diverso approccio del mercato internazionale.
L’applicazione di questo modello s’inserisce in un ambito caratterizzato
da evidenti differenze presenti nei singoli Stati membri riguardo al regime giuridico
dei loro porti, alle regole gestionali e ai sistemi di finanziamento. Nono
stante differenti statuti giuridici e sistemi organizzativi dei porti comunitari,
nonché potenziali situazioni di violazione delle regole sulla concorrenza, il modello
della competizione cooperativa si propone come un nuovo schema relazionale
basato su base convenzionale tra differenti soggetti giuridici in grado di
fronteggiare situazioni di complessità.